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Un'introduzione alla concorrenza
 

La politica di concorrenza è essenziale alla realizzazione del mercato interno, la cui ragione d'essere è permettere alle imprese di competere a parità di condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri. Obiettivo della politica di concorrenza è promuovere l'efficienza economica creando un clima propizio all'innovazione e al progresso tecnico; tutelare gli interessi dei consumatori facendo in modo che possano procurarsi beni e servizi a condizioni ottimali; evitare che eventuali pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprenditori o autorità nazionali ostacolino il gioco sano della concorrenza.

Osservazione: Le decisioni della Commissione citate di seguito non sono le più importanti, ma fungono da esempio.

1. OBIETTIVI DELLA POLITICA DI CONCORRENZA

La politica europea di concorrenza mira a garantire l'unità del mercato interno e a prevenire la formazione di monopoli impedendo alle imprese di spartirsi il mercato mediante accordi conservativi. Una posizione di monopolio può essere raggiunta sia mediante accordi o pratiche concordate ("intese") tra imprese che mediante operazioni di concentrazione.
Obiettivo della politica di concorrenza è impedire che una o più imprese sfruttino indebitamente il loro potere economico a discapito di imprese minori (abuso di posizione dominante).
Inoltre, la politica europea di concorrenza deve impedire che i governi degli Stati membri falsino le regole del gioco attuando discriminazioni a favore di imprese pubbliche o erogando aiuti a imprese private (aiuti di Stato).

Accordi e pratiche concordate

L'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) del trattato CE vieta tutti gli accordi tra imprese e le pratiche concordate "che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune". Tale divieto colpisce sia gli accordi orizzontali (tra imprese che operano a un identico livello di produzione, trasformazione, distribuzione) che quelli verticali (tra imprese che operano in stadi distinti del processo economico e commerciale e non sono concorrenti).

Si definisce intesa un accordo fra due o più imprese da cui discende l'obbligo di tenere un determinato comportamento.
La pratica concordata si situa invece a un livello inferiore poiché implica un coordinamento tra imprese che non si spinge fino alla conclusione di un accordo propriamente detto.
Trattandosi di due forme di cooperazione difficilmente differenziabili, la Commissione si limita a distinguere fra accordi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) del trattato e un comportamento parallelo che non risponde ai criteri previsti in detto articolo.

È stata messa a punto una vasta politica globale in materia di accordi e pratiche concordate che vieta, praticamente senza eccezioni, certi tipi d'accordo. Tale divieto assoluto riguarda:

  • le intese orizzontali o verticali, finalizzate alla fissazione diretta o indiretta dei prezzi;
  • gli accordi sulle condizioni di vendita;
  • gli accordi intesi a isolare interi segmenti di mercato, quali quelli vertenti su riduzioni di prezzo o gli accordi diretti a vietare, limitare o, al contrario, favorire importazioni o esportazioni;
  • gli accordi vertenti su quote di produzione o di fornitura;
  • gli accordi relativi a investimenti;
  • gli uffici di vendita comuni;
  • gli accordi di ripartizione del mercato;
  • gli accordi volti a garantire collettivamente l'esclusiva di determinati mercati;
  • gli accordi che discriminano altre imprese concorrenti;
  • il boicottaggio collettivo;
  • gli accordi di autolimitazione, con cui le parti rinunciano a comportamenti concorrenziali.

A questa politica globale si informa la decisione della Commissione del 1998 nel caso "Volkswagen". La Commissione ha infatti inflitto a Volkswagen AG un'ammenda di 102 milioni di euro per aver ostacolato la vendita transfrontaliera di automobili. Volkswagen AG e le controllate Audi AG e Autogerma SpA avevano in effetti violato l'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) del trattato convenendo, con i concessionari italiani di tutta la rete di distribuzione Volkswagen, accordi intesi a impedire o restringere la vendita ai clienti finali o ad altri concessionari della rete in un altro Stato membro.

L'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) prevede tuttavia la possibilità di derogare all'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) nella misura in cui autorizza talune forme di cooperazione giudicate positive. Possono così essere esentati dal divieto gli accordi che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, quali in particolare:

  • gli accordi di esclusiva;
  • gli accordi sulle licenze per il trasferimento di tecnologie;
  • gli accordi di specializzazione e ricerca e sviluppo;
  • il franchising;
  • taluni accordi nel settore assicurativo.

In applicazione del principio d'esenzione, nel 1996 la Commissione ha autorizzato, per la durata di 10 anni, un accordo di cooperazione globale e in linea di massima esclusiva, a livello mondiale, nel settore bancario tra la Banque nationale de Paris SA e la Dresdner Bank AG.

Abuso di posizione dominante

L'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato dichiara "incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo".

