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Le black slot: fatti e misfatti di un’estate calda
Se c’è qualcuno che ha seguito, in questo ultimo anno, la vicenda delle black
slot, è il solo in grado di valutare quale sia, allo stato attuale, la
situazione del gioco in Italia. Da un anno in qua le notizie diffuse che
riguardano questo settore sono state talmente tante che, chi si occupa
direttamente o indirettamente, di questo comparto, se non ha già alzato bandiera
bianca, troverà in queste brevi note di sintesi, lo stimolo per continuare ad
occuparsi di un settore che è l’esempio più eclatante di come, in Italia, a
volte, si naviga a vista, altre volte, si sbaglia la rotta.. Se questa non fosse
la ragione di “tanto” garbuglio allora ci sarebbe, sì, di che preoccuparsi, in
quanto la ragione sarebbe riconducibile alla volontà di mescolare le carte per
raggiungere il fine di impoverire il popolo italiano, insomma, un vero e proprio
colpo di Stato, se è vero (e non c’è motivo per dubitarlo ) che nella materia
del gioco d’azzardo non si pone neppure il problema del fine del lucro, perché
le macchine “mangiasoldi” consentono qualche vincita solo per esaurire le
risorse del giocatore in modo non improvviso. Così osservava la terza sezione
della Cassazione penale1 quando ancora le macchine “mangiasoldi”
erano relegate nei casinò e chi voleva giocarci era ben consapevole del luogo in
cui si trovava. Ma il fatto grave oggi è, che a rimetterci non sono solo i
giocatori illusi, ma anche gli imprenditori e a questo punto l’interrogativo è:
chi ci guadagna?
La novità è che le black slot, pur munite del nulla osta rilasciato
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono state messe fuori legge
dalla Procura di Venezia che ha invitato AAMS, gestori ed esercenti, a ritirare
dal mercato le macchine sul mercato, ovvero posizionate in esercizi pubblici,
circoli eccetera, in quanto, a giudizio della procura, le black slot, consentono
il gioco d’azzardo che, in Italia, all’atto del rilascio dei nulla osta, era
illecito. Oggi ben sappiamo che non è più così, a seguito della più recente
modifica inserita al comma 5 dell’articolo 110 del t.u.l.p.s. Ordine di
sequestro, circolari e quant’altro è necessario ad una conoscenza dell’attuale
situazione è tutto disponibile nel sito www.aams.it, il sito, in pratica
dell’amministrazione dei Monopoli che da un paio d’anni è incaricata di seguire
in via esclusiva il comparto al fine, neanche poco mascherato, di far lievitare
le casse dello Stato e che, una ne fa e cento ne pensa. E con successo anche, se
dalla relazione della Corte dei Conti risulta che sono ben 1.931 milioni il
prelievo erariale sugli apparecchi e congegni di gioco (640 milioni in più
rispetto lo scorso anno) e che questi, in percentuale, incidono per il 18,73 per
cento sul totale della categoria. Sempre meno lotto e sempre più slot machine,
sembra essere questo l’invito rivolto agli appassionati del gioco, con la
campagna pubblicitaria “Gioco sicuro” di AAMS. Che diamine! Un po’ di modernità
ci vuole.
Ironia a parte, l’occasione per queste brevi note sul gaming italiano
nasce da un’ interessante circolare emanata dalla Questura di Reggio Emilia nel
maggio scorso.2 La circolare parte da alcune considerazioni espresse
dal Ministero dell’Interno, interpellato sul tema, che meritano di essere
approfondite per evitare di incorrere in quella genericità che, a volte,
consegue all’affermazione:
“E’ stato detto che è così!”.
Chi scrive, ha avuto la folle idea, una decina di anni fa, di andare alle radici
storiche della disciplina, per cercare di venire a capo di un insieme di
disposizioni che nel tempo si erano stratificate, sposando la tesi che
l’ordinamento è sempre coerente. Questo background di conoscenza rende più
agevole, oggi, “interpretare” certi passaggi logici che hanno ragione d’essere,
soltanto se incardinati in un preciso contesto normativo.
