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Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 giugno n. 136, il decreto del 18
maggio 2007 del Ministero dell'interno che detta norme di sicurezza per le
attività di spettacolo viaggiante, presenta interessanti spunti per tutti i
comuni e non solo per quelli nel cui territorio operano imprese del settore.
Come ha rilevato Maurizio Marani1 questo decreto chiude la situazione
di stallo che si era determinata con l’entrata in vigore del decreto 8 novembre
1997 che aveva sospeso l'attuazione delle disposizioni del punto 7.7 della
"regola tecnica" allegata al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996,
in attesa dell’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi
equestri e lo spettacolo viaggiante, che il Ministero dell’interno avrebbe
dovuto predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello spettacolo.
Da allora sono trascorsi dieci anni e, quindi, per i non addetti ai lavori o
per coloro i quali si occupano da poco tempo di questi argomenti, un rapido
excursus giova all’ esegesi delle nuove disposizioni.
Il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, ha approvato le regole
tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo2. Gli
obiettivi, indicati all’articolo 2 del decreto, sono quelli di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei
beni. In sostanza, attraverso le regole tecniche di costruzione, i locali di
trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in
modo da: minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle
strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la
produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale, limitare la
propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui, assicurare la
possibilità per gli occupanti di lasciare il locale indenni e, infine, garantire
la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Queste nuove regole tecniche, in base alle scelte operate dal Ministero
dell’interno, avrebbero dovuto essere applicate già in fase di progettazione,
prima ancora della costruzione e l'esercizio dell’attività, nei teatri,
cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali di trattenimento,
ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in
esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza
superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche, teatri tenda, circhi,
luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi
all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con
impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture
apposite per lo stazionamento del pubblico. Insomma, queste regole andavano
applicate in tutti, o quasi, quei locali o quegli edifici, dove sarebbe stata
esercitata l’attività che avrebbe avuto anche la necessità di essere autorizzata
ai sensi dell’art. 68 del t.u.l.p.s. Ma ben si sa, oramai, che il coordinamento
delle disposizioni, da tutti inserito negli obiettivi da perseguire, rimane
invece il grosso cruccio per gli operatori della pubblica amministrazione, che
si vedono costretti ad applicare (e, quindi, prima interpretare) una
disposizione, sistematizzandola organicamente nell’ordinamento giuridico per
cercare di dare coerenza alla stessa.
Agli stessi operatori della pubblica amministrazione, infatti, a cui oggi
vengono assegnati nuovi e importanti compiti, compete l’onere (e non certo
l’onore vista la scarsa disponibilità degli altri soggetti coinvolti) di
verificare l’agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 del t.u.l.p.s. sulla
base di una regola tecnica che, guarda caso, è sempre la stessa di prevenzione
incendi. Ecco che, allora, lo sportello unico per le attività produttive quale
luogo di sintesi dell’operato della pubblica amministrazione deve
inevitabilmente occuparsi prima della progettazione, poi della costruzione e,
infine, della attivazione dello stabilimento produttivo nella più ampia
accezione del termine. Insomma l’impresario o l’imprenditore, ha tutto
l’interesse di individuare, fin da subito, la futura destinazione dell’immobile,
al fine di caratterizzarla di tutti i connotati che la specifica regola tecnica
prevede per quella fattispecie. In termini ancora più espliciti, nel caso in cui
lo sportello unico non sia ancora attivo, l’ufficio attività produttive non
dovrà, comunque, più ricevere una richiesta di verifica agibilità ex articolo 80
t.u.l.p.s. per l’apertura di una discoteca per un immobile, appena realizzato,
con destinazione d’uso generica di locale commerciale. In attesa che i sindaci
diano uno scossone agli sportelli unici , un’attenta analisi su questa materia,
dovrebbe portare alla decisione (per motivi di opportunità o, meglio ancora, di
necessità) di assegnare, come già in molti comuni avviene, la gestione dei
procedimenti di verifica ex articolo 80 t.u.l.p.s., agli uffici edilizia del
comune.
