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Nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante e nuovi adempimenti per i Comuni. L’occasione per alcune riflessioni
 

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Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 giugno n. 136, il decreto del 18 maggio 2007 del Ministero dell'interno che detta norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, presenta interessanti spunti per tutti i comuni e non solo per quelli nel cui territorio operano imprese del settore. Come ha rilevato Maurizio Marani1 questo decreto chiude la situazione di stallo che si era determinata con l’entrata in vigore del decreto 8 novembre 1997 che aveva sospeso l'attuazione delle disposizioni del punto 7.7 della "regola tecnica" allegata al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, in attesa dell’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, che il Ministero dell’interno avrebbe dovuto predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.

Da allora sono trascorsi dieci anni e, quindi, per i non addetti ai lavori o per coloro i quali si occupano da poco tempo di questi argomenti, un rapido excursus giova all’ esegesi delle nuove disposizioni.
Il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, ha approvato le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo2. Gli obiettivi, indicati all’articolo 2 del decreto, sono quelli di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni. In sostanza, attraverso le regole tecniche di costruzione, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da: minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale, limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui, assicurare la possibilità per gli occupanti di lasciare il locale indenni e, infine, garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Queste nuove regole tecniche, in base alle scelte operate dal Ministero dell’interno, avrebbero dovuto essere applicate già in fase di progettazione, prima ancora della costruzione e l'esercizio dell’attività, nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche, teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Insomma, queste regole andavano applicate in tutti, o quasi, quei locali o quegli edifici, dove sarebbe stata esercitata l’attività che avrebbe avuto anche la necessità di essere autorizzata ai sensi dell’art. 68 del t.u.l.p.s. Ma ben si sa, oramai, che il coordinamento delle disposizioni, da tutti inserito negli obiettivi da perseguire, rimane invece il grosso cruccio per gli operatori della pubblica amministrazione, che si vedono costretti ad applicare (e, quindi, prima interpretare) una disposizione, sistematizzandola organicamente nell’ordinamento giuridico per cercare di dare coerenza alla stessa.

Agli stessi operatori della pubblica amministrazione, infatti, a cui oggi vengono assegnati nuovi e importanti compiti, compete l’onere (e non certo l’onore vista la scarsa disponibilità degli altri soggetti coinvolti) di verificare l’agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 del t.u.l.p.s. sulla base di una regola tecnica che, guarda caso, è sempre la stessa di prevenzione incendi. Ecco che, allora, lo sportello unico per le attività produttive quale luogo di sintesi dell’operato della pubblica amministrazione deve inevitabilmente occuparsi prima della progettazione, poi della costruzione e, infine, della attivazione dello stabilimento produttivo nella più ampia accezione del termine. Insomma l’impresario o l’imprenditore, ha tutto l’interesse di individuare, fin da subito, la futura destinazione dell’immobile, al fine di caratterizzarla di tutti i connotati che la specifica regola tecnica prevede per quella fattispecie. In termini ancora più espliciti, nel caso in cui lo sportello unico non sia ancora attivo, l’ufficio attività produttive non dovrà, comunque, più ricevere una richiesta di verifica agibilità ex articolo 80 t.u.l.p.s. per l’apertura di una discoteca per un immobile, appena realizzato, con destinazione d’uso generica di locale commerciale. In attesa che i sindaci diano uno scossone agli sportelli unici , un’attenta analisi su questa materia, dovrebbe portare alla decisione (per motivi di opportunità o, meglio ancora, di necessità) di assegnare, come già in molti comuni avviene, la gestione dei procedimenti di verifica ex articolo 80 t.u.l.p.s., agli uffici edilizia del comune.

Dieci anni di attesa per le nuove regole

Il nuovo decreto, a distanza di dieci anni dalla disposizione che doveva attuare detta, con puntiglio e precisione, la disciplina di sicurezza per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, attribuendo ai comuni nuovi compiti rispetto a quelli precedentemente assegnati, collegati all’accertamento previsto dall’articolo 141 del regolamento t.u.l.p.s., alla lettera d), per la rispondenza tecnica delle attrezzature al fine della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. La legge 337 del 1968 detta norme generali per i circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante e, in particolare, l’articolo 4 ha previsto l’ istituzione, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione, in base alle verifiche effettuate dal Comune.

