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Alcol: ecco cosa cambia con la Comunitaria 2009
 

Il testo della disposizione più sotto riportato, denota inequivocabilmente due aspetti: il primo è che con l’entrata in vigore del d.lgs 59/2010 gli organi di controllo dovranno accertare che i titolari dei PE siano, effettivamente, in possesso della autorizzazione ex art. 86 Tulps. Ciò in forza del fatto che per tutti i casi di subingresso (locali di intrattenimento, locali in autostrada), la Dia, dopo l’8 maggio 2010, non ha più efficacia autorizzatoria e, di conseguenza, il Comune deve procedere al rilascio della relativa licenza perché viene meno la facoltà a suo tempo asentita dal dPR 311/2001. Il secondo elemento è che si aprirà, prevedibilmente, un grosso contenzioso. Ciò in relazione al fatto che l’inciso, “dalle ore 24 alle ore 7” potrebbe lasciar interpretare in senso ampio la norma. Ovvero che gli alcolici possono essere venduti al di fuori di questa fascia d’orario, anche a chi non è in possesso della autorizzazione ex articolo 86, nei distributori automatici e su area pubblica. Peraltro, si ricorda che su questo articolo interverrà anche il ddl in corso di approvazione da parte del Parlamento relativo alla sicurezza sulle strade.

Questo, comunque, è l’articolo,così come modificato dalla legge è il seguente:

Art. 14-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, dall'art. 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

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