Dieci anni di attesa per le nuove regole
Il nuovo decreto, a distanza di dieci anni dalla disposizione che doveva
attuare detta, con puntiglio e precisione, la disciplina di sicurezza per le
attrazioni dello spettacolo viaggiante, attribuendo ai comuni nuovi compiti
rispetto a quelli precedentemente assegnati, collegati all’accertamento previsto
dall’articolo 141 del regolamento t.u.l.p.s., alla lettera d), per la
rispondenza tecnica delle attrezzature al fine della loro iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. La legge 337 del 1968
detta norme generali per i circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante e, in
particolare, l’articolo 4 ha previsto l’ istituzione, presso il Ministero del
turismo e dello spettacolo, di un elenco delle attività spettacolari, dei
trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità
tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione, in
base alle verifiche effettuate dal Comune.
Nelle premesse, il decreto del 18 maggio 2007, chiarisce che le nuove
disposizioni sono attuative di quanto aveva previsto la regola tecnica del 1996
al punto 7.7 che, a questo punto è opportuno riprodurre:
“7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari,
dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere
approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo
1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle
relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per
il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità
degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi
di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e
montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta
dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18
marzo 1968, n. 337.
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da
parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati
meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere
oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di
controllo locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
I disastri recenti, causati dal nuovo clima, rendono quanto mai opportuna una
analitica conoscenza delle nuove disposizioni al fine di individuare con
precisione oneri e responsabilità.
L’articolo 1: scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai
fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come
individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
Con riferimento al comma 1 del decreto c’è da precisare, innanzitutto, che
l’ambito di applicazione è quello che il legislatore nazionale aveva
identificato con la già citata legge 337 del 1968, all’articolo 2. Tale articolo
precisa, al comma uno, che “Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività
spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature
mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera
stabile.”. Insomma un ambito vasto i cui confini non possono che essere
conosciuti dalla consultazione dell’elenco sopraindicato. (Art. 4 l. 377/1968)
2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto
dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni
per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto
ministeriale.
Questa precisazione è dovuta al fatto che per le attrazioni collocate in
locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti varie, o aree
ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con
capienza superiore a 100 persone, continua ad applicarsi la regola tecnica
approvata con decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996.
L’articolo 2: definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e
attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente,
all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono
quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella
sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini,
ecc.);
c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia
nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in
esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente
decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature
dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di
cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle
attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è
prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante
e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Relativamente a quanto indicato nella lettera e) il Ministero utilizza una
proposizione che introduce due specifiche questioni: che l’attività è
autorizzata ai sensi dell’art. 69 del t.u.l.p.s. (e non il 68) e che
l’autorizzazione deve essere rilasciata a chi “ha il controllo dell’attività di
spettacolo viaggiante”. Che cosa debba intendersi per “controllo dell’attività”
non è chiarito e la questione non è di poco conto in quanto il termine è
palesemente usato in maniera atecnica e, quindi, vi si può attribuire
indifferentemente il significato di sorveglianza, supervisione ma anche di
direzione. Insomma, significati diversi. Il fatto, comunque, che è al soggetto
(gestore) titolare del controllo che va rilasciata l’autorizzazione/licenza
porta a ritenere che l’intento del Ministero sia quello di legittimare il
controllore-gestore e non il controllore-sorvegliante.
Altra questione è il riferimento all’art. 69 del t.u.l.p.s. Sui motivi di questa
scelta, rispetto alla possibilità di individuare l’art. 68 come norma di
riferimento, il Ministero non dice nulla, ma ogni considerazione, allo stato
attuale è superflua tenuto conto che le motivazioni storiche che, a suo tempo,
prima del d.p.r. 616 del 1977 per intenderci, sono state ormai superate e tra
articolo 68 e 69 non c’è differenza alcuna.
Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto,
è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza
che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco
medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più
attrazioni;
Questo secondo inciso chiarisce che, all’interno dei parchi di divertimento,
può esistere altra figura operativa, che deve, comunque, essere munita di
specifica delega. Ciò che si ritiene utile rilevare è che il termine “preposto”
ha una sua qualificazione giuridica all’interno del codice civile e che comporta
responsabilità ben diverse da un’eventuale “addetto”. In pratica il gestore, per
quanto riguarda la sicurezza delle attrezzature può trasferire la responsabilità
ad altro soggetto qualificato dal punto di vista delle conoscenze tecniche.
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del
funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
Il conduttore, civilisticamente parlando, è il soggetto che ha diritto al
godimento della cosa locata. Non sembra sia questa, tuttavia, l’ accezione alla
quale il Ministero intendeva fare riferimento. Ma del resto, anche la
proposizione “funzionamento dell’attività” è ambigua. Infatti, può significare
gestione, ma anche conduzione tecnica. Insomma, se c’era da fare chiarezza, si
può ben dire che sarà necessario spendere ancora un po’ di energie prima di
poter disporre di una disciplina inequivocabile. Si potrebbe pensare al preposto
o al delegato, insomma al rappresentante previsto dall’articolo 93 del
t.u.l.p.s., ma il riferimento al pubblico fa piuttosto pensare al conduttore
tecnico, cioè colui il quale fa materialmente funzionare la macchina. Il fatto
che nel comma precedente la delega prevista debba essere “formale” in questo
caso, per persona delegata si può intendere persona “incaricata”.
g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le
istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro
utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al
funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni
relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle
fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali
limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa
disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive
verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e
l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
Riguardo al libretto di attività, c’è da dire che si tratta di una
disposizione innovativa che ricorda molto il sistema complessivo dei piani di
autocontrollo già previsti per altri imprenditori. Un sistema idoneo a
trasferire in capo al titolare l’onere di monitorare costantemente l’attività al
fine di individuare le eventuali criticità e risolverle.
L’articolo 3: requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo
viaggiante
1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti
previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai
fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo
quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica
di riconosciuta validità.
L’articolo 4: registrazione e codice identificativo delle nuove attività
(La sussidiarietà imposta)
1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in
esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è
avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è
presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice
identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
Questo è il grande elemento di novità. Con il decreto in questione, che non è
un regolamento e non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, né
all’esame della Conferenza Stato – città e autonomie locali, sono attribuiti ai
comuni nuovi compiti. E’ pur vero che il novellato articolo 118 della
Costituzione prevede espressamente che: “Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, ma che ciò avvenga
con un decreto del Ministro dell’interno lascia un po’ di dubbi. La nuova
disposizione non può non suscitare perplessità circa la sua legittimità in
quanto è difficile ritenere che i nuovi adempimenti richiesti ai comuni possano
rientrare nell’ambito dei compiti già assegnati con riferimento al ruolo svolto
dalla commissione di vigilanza pubblico spettacolo. Insomma, L’ANCI dovrebbe
pronunciarsi a questo proposito.
Relativamente agli obblighi che già ora sono in capo al comune in materia di
attrezzature per lo spettacolo viaggiante, vale la pena approfondire alcuni
aspetti per cercare di sistematizzare le diverse disposizioni. Come si è già
avuto modo di rilevare, con l’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, è stato
istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle
attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione
delle particolarità tecnico - costruttive, delle caratteristiche funzionali e
della denominazione. Circa trent’anni dopo, con decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3 "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo
11, comma 1, lettera a), all’articolo 4, la cui rubrica recita "Commissione
apertura sale cinematografiche” è stato aggiunto al comma 2 un periodo
(cosiddetto intruso) il quale dispone che:
“Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti
all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della
iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.”
Che c’azzecchino i circhi con il cinema è difficile dimostrare, ma da questa
novità al trasferimento di competenza alla Commissione comunale operato con il
d.p.r. 311/2001, il passo è stato breve.
