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Sembra proprio che la storia sia diventata infinita. La Commissione trasporti
della Camera, in tema di alcol, spariglia di nuovo le carte rispetto il testo
licenziato dal Senato soltanto poche settimane fa.. Sarà, quindi, necessaria una
quarta lettura del testo che, sono in molti ad auspicarlo, venga approvato dalle
commissioni in sede legislativa assieme a tutte le altre disposizioni a modifica
del codice della strada.
Sono due, in sostanza, le modifiche apportate rispetto al testo ricevuto dal
Senato: una irrilevante ed una, invece, sostitutiva. All’articolo 54 del dl è
stata introdotta una modifica minimale che vieterà anche la somministrazione
delle bevande alcoliche nelle aree di sosta dalle due alle sei del mattino,
mentre per quelle alcoliche permane il divieto alla vendita e alla
somministrazione dalle 22 alle sei del mattino del giorno dopo.
L’articolo 55, invece, è stato totalmente sostituito e prevede non poche novità
soprattutto per i comuni a vocazione turistica.
Questo il testo dell’art. 55
Art. 55
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle
ore notturne)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli
esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo
86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove
si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento
e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e
superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli,
da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle
tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in
considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori
degli esercizi di vicinato, di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande
alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente
disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai
commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e
il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i
gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre
le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di
rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a
disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità
alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata,
all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la
descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le
quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di
ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso
corporeo.
2-quinquies. I titolari e i
gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e
secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono
svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago
danzante, congiuntamente alla somministrazione scontata di bevande alcoliche per
non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non
oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma dal 1° gennaio 2011 è obbligatoria l'autorizzazione da parte
della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo.»;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni
di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state
contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto
ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio
dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la
valutazione dell'autorità competente. L’inosservanza delle disposizioni di cui
al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 300 a euro 1.200».
Come appare evidente dalla lettura del sopraindicato articolo, è stato
rimosso ogni riferimento ai distributori automatici che, nella versione
precedente, dovevano astenersi dal distribuire bevande alcoliche nelle ore
notturne, mentre è palese che il divieto è generale, giorno o notte sia. Più
difficili da comprendere, invece, i limiti posti agli stabilimenti balneari e
alle attività di trattenimento che, abitualmente, vi vengono esercitate. La
tecnica di redazione della disposizione lascia facilmente intuire un emendamento
sollecitato da qualcuno, magari la concorrenza, che mal digerisce il successo
che le feste in spiaggia stanno riscuotendo in questi ultimi anni. L’ingenuità è
dimostrata dal fatto che per l’organizzazione delle feste in spiaggia è
“obbligatoria l’autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di
pubblico spettacolo.” Non c’è agente di polizia locale o dipendente di categoria
B nell’Ente locale, che non sappia distinguere tra “parere” ed “autorizzazione”
e, a tale proposito, non sappia che gli organi collegiali si esprimono con
deliberazioni e non certamente con autorizzazioni. Insomma, se problemi nel
nostro Paese ci sono, ai mari e ai monti, questi dovrebbero essere risolti con
gli strumenti che già l’ordinamento dispone, quali, ad esempio, le prescrizioni
previste dall’art. 9 del Tulps e chi propone un emendamento dovrebbe aver
frequentato perlomeno un corso accelerato di diritto amministrativo per evitare
le imprecazioni di chi, poi, dovrà applicare la norma.