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Soggetti allergici
Etichette più trasparenti contro le insidie del cibo
 

di Marlisa Bombi e Stefano Manzelli

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Maggior trasparenza in arrivo sulle etichette dei prodotti alimentari in riferimento ai possibili danni sanitari conseguenti all’uso improprio degli allergeni. Ma occorrerà attendere natale del prossimo anno per l’entrata a regime definitiva della riforma. E’ questa, in sintesi, la novità contenuta nel decreto legislativo 27 Settembre 2007, n. 178 pubblicato sulla GU n. 252 del 29 ottobre 2007 e che entrerà in vigore, progressivamente, dal 13 novembre prossimo. Al di là della solennità della rubrica, la sostanza dell’unico articolo è di rilevante importanza perché impone l’obbligo di inserire nell’etichetta che accompagna il prodotto ingredienti che prima potevano rimanere esclusi. Infatti, prima della modifica, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che in attuazione di una direttiva comunitaria detta disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, non considerava ingredienti un insieme di prodotti quali additivi, coadiuvanti tecnologici, solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi. D’ora innanzi, o meglio dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, in etichetta non ci potranno essere esenzioni per i prodotti inclusi nell’elenco degli alimenti considerati allergeni. Un allergene, si precisa, è una sostanza solitamente innocua per la maggior parte delle persone, ma che in taluni individui, i soggetti allergici, è in grado di produrre manifestazioni allergiche che possono essere di varia natura quali ad esempio asma o orticaria. Gli allergeni possono penetrare nell’organismo attraverso diverse vie, quelle respiratorie, ed è il caso dei pollini, ma anche quelle dovute agli allergeni alimentari contenuti in prodotti di uso comune. E’ indispensabile, pertanto, che questi prodotti risultino noti ai soggetti allergici o intolleranti, prima del loro acquisto. Con il medesimo decreto del 29 ottobre, nell’elenco dei prodotti allergeni sono stati inclusi i lupini e i molluschi. L’articolo 3 del medesimo decreto prevede le norme transitorie per l’entrata in vigore dei nuovi obblighi. E’ disposto, infatti, che le etichette non conformi ai nuovi obblighi possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti così etichettati potranno essere venduti fino al 23 dicembre 2008, mentre per lupini e molluschi le nuove disposizioni si applicano all’esaurimento delle scorte per le confezioni etichettate prima del 23 dicembre 2008.

Allergeni alimentari

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
Crostacei e prodotti derivati;
Uova e prodotti derivati;
Pesce e prodotti derivati;
Arachidi e prodotti derivati;
Soia e prodotti derivati;
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. och), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;
Sedano e prodotti derivati;
Senape e prodotti derivati;
Semi di sesamo e prodotti derivati;
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 g/kg o 10 mg/l espressi come SO2

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