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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Nuovo seminario del Forser
News inviata il 28 settembre 2006

Si svolgerà venerdì prossimo, 6 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 a Pasian di Prato, nella sede del Forser, il seminario dal titolo "La UE manda in archivio l'autorizzazione sanitaria prevista dalla legge 283/1963". Relatore è Clara ZUCH Specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Direzione centrale salute e prevenzione. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Maggiori informazioni e la scheda di adesione sono disponibili all'indirizzo http://www.forser.it/corsi/0607/seminariFormazione/index.htm


La PA non deve essere "formalista"
News inviata il 26 settembre 2006

E' legittimo un provvedimento di rigetto di una istanza non preceduto dalla comunicazione all'interessato dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 (c.d. preavviso di rigetto), ove il destinatario del provvedimento di rigetto abbia partecipato nel corso del procedimento a diversi incontri e abbia presentato specifiche osservazioni e memorie scritte; nel caso infatti in cui il destinatario del provvedimento finale abbia avuto modo, nel corso del procedimento, di venire a conoscenza delle ragioni impeditive all'accoglimento della sua istanza, confutandole efficamente, la riproposizione delle stesse risulterebbe non solo inutile ma, anzi dispendiosa e contraria ai principi di efficacia e buon andamento dell'agere amministrativo tutelati dall'art. 98 Cost. In tal senso si è espresso il Tar Puglia, Lecce, sezione II con la sentenza 24 agosto 2006 n. 428.


Il Consiglio dei Ministri approva il ddl che modifica, ancora, la legge 241/1990
News inviata il 25 settembre 2006

Il 22 settembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha licenziato il ddl che detta nuove norme in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese. Tra le diverse disposizioni si segnala la futura modifica dell'art. 10bis.
Visualizza il DDL


I requisiti professionali per il settore non alimentare nel FVG
News inviata il 21 settembre 2006

Con risoluzione 14273 del 5 settembre 2006, il Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha rilevato che: "Atteso che a tutt'oggi non risulta ancora adottato il regolamento regionale previsto dall'art. 8 della L.R. 29/2005 nella fase attuale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari si ritiene necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il solo possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 29/2005. Un tanto alla luce della prescrizione costituzionale di cui all'art. 41, che non consente blocchi ingiustificati nel campo dell'iniziativa economica privata." Alcune considerazioni su questo parere sono riportate nel forum a questo indirizzo: http://www.marilisabombi.it/forumit/topic.asp?TOPIC_ID=13


Autorizzazione pubblica sicurezza uffici di pubblicità
News inviata il 18 settembre 2006

"Compie un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate alla conclusione di detti affari, ponendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati. Non così chi si limita a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali in incertam personam, indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali: rendendo in tal modo, un mero servizio di supporto all'iniziativa economica del committente".
"Gli uffici di pubblicità cui fa riferimento la disciplina sulla pubblica sicurezza (articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e articolo 205 del relativo regolamento) sono quelli che raccolgono contratti pubblicitari, intermediando fra gli inserzionisti e l'editore del giornale (o il titolare dell'emittente radiofonica o televisiva), e non già le strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei messaggi".
Per effetto di quanto sopra, ha concluso la Cassazione: "il titolare di un’emittente radiofonica o televisiva è tenuto a munirsi della licenza, ai sensi dell'articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, solo quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra l’offerente del bene o del servizio ed i singoli spettatori interessati. E così nel caso in cui agli spettatori dell'emittente televisiva o agli ascoltatori dell'emittente radiofonica venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell’emittente al fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione a questo indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18619.pdf

pag:  263 264 265 266 267 268 269 270 271  (di 346)


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