Nelle premesse, il decreto del 18 maggio 2007, chiarisce che le nuove disposizioni sono attuative di quanto aveva previsto la regola tecnica del 1996 al punto 7.7 che, a questo punto è opportuno riprodurre:
“7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

I disastri recenti, causati dal nuovo clima, rendono quanto mai opportuna una analitica conoscenza delle nuove disposizioni al fine di individuare con precisione oneri e responsabilità.

L’articolo 1: scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

Con riferimento al comma 1 del decreto c’è da precisare, innanzitutto, che l’ambito di applicazione è quello che il legislatore nazionale aveva identificato con la già citata legge 337 del 1968, all’articolo 2. Tale articolo precisa, al comma uno, che “Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.”. Insomma un ambito vasto i cui confini non possono che essere conosciuti dalla consultazione dell’elenco sopraindicato. (Art. 4 l. 377/1968)

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.

Questa precisazione è dovuta al fatto che per le attrazioni collocate in locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti varie, o aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, continua ad applicarsi la regola tecnica approvata con decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996.

L’articolo 2: definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Relativamente a quanto indicato nella lettera e) il Ministero utilizza una proposizione che introduce due specifiche questioni: che l’attività è autorizzata ai sensi dell’art. 69 del t.u.l.p.s. (e non il 68) e che l’autorizzazione deve essere rilasciata a chi “ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante”. Che cosa debba intendersi per “controllo dell’attività” non è chiarito e la questione non è di poco conto in quanto il termine è palesemente usato in maniera atecnica e, quindi, vi si può attribuire indifferentemente il significato di sorveglianza, supervisione ma anche di direzione. Insomma, significati diversi. Il fatto, comunque, che è al soggetto (gestore) titolare del controllo che va rilasciata l’autorizzazione/licenza porta a ritenere che l’intento del Ministero sia quello di legittimare il controllore-gestore e non il controllore-sorvegliante.
Altra questione è il riferimento all’art. 69 del t.u.l.p.s. Sui motivi di questa scelta, rispetto alla possibilità di individuare l’art. 68 come norma di riferimento, il Ministero non dice nulla, ma ogni considerazione, allo stato attuale è superflua tenuto conto che le motivazioni storiche che, a suo tempo, prima del d.p.r. 616 del 1977 per intenderci, sono state ormai superate e tra articolo 68 e 69 non c’è differenza alcuna.

Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

Questo secondo inciso chiarisce che, all’interno dei parchi di divertimento, può esistere altra figura operativa, che deve, comunque, essere munita di specifica delega. Ciò che si ritiene utile rilevare è che il termine “preposto” ha una sua qualificazione giuridica all’interno del codice civile e che comporta responsabilità ben diverse da un’eventuale “addetto”. In pratica il gestore, per quanto riguarda la sicurezza delle attrezzature può trasferire la responsabilità ad altro soggetto qualificato dal punto di vista delle conoscenze tecniche.

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

Il conduttore, civilisticamente parlando, è il soggetto che ha diritto al godimento della cosa locata. Non sembra sia questa, tuttavia, l’ accezione alla quale il Ministero intendeva fare riferimento. Ma del resto, anche la proposizione “funzionamento dell’attività” è ambigua. Infatti, può significare gestione, ma anche conduzione tecnica. Insomma, se c’era da fare chiarezza, si può ben dire che sarà necessario spendere ancora un po’ di energie prima di poter disporre di una disciplina inequivocabile. Si potrebbe pensare al preposto o al delegato, insomma al rappresentante previsto dall’articolo 93 del t.u.l.p.s., ma il riferimento al pubblico fa piuttosto pensare al conduttore tecnico, cioè colui il quale fa materialmente funzionare la macchina. Il fatto che nel comma precedente la delega prevista debba essere “formale” in questo caso, per persona delegata si può intendere persona “incaricata”.

g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Riguardo al libretto di attività, c’è da dire che si tratta di una disposizione innovativa che ricorda molto il sistema complessivo dei piani di autocontrollo già previsti per altri imprenditori. Un sistema idoneo a trasferire in capo al titolare l’onere di monitorare costantemente l’attività al fine di individuare le eventuali criticità e risolverle.

