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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Nuovo seminario del Forser
News inviata il 28 settembre 2006
Si svolgerà venerdì prossimo, 6 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00
a Pasian di Prato, nella sede del Forser, il seminario dal titolo "La UE
manda in archivio l'autorizzazione sanitaria prevista dalla legge
283/1963". Relatore è Clara ZUCH Specialista in medicina legale e delle
assicurazioni. Direzione centrale salute e prevenzione. Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Maggiori informazioni e la scheda di adesione
sono disponibili all'indirizzo
http://www.forser.it/corsi/0607/seminariFormazione/index.htm
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La PA non deve essere "formalista"
News inviata il 26 settembre 2006
E' legittimo un provvedimento di rigetto di una istanza
non preceduto dalla comunicazione all'interessato dei
motivi ostativi ex art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241
(c.d. preavviso di rigetto), ove il destinatario del
provvedimento di rigetto abbia partecipato nel corso del
procedimento a diversi incontri e abbia presentato
specifiche osservazioni e memorie scritte; nel caso
infatti in cui il destinatario del provvedimento finale
abbia avuto modo, nel corso del procedimento, di venire a
conoscenza delle ragioni impeditive all'accoglimento della
sua istanza, confutandole efficamente, la riproposizione
delle stesse risulterebbe non solo inutile ma, anzi
dispendiosa e contraria ai principi di efficacia e buon
andamento dell'agere amministrativo tutelati dall'art. 98
Cost. In tal senso si è espresso il Tar Puglia, Lecce,
sezione II con la sentenza 24 agosto 2006 n. 428.
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Il Consiglio dei Ministri approva il ddl che modifica, ancora, la legge 241/1990
News inviata il 25 settembre 2006
Il 22 settembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha licenziato il ddl
che detta nuove norme in materia di efficienza delle amministrazioni
pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le
imprese. Tra le diverse disposizioni si segnala la futura modifica
dell'art. 10bis.
Visualizza il DDL
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I requisiti professionali per il settore non alimentare nel FVG
News inviata il 21 settembre 2006
Con risoluzione 14273 del 5 settembre 2006, il Servizio
per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie
locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha
rilevato che: "Atteso che a tutt'oggi non risulta ancora
adottato il regolamento regionale previsto dall'art. 8
della L.R. 29/2005 nella fase attuale per l'esercizio
dell'attività di vendita di prodotti non alimentari si
ritiene necessario, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il
solo possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 5 e 6
della L.R. 29/2005. Un tanto alla luce della prescrizione
costituzionale di cui all'art. 41, che non consente
blocchi ingiustificati nel campo dell'iniziativa economica
privata."
Alcune considerazioni su questo parere sono riportate nel
forum a questo indirizzo: http://www.marilisabombi.it/forumit/topic.asp?TOPIC_ID=13
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Autorizzazione pubblica sicurezza uffici di pubblicità
News inviata il 18 settembre 2006
"Compie un'attività di intermediazione per la trattazione di affari
altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate
alla conclusione di detti affari, ponendo direttamente o indirettamente
in contatto fra loro due o più soggetti determinati. Non così chi si
limita a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali in
incertam personam, indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed
indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si
procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli
ordinari canali: rendendo in tal modo, un mero servizio di supporto
all'iniziativa economica del committente".
"Gli uffici di pubblicità cui fa riferimento la disciplina sulla
pubblica sicurezza (articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e
articolo 205 del relativo regolamento) sono quelli che raccolgono
contratti pubblicitari, intermediando fra gli inserzionisti e l'editore
del giornale (o il titolare dell'emittente radiofonica o televisiva), e
non già le strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei
messaggi".
Per effetto di quanto sopra, ha concluso la Cassazione: "il titolare di
un’emittente radiofonica o televisiva è tenuto a munirsi della licenza,
ai sensi dell'articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, solo
quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra
l’offerente del bene o del servizio ed i singoli spettatori interessati.
E così nel caso in cui agli spettatori dell'emittente televisiva o agli
ascoltatori dell'emittente radiofonica venga proposto di prendere
direttamente contatto con gli uffici dell’emittente al fine di
concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati".
La sentenza è
integralmente consultabile sul sito della Cassazione
a questo indirizzo:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18619.pdf
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pag: 263 264 265 266 267 268 269 270 271 (di 346)
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