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Pacchetto igiene
Comuni nel caos con le nuove regole nazionali
 

da ItaliaOggi del 13 novembre 2007

di Stefano Manzelli e Marlisa Bombi

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Con l’entrata in vigore il 24 novembre prossimo della riforma sui controlli di sicurezza alimentare scomparirà definitivamente la vecchia autorizzazione sanitaria. Entra infatti a regime il pacchetto igiene comunitario che ha semplificato le procedure per la regolarizzazione degli operatori alimentari sostituendo l’autorizzazione con una semplice notifica di inizio attività. Lo ha evidenziato il dlgs 193/2007, pubblicato sul suppl. ord. N. 128 alla GU n. 261 del 9 novembre 2007. Con questo intervento il legislatore ha posto l’ultimo tassello alla riforma del sistema che per tanti anni ha regolamentato, dal punto di vista igienico sanitario, la produzione, manipolazione e la vendita dei prodotti alimentari. L’impianto normativo comunitario in materia di sicurezza alimentare è stato ridisegnato dal Regolamento (CE) n. 178/2002 che ha introdotto il principio fondamentale della filiera. Ad integrazione di questa disciplina sono poi stai emanati i regolamenti comunitari nn. 852, 853 e 854/2004…. In pratica, tutti gli operatori, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore  compresa la ristorazione vengono coinvolti all’interno della gestione del procedimento e resi responsabili. Il pacchetto igiene è entrato in vigore, all’interno dell’Unione europea, il primo gennaio del 2006 ma, ancora oggi, lo stesso non è applicato globalmente, in tutte le regioni d’Italia allo stesso modo. Il motivo del ritardo è conseguente ai lavori della conferenza stato regioni che su questo argomento solo il 9 febbraio del 2006 ha emanato le linee guida necessarie alla disciplina locale. Le direttive per l’applicazione della disciplina comunitaria non sono state, tuttavia, condivise da tutti e, in particolare dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha visto nel contenuto dell’accordo evidenti distonie. Infatti, perseguendo l’impostazione del sistema già avviato in materia di autocontrollo, l’articolo 6 del regolamento 852/2004, oggi dispone che ogni operatore del settore alimentare deve notificare all’Asl, lo stabilimento posto sotto il suo controllo dove viene eseguita una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione dello stabilimento stesso. La conferenza Stato regioni, invece di limitarsi ad individuare le modalità della notifica, come indicato dal regolamento, ha previsto che gli operatori del settore alimentare,  avrebbero dovuto presentare una denuncia di inizio attività, ad efficacia differita di ben 45 giorni. Non si è adeguata alle linee guida la Regione Friuli Venezia Giulia che ha emanato delle proprie direttive prevedendo la mera notifica, anziché la denuncia, così come previsto dalle disposizioni comunitarie. Questa Regione viene oggi premiata perché il decreto legislativo che abroga definitivamente il vecchio sistema previsto dalla legge 283 del 1962, e contemporaneamente fissa le sanzioni, non fa alcun cenno a denunce di inizio attività ma solo alla notifica prevista dall’articolo 6 del regolamento 852/2004. Una bella gatta da pelare per i comuni che, in base alle linee guida nazionali, sono il tramite delle Asl, e quindi destinati a ricevere le dichiarazioni, soprattutto  perché la Corte di giustizia europea ha imposto anche alla pubblica amministrazione, oltre che ai giudici, la diretta applicabilità del diritto comunitario con relativa disapplicazione delle norme nazionali contrastanti.

 

Articolo 6 - Sanzioni

1

Chiunque,  nei  limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004,   effettua   attivita'   di  macellazione  di  animali,  di produzione   e   preparazione   di  carni  in  luoghi  diversi  dagli stabilimenti  o  dai  locali  a  tale  fine riconosciuti ai sensi del citato  regolamento  ovvero  la  effettua quando il riconoscimento e' sospeso  o  revocato

arresto da sei mesi ad un anno o ammenda  fino  a  euro  150.000,  in  relazione  alla gravita'dell'attivita' posta in essere.

2

Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilita'  del  regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita' in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai   sensi   di   tale  regolamento  ovvero  le  effettua  quando  il riconoscimento  e'  sospeso  o  revocato, o che, pur essendo condotte presso   un   impianto   riconosciuto,  non  siano  state  comunicate all'Autorita'  competente  per l'aggiornamento del riconoscimento

sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

3

Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilita'  del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non   effettua   la   notifica   all'Autorita'   competente  di  ogni stabilimento  posto  sotto  il suo controllo che esegua una qualsiasi delle  fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero  le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata,

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000  o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000,  nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento gia'  registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento della registrazione.

4   Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare  operante  a  livello  di produzione primaria e operazioni connesse  che  non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli  altri  requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n. 853/2004  

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;

5 Salvo  che  il  fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare  operante  ai  sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004  a  livello  diverso da quello della produzione primaria che non  rispetta  i  requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A  dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n. 853/2004  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;
6

L'operatore   del  settore  alimentare  operante  ai  sensi  dei regolamenti  (CE)  n.  852/2004  e  n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di  autocontrollo  basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005   e   quelle   in  materia  di  informazioni  sulla  catena alimentare

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

 

7 Nel  caso  in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei  requisiti  o  nelle  procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo  termine  di  tempo  entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. E’ sanzionato il mancato adempimento entro i termini stabiliti 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

8 La  mancata  o  non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure  predisposte  ai  sensi dei commi 4, 5 e 6 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
9 L'operatore  del  settore  alimentare  che,  pur in possesso di riconoscimento,   omette  di  indicare  sull'etichetta  del  prodotto alimentare  di  origine  animale  il  numero  di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004,

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro;

10 Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette in commercio  carni  fresche  refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria  di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

11 Chiunque  trasporta  lotti  di molluschi bivalvi vivi senza il documento  di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato  III,  sezione  VII,  capitolo  1,

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000

12 Chiunque  immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli  stessi  transitino  per  un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni  relative  ai  pettinidi  di  cui al regolamento (CE) n. 853/2004  all.  III,  sez.  VII,  cap.  IX, punto 3 . 

sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa  sanzione  sono  sottoposti  gli  operatori  che immettono sul mercato  molluschi  bivalvi  vivi,  provenienti da zone di produzione della  classe  B  o  C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione

13 Chiunque  immette  sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai  pettinidi,  provenienti  da  una  zona  non  classificata  dalle autorita'  competenti 

sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

 

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