Da Pl.COM n. 11/2004, marzo
Con risoluzione 205493 del 12 dicembre 2013, il Ministero dello sviluppo economico affronta la questione della vendita dei pastigliaggi da parte di particolari categorie di negozi, pervenendo a conclusioni che non possono essere ritenute condivisibili.
Con quale criterio il Ministero dello sviluppo economico fornisce i pareri interpretativi? E’ l’interrogativo che ci deve porre quando ci si appresta alla lettura delle risoluzioni, per così dire, creative, ovviamente con riferimento alle conclusioni. Ciò in quanto la Direzione non argomenta quasi mai, giuridicamente, il percorso “di diritto” utilizzato, e non lo fa, nemmeno tenendo conto che ormai la libertà di impresa è assurta a principio costituzionale, più di quanto lo sia mai stata. Ma forse il Ministero in questione ignora l’esistenza di un altro principio, ovvero quello dell’uguaglianza che, in senso sostanziale, comporta che situazioni uguali vengano trattate in modo uguale, ma anche che situazioni diverse vengano trattate in modo diverso. Fa certo male al cuore dover richiamare addirittura la Costituzione per mettere a freno la creatività di chi, forse, ritiene che tra legge e parere non ci sia differenza alcuna, nel senso che le disposizioni contenute in una legge possono, senza problema alcuno, essere derogate da una circolare ministeriale. E questo è successo più volte di quanto si possa pensare.
Il motivo del contendere. Con risoluzione 205493 del 12 dicembre 2013, il Ministero dello sviluppo economico, Divisione IV, promozione della concorrenza ha risposto al SUAP di un comune il quale si è trovato nella necessità di rispondere ad uno specifico quesito posto da un’impresa intenzionata ad aprire un esercizio di vendita di prodotti d’igiene, cura personale e della casa, e, in tale contesto, porre in vendita anche gomme da masticare, vero e proprio strumento per l’igiene orale e per il controllo dell’alito fresco, così come lo sono i dentifrici ed i colluttori venduti nei punti di vendita del proponente.
Il diritto comunitario.
Ricorda, innanzitutto il Ministero, che il Regolamento (CE) n. 167/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare fornisce definizione al termine “alimento”. Intendendo per tale qualsiasi prodotto destinato ad essere ingerito o di cui si prevede che, ragionevolmente, possa essere ingerito. E tra gli esempi, indica le bevande e le gomme da masticare. A tale proposito, secondo il Mise, il fatto che le gomme da masticare non siano “manipolate” del prestatore è del tutto irrilevante. Ciò in quanto l’obbligo del requisito professionale non è legato all’esistenza, o meno, della manipolazione nella fase di preparazione dei beni. Né fa riferimento tra le diverse modalità con le quali il prodotto alimentare viene venduto (sfuso, confezionato, preconfezionato etc).
La normativa interna.
Secondo il medesimo Ministero, non possono essere considerate “virtuose” le regioni che, con propria disciplina hanno legiferato nel senso di non prevedere l’obbligo del requisito professionale per certe categorie di prodotti. Ciò in quanto tale decisione non sarebbe in linea con il disposto statale, ovvero con un decreto ministeriale che risale quasi a vent’anni fa. Su tale affermazione è ovvio che si intende sorvolare, fermo restando la necessità di sottolineare che lo Stato non ha impugnato le leggi delle regioni cosiddette virtuose, con la conseguenza che le medesime hanno pari dignità, nella gerarchia delle fonti, delle leggi statali e, quindi, prevlenti rispetto al dm che, per alcune tabelle speciali ammette la vendita dei pastigliaggi.
L’eccezione non può essere applicata in via analogica
Il Ministero in questione, nella risoluzione n. 511309 del 30 novembre 2000 con riferimento alla tabella speciale tabaccai aveva peraltro, indicato che: “[…] Il contenuto della tabella suddetta è interamente formato da prodotti non alimentari, salvo i "pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). La presenza dei prodotti alimentari, peraltro venduti, nella quasi totalità dei casi, in confezione, riveste, pertanto, carattere di estrema marginalità rispetto al restante contenuto della tabella speciale. Conseguentemente, la scrivente non ritiene necessario il possesso, da parte dei suddetti soggetti, di uno dei requisiti prescritti dal citato art. 5, comma 5, del decreto n. 114. Quanto sopra espresso vale anche nel caso della tabella speciale riservata ai soggetti titolari di farmacie che intendano avviare l'attività di vendita dei prodotti appartenenti alla tabella ad essi riservata, considerato anche in tal caso, il contenuto della medesima.”
Sulla vendita dei prodotti ammessi alla vendita nelle tabaccheria successivamente, con parere del 15 ottobre 2007, l’ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, in una nota diretta alla Federazione italiana tabaccai ha precisato che: “Con riferimento al quesito di cui alla nota del 9 ottobre 2007 della federazione Italiana tabaccai si osserva che la tabella speciale relativa alla vendita di generi di monopolio rappresenta una particolarità commerciale ricomprendendo al propri interno anche alcuni generi, di natura alimentare, non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione. In considerazione delle medesime caratteristiche strutturali e di conservazione, si deve ritenere che nulla osta a considerare rientranti nella categoria dei generi alimentari non deperibili senza necessità di particolari trattamento di conservazione, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, ed in particolare le bibite in lattina, tetra-pak o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati[…] fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie relative ai locali ed alle attrezzature utilizzate.”
Insomma, non sarebbe il caso di decidere una volta per tutte senza lasciare all’improvvisazione ogni singolo Comune? L’argomento non potrebbe essere posto dal Ministero dello sviluppo economico all’attenzione della Conferenza Stato-regioni, per evitare assurde disposizioni vigenti a macchia di leopardo?
Il parere di cui trattasi è disponibile all’indirizzo:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/205493commsedefissa.pdf