Il termine "posizione dominante" fa riferimento a una situazione di potere economico grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di influire in maniera sostanziale sulle condizioni in cui si svilupperà tale concorrenza, comportandosi senza dover tenere conto dei concorrenti.

Si ha abuso di posizione dominante quando l'impresa in questione si comporta in modo tale da incidere sulla struttura o il grado di concorrenza del mercato, anche se il suo comportamento è favorito da una disposizione del diritto nazionale. Sono abusive le seguenti pratiche:

  • imporre direttamente o indirettamente prezzi o altre condizioni di transazione non eque;
  • limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
  • applicare agli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti;
  • subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Nel caso "Alpha Flight Services/Aéroport de Paris (ADP)" la Commissione ha constatato nel 1998 che il gestore dei due aeroporti parigini aveva abusato della sua posizione dominante, imponendo tariffe commerciali discriminatorie alle imprese o alle compagnie aeree che prestavano servizi di assistenza o di autoassistenza a terra. ADP favoriva infatti le compagnie aeree che fornivano servizi equivalenti a quelli dei prestatori di servizi per conto terzi, applicando tariffe nulle o inferiori a quelle imposte alle imprese prestatrici di servizi.

Contrariamente all'articolo 81 (ex articolo 85) del trattato, l'articolo 82 (ex articolo 86) non contempla deroghe individuali né esenzioni per categoria.

Concentrazioni

A norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, "le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune".

Si ha una concentrazione quando due o più imprese procedono a una fusione oppure quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa o una o più imprese acquisiscono il controllo di altre imprese.

Il regolamento (CEE) n. 4064/89 conferisce alla Commissione la facoltà di dichiarare una concentrazione compatibile con il mercato comune prima della sua stessa realizzazione, il che implica:

  • che si determini il mercato dei prodotti o servizi in questione;
  • che si determini il mercato geografico di riferimento;
  • che si valuti la compatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato comune secondo il criterio della posizione dominante.

La Commissione lascia spesso aperta la "definizione" del "mercato rilevante" sotto il profilo dei prodotti o dal punto di vista geografico, quando può accertarsi che, anche circoscrivendo al massimo il mercato, l'operazione di concentrazione non crea né rafforza una posizione dominante.

Nei casi collegati "Bertelsmann/Kirch/Premiere" e "Deutsche Telekom/Betaresearch", la Commissione ha vietato, nel 1998, un grosso progetto di servizi di televisione digitale per impedire l'esclusione, dai mercati emergenti nel settore, di altri fornitori di servizi di televisione a pagamento e sistemi ad essi connessi. Le due operazioni di concentrazione avrebbero creato un gruppo estremamente potente per quanto riguarda tutte le componenti essenziali del pacchetto di prodotti e servizi necessari per offrire i servizi di televisione digitale sul mercato. Dato che le parti non hanno proposto impegni adeguati atti a porre rimedio ai problemi individuati sotto il profilo della concorrenza, non è stato possibile autorizzare il progetto.

Aiuti di Stato

L'articolo 87 (ex articolo 92) del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

È considerato aiuto di Stato qualunque beneficio concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali, che:

  • conferisce un vantaggio economico al beneficiario;
  • è selettivo e favorisce soltanto talune imprese o talune produzioni;
  • rischia di falsare la concorrenza;
  • incide sugli scambi fra gli Stati membri.

La Commissione e la Corte di giustizia hanno dato un'interpretazione molto ampia del concetto di "aiuto". Il testo del trattato cita gli aiuti "concessi... sotto qualsiasi forma", e le autorità comunitarie vi fanno rientrare tutti gli aiuti pubblici ovvero concessi da un ente territoriale. L'aiuto può provenire anche da un organismo privato, quale un'impresa privata o un'impresa pubblica che operi in regime di diritto privato, o da un organismo soggetto all'influenza preponderante, diretta o indiretta, dello Stato, di un ente pubblico o di un ente locale.

Il divieto colpisce moltissime forme di aiuto, dirette o indirette, indipendentemente dal tipo. In effetti, non importa quale sia la forma, la ragione o la finalità di un aiuto, conta soltanto il suo impatto sulla concorrenza. Di conseguenza, costituiscono aiuto di Stato non solo le prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche qualsiasi altra misura intesa a sollevare un'impresa degli oneri finanziari che sono normalmente a suo carico.

È peraltro impossibile applicare un divieto assoluto degli aiuti di Stato. L'articolo 2 del trattato assegna infatti alla Comunità il compito di "promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità". Ma poiché lo sviluppo economico è diverso da uno Stato membro all'altro e da regione a regione, tale compito può richiedere l'intervento puntuale della pubblica autorità. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3 (ex articolo 92, paragrafi 2 e 3) del trattato prevede pertanto una serie di eccezioni.

