LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
 

Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Il Consiglio di Stato interpreta l'art. 100 del T.U.L.P.S.
News inviata il 7 marzo 2006

Con sentenza n. 7094 del 14 dicembre 2005 ha ribadito (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, n. 5647/2005), che l'art. 100 del T.U.L.P.S. non ha riguardo alla possibilità più o meno effettiva per il titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali ovvero di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, bensì alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente.Ciò che rileva, nella ratio del legislatore, è l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato, sono privati, per qualche tempo, di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte. La sentenza è disponibile nel sito www.giustizia-amministrativa.it


La decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione nei casi disciplinati dall'art. 4 della legge 287/1991
News inviata il 28 febbraio 2006

Il Tar Toscana, con la sentenza n. 258 del 31 gennaio 2006 esamina un procedimento di revoca di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione, rilevando come la natura decadenziale dell'intervento della PA previsto dall'art. 4 della legge 287/1991 costituisce norma sanzionatoria e quindi di strettissima interpretazione. La sentenza è disponibile nel sito www.giustizia-amministrativa.it


Niente autonomia per le Regioni nella lotta contro il fumo
News inviata il 27 febbraio 2006

La Corte costituzionale con sentenza n. 59 del 2006 si è pronunciata in materia di tutela della salute (divieto di fumo nei locali chiusi aperti al pubblico) esaminando la disciplina emanata dalla Provincia di Bolzano che pone una disciplina alternativa rispetto a quella statale. La Corte ha rilevato l'illegittimità di interventi legislativi delle Regioni (anche a statuto speciale). Tutte le sentenze della Corte costituzionali sono disponibili nel sito www.cortecostituzionale.it  ma anche nel sito www.giurcost.it  dove è possibile reperire anche, per concessione degli editori, i commenti alle sentenze più significative.


La disciplina organica del Friuli Venezia Giulia
News inviata il 24 febbraio 2006

E' in fase di pubblicazione un commento di Marilisa Bombi alla L.R. 29/2005 del Friuli Venezia Giulia. In anteprima, per la Comunità di pratica, l'analisi di alcune problematiche che la nuova legge pone.

Visualizza il testo in formato .pdf


Dove il gioco è illegale
News inviata il 14 febbraio 2006

E’ stato pubblicato il 13 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto della Direzione Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*AAMS*) in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1 - commi da 535 a 538 - della Legge Finanziaria per l’anno 2006. Tali norme sono state varate dal Parlamento italiano per contrastare la crescita di offerta illegale, o non autorizzata, di gioco con vincita in denaro attraverso le reti internet, telematiche o di comunicazione. La regolamentazione del gioco in Italia distingue in maniera univoca i giochi non consentiti (ad es. quelli di azzardo come il poker, la roulette, le chemin de fer,….) da quelli consentiti. In particolare, mentre per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta stessa è subordinata ad apposita concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo. Pertanto il Legislatore, allo scopo di contrastare i crescenti fenomeni di illegalità (in particolare le truffe sempre più numerose che vengono segnalate dai giocatori), connessi alla distribuzione on-line dei giochi con vincite in denaro, ha inserito nel testo della Legge Finanziaria 2006 le disposizioni in oggetto, prevedendo, in particolare, l’obbligo, a carico dei fornitori di connettività alla rete Internet o dei gestori delle altre reti, di inibire, sulla base di apposita e formale comunicazione di AAMS, l’utilizzazione delle reti stesse nel caso di svolgimento di giochi da parte di operatori privi di titoli autorizzatori o abilitativi o che comunque operino in violazione delle norme di legge o di regolamento ovvero dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS stessa. In caso di violazione di tali obblighi AAMS può irrogare ai suddetti fornitori di connettività o gestori delle altre reti sanzioni amministrative da 30 mila a 180 mila euro, come specificamente previsto dalla Legge in questione. La news è di Jamma.it

pag:  275 276 277 278 279 280 281 282 283  (di 346)


© è vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - è comunque possibile linkare pagine interne del sito