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Pubblici esercizi da "regolamentare"
Alla fine del 2001 è entrata in vigore la legge costituzionale 3/2001 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” . Con tale legge, in particolare, è stato riformulato l’articolo 117 che, rovesciando il tradizionale criterio di distribuzione delle competenze, amplia la potestà legislativa delle Regioni con il solo limite delle materie assegnate in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato. La materia del commercio e della polizia amministrativa non rientra tra quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato né tra quelle attribuite alla competenza concorrente delle Regioni, con la conseguenza che le Regioni possono legiferare con i soli limiti derivanti dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Si apre, quindi, una nuova fase in cui la peculiarità di usi e tradizioni locali potrà trovare una sua codificazione senza temere di sconfinare, come era avvenuto nel passato, nel campo delle attribuzioni allo Stato. Ma per cogliere, nella sua interezza, la portata di questa innovazione è quanto mai utile l’esame sistematico delle norme che nel tempo si sono succedute che hanno regolamentato l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
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