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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Il Consiglio di Stato interpreta l'art. 100 del T.U.L.P.S.
News inviata il 7 marzo 2006
Con sentenza n. 7094 del 14 dicembre 2005 ha ribadito (cfr., da ultimo,
Cons. St., Sez. VI, n. 5647/2005), che l'art. 100 del T.U.L.P.S. non ha
riguardo alla possibilità più o meno effettiva per il titolare di un
pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro
precedenti penali ovvero di impedire agli stessi di soffermarsi presso
il proprio locale, bensì alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine
pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni
responsabilità dell’esercente.Ciò che rileva, nella ratio del
legislatore, è l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali,
da un lato, sono privati, per qualche tempo, di un luogo di abituale
aggregazione, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la
loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle
Autorità preposte. La sentenza è disponibile nel sito
www.giustizia-amministrativa.it
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La decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione nei casi disciplinati dall'art. 4 della legge 287/1991
News inviata il 28 febbraio 2006
Il Tar Toscana, con la sentenza n. 258 del 31 gennaio
2006 esamina un procedimento di revoca di autorizzazione
per l'esercizio dell'attività di somministrazione,
rilevando come la natura decadenziale dell'intervento
della PA previsto dall'art. 4 della legge 287/1991
costituisce norma sanzionatoria e quindi di strettissima
interpretazione. La sentenza è disponibile nel sito
www.giustizia-amministrativa.it
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Niente autonomia per le Regioni nella lotta contro il fumo
News inviata il 27 febbraio 2006
La Corte costituzionale con sentenza n. 59 del 2006 si è
pronunciata in materia di tutela della salute (divieto di fumo nei
locali chiusi aperti al pubblico) esaminando la disciplina emanata dalla
Provincia di Bolzano che pone una disciplina alternativa rispetto a
quella statale. La Corte ha rilevato l'illegittimità di interventi
legislativi delle Regioni (anche a statuto speciale). Tutte le sentenze
della Corte costituzionali sono disponibili nel sito
www.cortecostituzionale.it ma anche nel sito
www.giurcost.it dove è
possibile reperire anche, per concessione degli editori, i commenti alle
sentenze più significative.
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La disciplina organica del Friuli Venezia Giulia
News inviata il 24 febbraio 2006
E' in fase di pubblicazione un commento di Marilisa Bombi alla L.R.
29/2005 del Friuli Venezia Giulia.
In anteprima, per la Comunità di pratica, l'analisi di alcune
problematiche che la nuova legge pone.
Visualizza il testo in formato .pdf
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Dove il gioco è illegale
News inviata il 14 febbraio 2006
E’ stato pubblicato il 13 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale, il
decreto
della Direzione Generale dell’Amministrazione
autonoma
dei monopoli di Stato (*AAMS*) in attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 1 - commi da 535 a 538 - della Legge Finanziaria
per l’anno 2006. Tali norme sono state varate dal Parlamento italiano
per contrastare la crescita di offerta illegale, o non autorizzata, di
gioco con vincita in denaro attraverso le reti internet, telematiche o
di comunicazione. La regolamentazione del gioco in Italia distingue in
maniera univoca i giochi non consentiti (ad es. quelli di azzardo come
il poker, la roulette, le chemin de fer,….) da quelli consentiti. In
particolare, mentre per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta
da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta
stessa è subordinata ad apposita concessione, autorizzazione, licenza od
altro titolo autorizzatorio o abilitativo.
Pertanto il Legislatore, allo scopo di contrastare i crescenti fenomeni
di illegalità (in particolare le truffe sempre più numerose che vengono
segnalate dai giocatori), connessi alla distribuzione on-line dei giochi
con vincite in denaro, ha inserito nel testo della Legge Finanziaria
2006 le disposizioni in oggetto, prevedendo, in particolare, l’obbligo,
a carico dei fornitori di connettività alla rete Internet o dei gestori
delle altre reti, di inibire, sulla base di apposita e formale
comunicazione di AAMS, l’utilizzazione delle reti stesse nel caso di
svolgimento di giochi da parte di operatori privi di titoli
autorizzatori o abilitativi o che comunque operino in
violazione delle norme di legge o di regolamento ovvero dei limiti o
delle prescrizioni definiti da AAMS stessa.
In caso di violazione di tali obblighi AAMS può irrogare ai suddetti
fornitori di connettività o gestori delle altre reti sanzioni
amministrative da 30 mila a 180 mila euro, come specificamente previsto
dalla Legge in questione.
La news è di Jamma.it
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