La disciplina di settore
A prescindere dalle varie finanziarie, collegate, ecc. la disciplina del
gioco è contenuta tutta negli articoli 86, 88, 110 del t.u.l.p.s.; 194 e 195 del
relativo regolamento. Il t.u.l.p.s., non serve precisare, è il testo unico di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche se
parte della disciplina rientra, oggi, nella materia della “polizia
amministrativa”, attribuita alle regioni. Che i giochi siano da un paio di anni
in qua diventati l’assillo degli operatori pubblici è ormai cosa nota. Non c’è
comune, per quanto piccolo, che non abbia un bar o una rivendita di tabacchi
dove sono stati installati gli apparecchi da intrattenimento e, di conseguenza,
il responsabile dell’ufficio comunale si senta in dovere di conoscere la
disciplina in modo tale da essere in grado di fornire agli operatori la risposta
corretta ad ogni interrogativo posto. Ma con riguardo al settore del gioco non è
facile dare risposte esaustive ed esaurienti per la complessità della
disciplina, come risulta ben evidente accedendo al sito dell’ Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, all’indirizzo
www.aams.it, nella specifica sezione new slot. Sono sei le leggi che
regolano la materia; un decreto ministeriale, 16 decreti interdirettoriali e una
ventina tra note e circolari. Per di più, non c’è finanziaria o comunque una
legge omnibus, com’è stato anche lo scorso anno con il decreto Bersani o la
finanziaria 2007, che non introduca nuove norme. Insomma, il non aver un quadro
di riferimento certo, bensì variabile, rende arduo anche definire il
procedimento autorizzatorio. Relativamente a questo aspetto, in un quadro già di
per se complesso è intervenuta la sentenza del Tar Lazio n. 15382 del 21
dicembre 2006 che ha riesumato una problematica che, ad onor del vero, nella
quantità di disposizioni che regolano il comparto, a molti era sfuggita. La
questione è connessa ai requisiti di onorabilità per un’attività, quale quella
della raccolta delle giocate, che per il normatore statale presuppone l’esigenza
di particolari requisiti atti a scongiurare ogni possibile degenerazione
criminale o infiltrazione illecit a nel gioco stesso. Il problema sorge in
concomitanza e conseguenza del decreto direttoriale 17 maggio 2006 che fissa i
requisiti morali dei terzi incaricati nella raccolta delle giocate mediante
apparecchi con vincite in denaro. La questione, logicamente, riguarda tutti i
distributori (o gestori) autorizzati dai comuni in base al terzo comma dell’art.
86 t.u.l.p.s. ma anche, evidentemente, gli esercenti nel caso in cui siano
questi ad essere incaricati della raccolta delle giocate.
I requisiti di onorabilità per gli incaricati della raccolta
In sostanza, i distributori/gestori/esercenti oltre a possedere i requisiti
di onorabilità previsti dal t.u.l.p.s., agli articoli 11 e 92, ne devono
possedere di ulteriori, quelli individuati dal decreto direttoriale del maggio
2006.
Questi requisiti sono elencati all’articolo 2 del decreto e consistono
nell’insussistenza, negli ultimi cinque anni, di misure cautelari, provvedimenti
di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati di mafia, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il
patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, nonché fattispecie
previste all'art. 110, comma 9, del t.u.l.p.s., antecedentemente all'entrata in
vigore dell'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Relativamente a questi ulteriori requisiti è doverosa una precisazione: per la
prima volta, nel settore delle attività economiche, si fa riferimento, tra i
requisiti di onorabilità necessari, non ad una condanna, anche se non ancora
definitiva, ma soltanto ad un provvedimento di rinvio a giudizio. La questione
non è di poco conto anche se il TAR Lazio con la sentenza n. 15382 del 21
dicembre 2006 confermata dal Consiglio di Stato sezione IV, con sentenza del 5
luglio 2007, n. 3833, con un’argomentazione efficace e convincente, ne
giustifica la previsione.
La verifica dei requisiti
Il comune, territorialmente competente, istruisce i procedimenti per
l’autorizzazione alla produzione, la distribuzione, la gestione e
l’installazione degli apparecchi. Una corretta applicazione della nuova
disposizione in materia di requisiti di onorabilità, di conseguenza, vede l’ente
locale protagonista della fase del controllo della sussistenza dei requisiti di
onorabilità che sono aggiuntivi rispetto quelli previsti dagli articoli 11 e 92
del t.u.l.p.s. Questo, ovviamente, nell’ipotesi in cui i soggetti previsti dal
terzo comma dell’art. 86 del t.u.l.p.s. siano stati incaricati al concessionario
di procedere alla raccolta delle giocate.
E’ pur vero che il comma 4 dell’articolo 2 del decreto in questione prevede
espressamente che “ Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è
documentato dalla parte contraente al concessionario, in sede di stipula,
integrazione o modifica del contratto, mediante la presentazione di idonee
certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e sono, altresì,
ammesse dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ma pare che questa disposizione soddisfi
esigenze più formali che sostanziali.
