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Spettacoli dal vivo dopo il decreto cultura
 

Da PL.COM (n. 9 marzo 2014)

Il Ministero dell’Interno, con una nota diretta al SUAP di Ravenna, puntualizza alcune questioni conseguenti alla modifica degli articoli 68 e 69 Tulps i quali prevedono, oggi, la presentazione della Scia in sostituzione della autorizzazione originariamente prevista. Si presenta, quindi, l’occasione per un’analisi della disciplina alla luce delle considerazioni svolte dal Viminale.

Il Ministero dell’Interno nel parere del 27 febbraio 2014 n. 557/PAS/U/003625/13.500.A(8), prima ancora di entrare nel dettaglio delle richieste formulate dal Comune di Ravenna, ha messo le mani avanti: la disciplina non andava modificata. O perlomeno, non in questi termini. E non si può non concordare a proposito, tenuto conto che il Tulps o va rivisto complessivamente coordinando le diverse disposizioni che oggi come oggi dovrebbero ormai considerarsi superate tenuto conto che dalla fine del 1800 ad oggi, con molta probabilità, c’è stato qualche cambiamento.

L’evento ovvero lo spettacolo dal vivo
Sulle questioni interpretative conseguenti alla modifica al Tulps introdotta dal legislatore con il decreto legge 91/2013, articolo 7, comma 8 bis, questa rivista si è già soffermata con un approfondimento pubblicato sul numero n. 38 del 18 ottobre 2013. In tale occasione si era affermato che l’utilizzo del termine “evento” utilizzato dal legislatore apriva scenari nuovi di cui si doveva tenere adeguatamente conto. Scenari che avrebbero dovuto portare ad una riconsiderazione complessiva dell’articolo 68 ma anche del 69 Tulps; disposizioni che originariamente accorpavano tutto ciò che era trattenimento e pubblico spettacolo e che, oggi, vanno riletti. Nel senso che una specie che prima rientrava nella casistica disciplinata da tali articoli va oggi assoggettata a Scia (gli spettacoli dal vivo), mentre tutte le altre fattispecie (si pensa ai dj) continuano ad essere assoggetate ad autorizzazione. Insomma, è stata creata una dicotomia che, a dire il vero, non ha proprio senso logico. Come pure non ha senso logico il limite orario della mezzanotte. Ma l’interprete non può fare altro che prendere atto della volontà del legislatore.

Il limite dei 200 partecipanti
Porre un limite così esiguo ad un trattenimento o pubblico spettacolo che dir si voglia è decisamente risibile. Ciò in quanto nessun imprenditore limiterà mai l’accesso a sole 200 persone al solo fine di utilizzare un procedimento semplificato; fermo restando che per gli “eventi” che si svolgono all’interno degli esercizi di somministrazione, ogni onere in capo all’imprenditore era stato già rimosso a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’articolo 124 regolamento Tulps. Degno di nota, a tale proposito, è il rilievo nel parere in questione del passaggio in cui si precisa che l’affluenza di 200 persone non è riconducibile al numero di persone che effettivamente hanno accesso all’evento, ma la capienza massima dello spazio destinato ad ospitare l’attività imprenditoriale. E quindi, riaffermando quanto sopra indicato, nessun serio imprenditore limiterà la potenziale affluenza di pubblico ospitando l’evento in una sala di soli 200 posti.

L’autocertificazione inammissibile
Tagliente (e a ragione) la risposta del Ministero al quesito relativo alla possibilità di far verificare l’agibilità ad un tecnico abilitato mediante asseverazione o mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000. Relativamente alle cosiddette “autocertificazioni” infatti, il Viminale puntualizza che le ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà sono indicate in modo “rigoroso”, dagli articoli suddetti. Forse sarebbe il caso di andare a rileggere quanto dispongono i due citati articoli 46 e 47 per prendere atto che tale possibilità è del tutto insussistente.
Per quanto riguarda, invece, la possibile asseverazione del tecnico abilitato, il Ministero chiarisce in termini più che esaustivi: i presupposti ed i requisiti non sono mutati e nulla è cambiato nemmeno con riferimento alle prescritte verifiche affidate alla competenza della Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo. Ciò in quanto conclude in sostanza la nota, non va fatta confusione tra le verifiche tecniche di competenza della Commissione o del tecnico (articolo 141 comma 2 Reg.to Tulps) che riguarda il locale e gli impianti con lo spettacolo dal vivo oggetto della modifica motivo del contendere.
Insomma tanto fumo e poco arrosto.

Marilisa Bombi

Su gentile concessione dell’editore Myo
 

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