2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1,
corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a
dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla
seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal
costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e
smontaggio, al funzionamento e alla
manutenzione;
b) copia del libretto dell'attività.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere
redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati
da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione
tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere
inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività
culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
Ogni nuova attrezzatura, quindi, prima di essere utilizzata deve essere
registrata e, di conseguenza, deve essere presentata una istanza. La domanda
dovrà rispettare la legge sul bollo, perché tutte le istanze presentate alla PA
lo devono fare. Sono, infatti, esclusi solo i casi in cui la legge preveda una
specifica esenzione (domande di partecipazione a concorsi, autocertificazioni,
dichiarazioni sostitutive di atto notorio,…..). Ma non è, questo, il caso.
4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della
commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza
previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A
tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di
registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite
apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle
ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale
di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da
parte di organismo di certificazione accreditato.
Alla domanda devono essere allegati tutti quei documenti che saranno
utilizzati, poi, dal Comune per esprimere il parere previsto dagli articoli
141-bis e 142 del regolamento t.u.l.p.s. E qui si apre un’ulteriore questione.
La composizione della commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo è
disciplinata da regolamento al t.u.l.p.s. Il Consiglio di Stato, già a suo tempo
in un ricorso che aveva visti opposti il Comune di Milano e il Ministero
dell’interno, sostenne che la competenza ad individuare la composizione e le
modalità organizzative della commissione, spettan al Comune. Questa attribuzione
è, oggi, costituzionalizzata, in quanto il quart’ultimo comma dell’art. 117
Cost. assegna ai comuni l’esercizio della potestà regolamentare per l’esercizio
delle proprie funzioni. Il Regolamento t.u.l.p.s. per la parte che disciplina la
materia della polizia amministrativa non è più prerogativa dello Stato, in
quanto allo stesso compete l’esercizio della potestà regolamentare soltanto per
le materie di competenza esclusiva, pubblica sicurezza inclusa. E allora il
Ministero dell’interno deve chiarire confutando la sentenza del Consiglio di
Stato, se le competenze trasferite ai comuni con l’articolo 19 del d.p.r. 616
del 1977 la cui rubrica recita “polizia amministrativa” appartengono al settore
della polizia amministrativa o al settore della pubblica sicurezza, anche se già
è il legislatore a chiarirlo. La distinzione, infatti, è stata sancita
inequivocabilmente dal decreto legislativo 112/1998 che, all’art. 159, ha
disposto che:
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa
regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi
che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento
di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze,
anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o
messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e
sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15
marzo 1997, n. 594, concernono le misure preventive e repressive
dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni
giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge
l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonchè alla sicurezza
delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.”
La rubrica dell’articolo 19 del d.P.R. 616/1977 che ha trasferito ai comuni la
competenza per un insieme di attività disciplinate dal t.u.l.p.s. recita
“polizia amministrativa”. Una competenza legislativa e regolamentare, quindi,
che non dovrebbe porre alcun dubbio su quale sia il soggetto istituzionale
competente.
5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di
vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori
approfondimenti.
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il
Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti
tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna
un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo
identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.
7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa
metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del
gestore, con i seguenti dati:
Comune di....;
Denominazione della attività....;
Codice / ;
Estremi del presente decreto...., art. 4.
Questo punto non presenta particolari problemi interpretativi ma fornisce
precise indicazioni sulle modalità operative che il Comune dovrà seguire per la
registrazione della giostra, dopo avere effettuato il controllo e la regolarità
della documentazione. Il codice identificativo dovrà essere composto dal numero
progressivo e dall’anno. 1/2007, 2/2007, 3/2007; 4/2008, 5/2008 6/2008 ecc. E’
bene evidenziare che non sono soltanto i comuni in cui ha sede uno stabilimento
dove le giostre sono realizzate che dovrà attivare la nuova procedura, bensì
tutti i comuni devono essere pronti ad adempiere (se richiesti) alle nuove
procedure, in quanto la richiesta di registrazione può essere presentata nel
comune dove la giostra sarà fatta funzionare, per la prima volta. Ed è il caso
di una giostra importata dall’estero.