Tra l’altro, non va sottaciuto, che gli utilizzatori delle autocertificazioni,
molto spesso, non hanno l’esatta percezione dell’assunzione di responsabilità
conseguente alla sottoscrizione dell’autocertificazione. Incorrere nel reato di
falso ideologico in questa specifica fattispecie potrebbe essere più facile di
quanto si possa pensare, tenuto conto che una delle certificazioni richieste
dopo l’insussistenza di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,
condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di
mafia; delitti contro la fede pubblica; delitti contro il patrimonio; reati di
natura finanziaria o tributaria, è prevista anche la dichiarazione, all’art. 2,
comma 1, punto 5) del decreto 17 maggio 2006, dell’insussistenza di
“fattispecie previste all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S., antecedentemente
all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n.
266” . A priva vista può sembrare uno scherzo, un errore tipografico, un
gioco di parole, ma così non è ed il distributore/gestore – raccoglitore delle
giocate, la dichiarazione la deve comunque fare.
Il punto di vista del Ministero dell’Interno
Alla fine di gennaio di quest’anno, il Ministero dell’interno sollecitato
dalla Questura di Reggio Emilia ha analizzato la problematica connessa al
sistema autorizzatorio per l’installazione dei giochi di cui al comma 6 e 7 a
seguito delle modifiche apportate al comma 86 dalla legge finanziaria 2006.
“Com’è noto, - introduce la nota del Mininterno - i commi 534 e 541 dell’art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n.266, comprendono rispettivamente la
riformulazione dell’art.86 t.u.l.p.s. concernente il titolo autorizzatorio per
le attività di produzione, importazione, distribuzione e installazione degli
apparecchi da gioco, e dell’art.110, comma 3, recante l’individuazione dei
luoghi o aree ove è possibile installare tali giochi. Il citato comma 534
dell’art.1 della legge 23.12.2005, n. 266, - continua la nota - prevede
espressamente che “Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all’art.110, commi 6 e 7, la licenza è
altresì necessaria: ….
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già
in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art.
88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli
privati”.
Per quanto esposto, - precisa il Ministero - si ritiene che il rilascio di una
ulteriore identica autorizzazione a esercenti già in possesso di licenza ex
artt.86, commi 1 e 2, o 88 del t.u.l.p.s. per installare detti apparecchi nei
propri esercizi, contrasti con la struttura e la portata precettiva della
disposizione normativa di cui si discute. Si ritiene, invece, che gli esercenti
in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 del t.u.l.p.s.,
in forza del titolo di polizia già posseduto potranno installare apparecchi da
gioco o intrattenimento di cui all’art.110 del t.u.l.p.s., senza richiedere una
ulteriore analoga autorizzazione mentre, com’è noto, soltanto i titolari degli
esercizi ricompresi nel 3° comma del citato art. 86 del t.u.l.p.s. dovranno
richiedere al competente comune l’autorizzazione all’installazione.”
Le argomentazioni del Mininterno sono totalmente e assolutamente condivisibili e
possiamo ben dire che questa interpretazione è sempre stata sostenuta da chi
scrive. Tuttavia, al fine di operare quella necessaria opera di
sistematizzazione del diritto, che su questo argomento si è sviluppata, sono
necessarie alcune puntualizzazioni per dimostrare che : una cosa è affermare che
per l’installazione degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del
t.u.l.p.s. non serve la licenza prevista dal comma terzo dell’articolo 86 del
t.u.l.p.s., altra è ritenere che “il gioco lecito” mediante l’utilizzo degli
apparecchi di cui al comma 6 non abbisogna di alcuna licenza. Questa
affermazione, infatti, è inesatta.
Il gioco lecito negli esercizi pubblici
Com’è noto, l’articolo 86 del t.u.l.p.s. assoggetta a licenza “l’apertura di
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o
altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori
od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per
altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali d i stallaggio e
simili.” Va da sè che in questo elenco sono compresi esercizi pubblici che nulla
hanno a che fare con il gioco: alberghi, locande, pensioni, osterie,
stabilimenti bagni e locali di stallaggio ed esercizi pubblici dove, invece, il
gioco è espressamente autorizzato. Questi esercizi pubblici sono le sale
pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti e tutte le categorie
autorizzate ai sensi dell’articolo 88.
Il t.u.l.p.s., e ben lo sanno gli operatori pubblici, non esaurisce la
disciplina ne l settore della pubblica sicurezza, ed oggi, di polizia
amministrativa. Infatti, la disciplina primaria è integrata dal regolamento
"Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi
di Pubblica Sicurezza " approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Specificatamente, ed è su questa norma che ci si intende soffermare, l’articolo
194 dispone che: “Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non
ne sia stata data espressa autorizzazione.”
