|
<<Torna all'elenco
Pacchetto igiene Comuni nel caos con le nuove regole nazionali
da ItaliaOggi del 13 novembre 2007
di Stefano Manzelli e Marlisa Bombi
Scarica il .pdf
Con l’entrata in vigore il 24 novembre prossimo della riforma sui controlli di sicurezza alimentare scomparirà definitivamente la vecchia autorizzazione sanitaria. Entra infatti a regime il pacchetto igiene comunitario che ha semplificato le procedure per la regolarizzazione degli operatori alimentari sostituendo l’autorizzazione con una semplice notifica di inizio attività. Lo ha evidenziato il dlgs 193/2007, pubblicato sul suppl. ord. N. 128 alla GU n. 261 del 9 novembre 2007. Con questo intervento il legislatore ha posto l’ultimo tassello alla riforma del sistema che per tanti anni ha regolamentato, dal punto di vista igienico sanitario, la produzione, manipolazione e la vendita dei prodotti alimentari. L’impianto normativo comunitario in materia di sicurezza alimentare è stato ridisegnato dal Regolamento (CE) n. 178/2002 che ha introdotto il principio fondamentale della filiera. Ad integrazione di questa disciplina sono poi stai emanati i regolamenti comunitari nn. 852, 853 e 854/2004…. In pratica, tutti gli operatori, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore compresa la ristorazione vengono coinvolti all’interno della gestione del procedimento e resi responsabili. Il pacchetto igiene è entrato in vigore, all’interno dell’Unione europea, il primo gennaio del 2006 ma, ancora oggi, lo stesso non è applicato globalmente, in tutte le regioni d’Italia allo stesso modo. Il motivo del ritardo è conseguente ai lavori della conferenza stato regioni che su questo argomento solo il 9 febbraio del 2006 ha emanato le linee guida necessarie alla disciplina locale. Le direttive per l’applicazione della disciplina comunitaria non sono state, tuttavia, condivise da tutti e, in particolare dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha visto nel contenuto dell’accordo evidenti distonie. Infatti, perseguendo l’impostazione del sistema già avviato in materia di autocontrollo, l’articolo 6 del regolamento 852/2004, oggi dispone che ogni operatore del settore alimentare deve notificare all’Asl, lo stabilimento posto sotto il suo controllo dove viene eseguita una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione dello stabilimento stesso. La conferenza Stato regioni, invece di limitarsi ad individuare le modalità della notifica, come indicato dal regolamento, ha previsto che gli operatori del settore alimentare, avrebbero dovuto presentare una denuncia di inizio attività, ad efficacia differita di ben 45 giorni. Non si è adeguata alle linee guida la Regione Friuli Venezia Giulia che ha emanato delle proprie direttive prevedendo la mera notifica, anziché la denuncia, così come previsto dalle disposizioni comunitarie. Questa Regione viene oggi premiata perché il decreto legislativo che abroga definitivamente il vecchio sistema previsto dalla legge 283 del 1962, e contemporaneamente fissa le sanzioni, non fa alcun cenno a denunce di inizio attività ma solo alla notifica prevista dall’articolo 6 del regolamento 852/2004. Una bella gatta da pelare per i comuni che, in base alle linee guida nazionali, sono il tramite delle Asl, e quindi destinati a ricevere le dichiarazioni, soprattutto perché la Corte di giustizia europea ha imposto anche alla pubblica amministrazione, oltre che ai giudici, la diretta applicabilità del diritto comunitario con relativa disapplicazione delle norme nazionali contrastanti.
Articolo 6 - Sanzioni |
1 |
Chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita' di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato
|
arresto da sei mesi ad un anno o ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravita'dell'attivita' posta in essere. |
2 |
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita' in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento del riconoscimento
|
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. |
3 |
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorita' competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, |
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento gia' registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento della registrazione. |
4 |
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004
| sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500; |
5 |
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004
|
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000; |
6 |
L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare
|
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000; |
7 |
Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. E’ sanzionato il mancato adempimento entro i termini stabiliti |
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000; |
8 |
La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 |
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000. |
9 |
L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004,
|
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro; |
10 |
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 |
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato. |
11 |
Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1,
|
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 |
12 |
Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3 . |
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione |
13 |
Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorita' competenti |
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. |
|
<<Torna all'elenco |
|