L’articolo 3: requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

L’articolo 4: registrazione e codice identificativo delle nuove attività
(La sussidiarietà imposta)

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

Questo è il grande elemento di novità. Con il decreto in questione, che non è un regolamento e non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, né all’esame della Conferenza Stato – città e autonomie locali, sono attribuiti ai comuni nuovi compiti. E’ pur vero che il novellato articolo 118 della Costituzione prevede espressamente che: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, ma che ciò avvenga con un decreto del Ministro dell’interno lascia un po’ di dubbi. La nuova disposizione non può non suscitare perplessità circa la sua legittimità in quanto è difficile ritenere che i nuovi adempimenti richiesti ai comuni possano rientrare nell’ambito dei compiti già assegnati con riferimento al ruolo svolto dalla commissione di vigilanza pubblico spettacolo. Insomma, L’ANCI dovrebbe pronunciarsi a questo proposito.
Relativamente agli obblighi che già ora sono in capo al comune in materia di attrezzature per lo spettacolo viaggiante, vale la pena approfondire alcuni aspetti per cercare di sistematizzare le diverse disposizioni. Come si è già avuto modo di rilevare, con l’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, è stato istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico - costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Circa trent’anni dopo, con decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), all’articolo 4, la cui rubrica recita "Commissione apertura sale cinematografiche” è stato aggiunto al comma 2 un periodo (cosiddetto intruso) il quale dispone che:
“Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.” Che c’azzecchino i circhi con il cinema è difficile dimostrare, ma da questa novità al trasferimento di competenza alla Commissione comunale operato con il d.p.r. 311/2001, il passo è stato breve.

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla
manutenzione;
b) copia del libretto dell'attività.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Ogni nuova attrezzatura, quindi, prima di essere utilizzata deve essere registrata e, di conseguenza, deve essere presentata una istanza. La domanda dovrà rispettare la legge sul bollo, perché tutte le istanze presentate alla PA lo devono fare. Sono, infatti, esclusi solo i casi in cui la legge preveda una specifica esenzione (domande di partecipazione a concorsi, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto notorio,…..). Ma non è, questo, il caso.

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

Alla domanda devono essere allegati tutti quei documenti che saranno utilizzati, poi, dal Comune per esprimere il parere previsto dagli articoli 141-bis e 142 del regolamento t.u.l.p.s. E qui si apre un’ulteriore questione. La composizione della commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo è disciplinata da regolamento al t.u.l.p.s. Il Consiglio di Stato, già a suo tempo in un ricorso che aveva visti opposti il Comune di Milano e il Ministero dell’interno, sostenne che la competenza ad individuare la composizione e le modalità organizzative della commissione, spettan al Comune. Questa attribuzione è, oggi, costituzionalizzata, in quanto il quart’ultimo comma dell’art. 117 Cost. assegna ai comuni l’esercizio della potestà regolamentare per l’esercizio delle proprie funzioni. Il Regolamento t.u.l.p.s. per la parte che disciplina la materia della polizia amministrativa non è più prerogativa dello Stato, in quanto allo stesso compete l’esercizio della potestà regolamentare soltanto per le materie di competenza esclusiva, pubblica sicurezza inclusa. E allora il Ministero dell’interno deve chiarire confutando la sentenza del Consiglio di Stato, se le competenze trasferite ai comuni con l’articolo 19 del d.p.r. 616 del 1977 la cui rubrica recita “polizia amministrativa” appartengono al settore della polizia amministrativa o al settore della pubblica sicurezza, anche se già è il legislatore a chiarirlo. La distinzione, infatti, è stata sancita inequivocabilmente dal decreto legislativo 112/1998 che, all’art. 159, ha disposto che:
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 594, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonchè alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.”
La rubrica dell’articolo 19 del d.P.R. 616/1977 che ha trasferito ai comuni la competenza per un insieme di attività disciplinate dal t.u.l.p.s. recita “polizia amministrativa”. Una competenza legislativa e regolamentare, quindi, che non dovrebbe porre alcun dubbio su quale sia il soggetto istituzionale competente.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.
7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune di....;
Denominazione della attività....;
Codice / ;
Estremi del presente decreto...., art. 4.