Sono compatibili con il mercato comune:

  • gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
  • gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
  • gli aiuti concessi alle regioni tedesche che risentono della divisione della Germania.

Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

  • gli aiuti destinati a agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni;
  • gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
  • gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio;
  • le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio.

Nel 1998, la Commissione ha pertanto autorizzato gli aiuti a carattere sociale per i residenti di Madeira che utilizzano i collegamenti aerei con il resto del Portogallo.

È compito della Commissione vigilare affinché gli Stati membri non concedano aiuti incompatibili con il mercato comune. Al riguardo, l'articolo 88 (ex articolo 93) del trattato prevede che qualunque aiuto o regime di aiuti sia notificato alla Commissione per essere approvato prima della sua attuazione. D'altro canto, la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.

Nel 1999, il Consiglio ha adottato un regolamento di procedura a norma dell'articolo 89 (ex articolo 94) del trattato, in cui codifica e specifica le procedure da seguire in materia di aiuti di Stato .

In forza di tale articolo, il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato. Forte di tale facoltà, nel 1998 ha adottato un regolamento che consente alla Commissione di esentare dall'obbligo di previa notifica le seguenti categorie di aiuti di Stato orizzontali :

  • aiuti alle piccole e medie imprese, alla ricerca e sviluppo, all'ambiente, all'occupazione e alla formazione;
  • aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro ai fini dell'erogazione di aiuti a finalità regionale.

Nel 1999, la Commissione ha adottato tre progetti di regolamento d'esenzione riguardanti, rispettivamente, gli aiuti alle piccole e medie imprese, gli aiuti alla formazione e i cosiddetti aiuti "de minimis". L'adozione definitiva è prevista per il 2000, dopo che saranno stati diffusamente consultati tutti gli Stati membri e i terzi interessati.

Imprese pubbliche e liberalizzazione del mercato

Quanto alle imprese pubbliche e alle imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi, l'articolo 86, paragrafo 1 (ex articolo 90, paragrafo 1) del trattato vieta agli Stati membri di emanare o mantenere misure contrarie alle norme del trattato stesso, con particolare riguardo alle regole di concorrenza.

Il paragrafo 2 del citato articolo permette di derogare, a talune condizioni, alle norme generali del trattato. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono infatti tenute all'osservanza delle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Scopo di tale disposizione è conciliare gli interessi degli Stati membri, che usano alcune imprese come strumento di politica economica o fiscale, con quelli della Comunità, che esige il rispetto delle regole di concorrenza a tutela del mercato interno.

Per evitare il monopolio nella gestione di reti che forniscono, in forza di un obbligo di servizio pubblico, servizi di base sulla totalità o su parte del territorio di uno Stato membro, la Commissione persegue una politica di liberalizzazione nei seguenti settori:

  • produzione e distribuzione di gas e elettricità ;
  • telecomunicazioni ;
  • servizi postali ;
  • trasporti .

La politica di liberalizzazione della Commissione si fonda sull'articolo 86, paragrafo 3 (ex articolo 90, paragrafo 3) del trattato, che l'autorizza a rivolgere agli Stati membri opportune direttive o decisioni.

In applicazione di tale politica la Commissione ha adottato la direttiva 96/19/CE, che fissava al 1° gennaio 1998 la data di apertura completa alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. PROCEDURA

Spetta alla Commissione vigilare sul rispetto delle regole europee di concorrenza. A tal fine può agire:

  • di sua iniziativa;
  • su denuncia di Stati membri, imprese o privati;
  • in seguito a notifica di accordi tra imprese;
  • in seguito a notifica degli aiuti di Stato previsti da uno Stato membro.

La Commissione è dotata di ampi poteri investigativi. Può in effetti svolgere controlli in loco senza dover avvertire le imprese interessate e può esigere di visionarne i documenti.

Prima di prendere una qualche decisione, la Commissione offre alle imprese o agli Stati membri in causa la possibilità di dare spiegazioni nel corso di apposite audizioni.

Le imprese o gli Stati membri destinatari di una decisione della Commissione possono impugnarla dinanzi il Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo.
I privati o le imprese che ritengano di essere vittime di una condotta anticoncorrenziale possono inoltre rivolgersi ai tribunali nazionali.

Nel 1999, per esempio, in seguito al ricorso di dieci imprese siderurgiche europee e dell'associazione professionale Eurofer, il Tribunale di primo grado ha confermato nel merito la decisione della Commissione che ha condannato la fissazione dei prezzi, la compartimentazione dei mercati e gli scambi di informazioni riservate praticati da queste imprese.

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