8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora
iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18
marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di
vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene,
l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve
darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il
codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare
anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre
al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la
voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
Riguardo al comma 10, che disciplina la cessione della giostra, l’ambiguità
della disposizione può far intendere che il Comune al quale il
gestore/delegato/preposto richiede la registrazione dovrà anche procedere al
rilascio della licenza prevista dall’articolo 69 t.u.l.p.s. In tal modo viene
definitivamente archiviato un dubbio mai sciolto, circa l’individuazione del
comune competente in caso di società: ovvero se la competenza al rilascio della
licenza era del comune di residenza del legale rappresentante o del comune in
cui aveva sede la società. La competenza al rilascio dell’autorizzazione è del
comune che ha registrato l’attività.
L’articolo 5: registrazione e codice identificativo delle attività
esistenti
1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul
territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice
identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del
presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui
ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in
corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua
italiana costituito da:
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei
particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre
i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla
idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati
idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.
Queste sono le necessarie norme transitorie per le giostre già in uso e in
circolazione. Entro dicembre del 2009 tutte le giostre dovranno essere censite.
Contrariamente a quanto previsto per le nuove attrezzature/attività (costruite o
importate) la cui documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione
deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività
culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, per quelle già in uso non è
previsto alcunché.
2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le
attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un
Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il
connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere
presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è
presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il
primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal
fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:
a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal
richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta
costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di
pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del
richiedente;
c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo,
o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente
operato in tale Paese;
d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione
da parte di organismo di certificazione accreditato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo
tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per
l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a
richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative
all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di
vigilanza.
L’articolo 6: dichiarazione di corretto montaggio
1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono
essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di
uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una
specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda
tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti
elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi
attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia
elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le
protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso
quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la
dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una
dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione
dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio
di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito
positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di
svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può
prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda
del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo
viaggiante.
La novità è il comma 3, il quale prevede che il gestore è tenuto a
frequentare un corso (le cui modalità saranno predisposte dal Ministero) al fine
di rendere valevole la dichiarazione di corretto montaggio.
L’articolo 7: verifiche periodiche
1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto
delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di
almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle
strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici
e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.
Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul
libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto
dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
Alla fin fine, il documento più importante è il libretto dell’attività ed è
alla cura che il gestore dedicherà alla sua compilazione che è demandata la
reale applicazione di queste innovative disposizioni tecniche per la sicurezza
dei fruitori/consumatori. Concludendo, è evidente che il riferimento finale agli
organi di controllo locali non può riguardare gli organi di Polizia municipale
bensì la commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo o il tecnico che
la commissione stessa deciderà di investire. Giostre più sicure, quindi, nei
luna park, ma una mole di lavoro in più per i comuni determinata da una
decisione calata dall’alto, la cui legittimità sarebbe tutta da dimostrare.
27 giugno 2007
1. Maurizio Marani ha illustrato, su www.poliziamunicipale.it,
le novità del decreto all’indomani della pubblicazione in G.U.
2. Il decreto è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 settembre 1996
n. 214 - Supplemento ordinario n.149.
3. Un’interessante analisi di Luigi Oliveti sull’argomento, dal titolo “I passi
incerti dell’ordinamento in cerca di liberalizzazioni” è stata pubblicata
all’indirizzo http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_liberalizzazioni.htm
4. L’art. 1, della l. 59/1997 prevede, al comma 2 che “Sono conferite alle
regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.” Il successivo comma 3 elenca, dalle
lettere a) alla lettera r) le materie la cui competenza rimane allo Stato.