Questa disposizione è talmente precisa che non serve andare a ripescare il
brocardo in claris non fit interpretatio (nelle questioni chiare non si
fa luogo a interpretazione personale) per poter affermare che negli esercizi
pubblici autorizzati ai sensi dell’articolo 86, per le attività che non
presuppongono il gioco (come avviene per le sale giochi e per le attività ex
art. 88 t.u.l.p.s.) il gioco lecito può essere esercitato soltanto se permesso
da specifica autorizzazione, ovvero da autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’art. 194 del regolamento t.u.l.p.s. In sostanza, il titolare del bar,
ristorante, albergo, stabilimento balneare e via dicendo, se deciderà di
consentire all’interno del suo esercizio pubblico la pratica del gioco lecito
con: carte, biliardi, freccette, videogiochi o, anche, con gli apparecchi di cui
al comma 6 dell’art. 110 del t.u.l.p.s. dovrà, prioritariamente, essere
autorizzato. L’affermare, quindi, che per installare gli apparecchi di cui si
sta trattando non è necessaria l’autorizzazione di cui al terzo comma
dell’articolo 86 del t.u.l.p.s. può essere fuorviante se, contemporaneamente,
non si puntualizza che l’esercizio pubblico può consentire la pratica del gioco
soltanto se espressamente autorizzato: vuoi con il titolo principale: articolo
86 per le sale gioco, vuoi con il titolo accessorio previsto dall’articolo 194
regolamento t.u.l.p.s. per le restanti categorie incluse nell’articolo 86.
Dia o autorizzazione?
Riguardo al sistema autorizzatorio per l’attività di gioco all’interno dei
pubblici esercizi, si è detto a sufficienza. Rimane ancora da definire una
questione che concerne anche, o meglio soprattutto, l’autorizzazione prevista
per i soggetti individuati al terzo comma dell’articolo 86 del t.u.l.p.s. Se è
prevista la raccolta delle giocate, i requisiti sono anche quelli individuati
dal decreto del maggio 2006. In caso contrario, i requisiti sono quelli fissati
dagli articoli 11 e 923 del testo unico3. In particolare, il comma
secondo dell’art. 11 del t.u.l.p.s. prevede alcune ipotesi di condanne per
reato, che demandano, o demanderebbero, all’autorità competente (nella
fattispecie il Comune) la discrezionalità se concedere o meno la licenza. La
disposizione di cui all’art. 11, comma secondo, del t.u.l.p.s., infatti, nel
precedere l’elencazione delle ipotesi di condanna per i reati, esplica che in
tali circostanze “le autorizzazioni di polizia possono essere negate”. La
locuzione “possono” denota l’esercizio di discrezionalità. E’ superfluo rilevare
che un procedimento caratterizzato da elementi di discrezionalità non può essere
sottoposto a denuncia di inizio attività come invece in molte realtà è possibile
riscontrare, nella convinzione che age volare le imprese corrisponda ad un
interesse pubblico.
Neppure dopo la modifica dell’art. 19 disposta dalla l. 80/2005, la legge di
riconversione del d.l. 35/2005, che ha tolto l’inciso riferito alle valutazioni
tecniche discrezionali dall’articolo 19 della legge 241/1990, può essere mutata
l’interpretazione. Il legislatore ha ritenuto che il modello
dell’autoresponsabilità del privato non può arrivare a consentire la
sostituzione dello stesso privatoall’amministrazione nella funzione di
apprezzamento e di comparazione degli interessi pubblici, ovvero nell’ubi
consistam della discrezionalità amministrativa4.
E’ questione, questa, su cui è opportuno soffermarsi e riflettere, in forza
della trasformazione che il settore del gaming italiano sta subendo e degli
interessi, o meglio degli appetiti, che potrebbe far nascere. Un’attenta lettura
e valutazione, quindi, del certificato del casellario può essere un concreto
contributo ad elevare la qualità dell’offerta a vantaggio degli operatori
corretti. In tal modo l’Amministrazione dei monopoli che sostiene il “gioco
sicuro” avrà negli enti locali un valido alleato.
2 agosto 2007
1 La sentenza è la n. 1030 del 10 marzo 2000.
2 La circolare è stata pubblicata sul sito www.jamma.it , sito specializzato nel
gioco molto aggiornato su tutti i fronti.
3 Cfr art. 11 t.u.l.p.s. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge
nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate:
a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna
per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rap ina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona
condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata
vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a
risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione.
Art. 92 t.u.l.p.s.
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e
l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di
ubriachezza o per co ntravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o
per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
4 M.FILIPPI, La nuova dia e gli incerti confini con il silenzio-assenso.
Articoli e note. Nel sito www.giustamm.it