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Giochi: lo Stato per fa cassa non guarda in faccia a nessuno
Qualsiasi esercizio commerciale, seppur eventualmente fornito della licenza di cui all’articolo 88 Tulps, non ha titolo all’attività di raccolta di gioco, se sfornito di apposita convenzione di concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Aams mette i puntini sulle i nel momento in cui inizia la corsa alle licenze per le sale giochi dedicate alle video lotterie. Lo ha fatto con la circolare del 16 giugno n. 1789 /Strategie/UD emanata a seguito della interpretazione autentica dell’art. 88 del testo unico di pubblica sicurezza, disposta dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.
Si può quindi affermare che, restando in tema di gioco, lo Stato batte il comune uno a zero, perché con le VLT, gli apparecchi che dovrebbero mandare in soffitta i vecchi apparecchi da intrattenimento, l’Amministrazione dei monopoli mette in un angolo i comuni: insomma, in materia di gioco la partita la decidono le questure. Infatti, già con circolare del 16 giugno scorso, diretta a concessionari e uffici territoriali, l’Amministrazione dei monopoli dà le dritte per l’apertura delle sale cosiddette “dedicate” ad accogliere gli apparecchi da intrattenimento previsti dal comma 6, lettera b) dell’articolo 110 tulps, in altre parole, le videolotterie, ma nel precisare che la competenza al rilascio della licenza ai sensi dell’art. 88 Tulps è la Questura, omette di prendere in considerazione le complesse problematiche di natura edilizia ed urbanistica che sottostanno all’esercizio di questo tipo di attività. Basta scorrere, infatti, una qualsiasi rassegna di giurisprudenza per rendersi conto di quanto ai sindaci stiano strette le misure pro-gioco che sono state emanate in questi ultimi anni e che hanno aumentato la diffusione delle sale giochi. E’ di ieri la notizia che un comune della riviera del Garda ha modificato il PRG per impedire l’apertura di una sala Bingo in quanto incompatibile con la residenza, avvallato dal Consiglio di Stato (decisione 8 giugno 2010 n. 3589). Non solo, ma il Centro tutela consumatori utenti di Bolzano ha chiesto aiuto all’Antitrust. Insomma, se da un lato lo Stato crea i presupposti per aumentare l’offerta di gioco, dall’altro i Sindaci frenano. Con le ultime novità in materia di apertura di sale-VLT i nodi rischiano, oggi, di venire al pettine; ciò in quanto il procedimento di rilascio delle autorizzazioni previste dall’art. 88 del Tulps non presuppone alcuna verifica di compatibilità urbanistica, ma soltanto edilizia. Ciò è giustificato dal fatto che l’attuale Tulps ha piu’ di settant’anni ed è stato scritto quando i beni giuridici da tutelare erano certamente diversi ed il concetto di urbanistica non era stato neppure ancora elaborato. Oggi che invece è l’urbanistica a ponderare gli interessi contrapposti ed il Comune a stabilire l’uso del territorio in relazione alle funzioni ammesse, le disposizioni vanno riconsiderate. Del resto, una soluzione potrebbe essere quella di istituire specificatamente la destinazione d’uso di “sala gioco” attraverso una modifica al decreto del 22 febbraio 2010 con il quale sono stati individuati gli ambienti dedicati e fissato il numero massimo di apparecchi installabili, come del resto, dovrebbero essere individuati i medesimi paletti originariamente previsti per i giochi comma 6 in materia di distanze minime da luoghi di culto, scuole e ospedali. E’ impensabile, infatti, che gli interessi di far cassa dello Stato prevalgano rispetto agli altri beni primari che dovrebbero essere tutelati.
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