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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Autorizzazioni di Polizia: il limite del potere discrezionale
News inviata il 12 dicembre 2005
Con sentenza n. 5652 dell'11 ottobre 2005, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, interviene sui limiti del potere discrezionale nel rilascio delle autorizzazioni di polizia. La sentenza è disponibile all’indirizzo
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200505652_SE_6.doc
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Pubblicato il testo unico del commercio del Friuli Venezia Giulia
News inviata il 9 dicembre 2005
E' pubblicata sul supplemento BUR del 9 dicembre 2005 la
"Normativa organica in materia di attività commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica
del turismo"" approvata dal Consiglio regionale il 10
novembre scorso.
Clicca per scaricare il testo della legge.
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Cassazione: divieto aste televisive e via internet
News inviata il 5 dicembre 2005
Il divieto previsto dall'articolo 118, quinto comma, del
Decreto Legislativo 114/1998 di effettuare operazioni di vendita all'asta per
mezzo della televisione o di altri mezzi di telecomunicazione non è limitato
alle sole vendite al dettaglio, ma comprende ogni tipo di vendita, anche quella
(come nella specie) effettuata per conto terzi. Massima e
sentenza sul sito
della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 10
ottobre 2005, n. 19668: Sanzioni amministrative - Televendite - Divieto vendita
all'asta - Anche per conto terzi - Applicabilità). La news è di filoditto.com.
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Perde la qualità di imprenditore il locatore che affitta a terzi l'unica azienda
News inviata il 2 dicembre 2005
Con la stipula del contratto di affitto dell'unica azienda posseduta, il contribuente perde la qualità di imprenditore commerciale e con questa il diritto alla deduzione delle spese edilizie, straordinarie e non ordinarie, resesi necessarie per la ristrutturazione degli immobili
costituenti l'azienda e per rendere questa utilizzabile per gli scopi della
società affittuaria. La Corte di Cassazione precisa che le spese oggetto
della controversia in esame non potevano essere dedotte dai ricavi
conseguiti quali costi inerenti alla produzione del reddito dichiarato dal
ricorrente perché non vi era più un reddito d'impresa, essendo venuta meno
la qualità di imprenditore. Le spese in oggetto, inoltre, avevano
carattere straordinario e quindi realizzavano un incremento di valore
dell'immobile aziendale, configurandosi come spese di natura patrimoniale e
non reddituale.La news e la relativa sentenza sono messe a disposizione da
www.ipsoa.it.
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Sentenze sull'esercizio del diritto di accesso
News inviata il 1 dicembre 2005
Due interessanti pronunce dell'autorità giurisdizionale
amministrativa in materia di diritto di accesso. 1. "Il conflitto tra la
difesa dei due interessi, quello all'accesso ai documenti e quello alla privacy
da parte degli altri soggetti coinvolti, va risolto caso per caso, con una
ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto dall'Amministrazione ed
eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo. In base a tale
valutazione il diritto posto a base della istanza, può risultare in concreto
prevalente sul diritto alla privacy, in considerazione del grado minimo di
effettivo coinvolgimento dell'interessato ovvero può essere soddisfatto in
forma attenuata con la visione degli atti solo in relazione a quelle parti di
documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli
interessi giuridici del richiedente". Sentenza con la quale il T.A.R. ha
ordinato al comune competente di rilasciare glia atti richiesti relative alle
installazioni pubblicitarie preesistenti. (T.A.R. Sardegna, Sentenza 14 ottobre
2005, n. 2037). 2. "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti che ricorrono, per espressa previsione di
legge, nell' ipotesi in cui la conoscenza di tali documenti sia necessaria ad
un soggetto per curare e difendere i suoi interessi e senza che tale interesse
possa, restrittivamente, farsi coincidere con quello all'impugnazione".
(T.A.R. Toscana, Sentenza 14 ottobre 2005, n. 4679). La news è di
filodiritto.com.
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