Questo punto non presenta particolari problemi interpretativi ma fornisce precise indicazioni sulle modalità operative che il Comune dovrà seguire per la registrazione della giostra, dopo avere effettuato il controllo e la regolarità della documentazione. Il codice identificativo dovrà essere composto dal numero progressivo e dall’anno. 1/2007, 2/2007, 3/2007; 4/2008, 5/2008 6/2008 ecc. E’ bene evidenziare che non sono soltanto i comuni in cui ha sede uno stabilimento dove le giostre sono realizzate che dovrà attivare la nuova procedura, bensì tutti i comuni devono essere pronti ad adempiere (se richiesti) alle nuove procedure, in quanto la richiesta di registrazione può essere presentata nel comune dove la giostra sarà fatta funzionare, per la prima volta. Ed è il caso di una giostra importata dall’estero.

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Riguardo al comma 10, che disciplina la cessione della giostra, l’ambiguità della disposizione può far intendere che il Comune al quale il gestore/delegato/preposto richiede la registrazione dovrà anche procedere al rilascio della licenza prevista dall’articolo 69 t.u.l.p.s. In tal modo viene definitivamente archiviato un dubbio mai sciolto, circa l’individuazione del comune competente in caso di società: ovvero se la competenza al rilascio della licenza era del comune di residenza del legale rappresentante o del comune in cui aveva sede la società. La competenza al rilascio dell’autorizzazione è del comune che ha registrato l’attività.

L’articolo 5: registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

Queste sono le necessarie norme transitorie per le giostre già in uso e in circolazione. Entro dicembre del 2009 tutte le giostre dovranno essere censite. Contrariamente a quanto previsto per le nuove attrezzature/attività (costruite o importate) la cui documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, per quelle già in uso non è previsto alcunché.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:
a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

L’articolo 6: dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

La novità è il comma 3, il quale prevede che il gestore è tenuto a frequentare un corso (le cui modalità saranno predisposte dal Ministero) al fine di rendere valevole la dichiarazione di corretto montaggio.

L’articolo 7: verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Alla fin fine, il documento più importante è il libretto dell’attività ed è alla cura che il gestore dedicherà alla sua compilazione che è demandata la reale applicazione di queste innovative disposizioni tecniche per la sicurezza dei fruitori/consumatori. Concludendo, è evidente che il riferimento finale agli organi di controllo locali non può riguardare gli organi di Polizia municipale bensì la commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo o il tecnico che la commissione stessa deciderà di investire. Giostre più sicure, quindi, nei luna park, ma una mole di lavoro in più per i comuni determinata da una decisione calata dall’alto, la cui legittimità sarebbe tutta da dimostrare.

27 giugno 2007


1. Maurizio Marani ha illustrato, su www.poliziamunicipale.it, le novità del decreto all’indomani della pubblicazione in G.U.
2. Il decreto è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 settembre 1996 n. 214 - Supplemento ordinario n.149.
3. Un’interessante analisi di Luigi Oliveti sull’argomento, dal titolo “I passi incerti dell’ordinamento in cerca di liberalizzazioni” è stata pubblicata all’indirizzo http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_liberalizzazioni.htm
4. L’art. 1, della l. 59/1997 prevede, al comma 2 che “Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.” Il successivo comma 3 elenca, dalle lettere a) alla lettera r) le materie la cui competenza rimane allo Stato.

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