di Marlisa Bombi e Stefano Manzelli
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Maggior trasparenza in arrivo sulle etichette dei prodotti alimentari in
riferimento ai possibili danni sanitari conseguenti all’uso improprio degli
allergeni. Ma occorrerà attendere natale del prossimo anno per l’entrata a
regime definitiva della riforma. E’ questa, in sintesi, la novità contenuta nel
decreto legislativo 27 Settembre 2007, n. 178 pubblicato sulla GU n. 252 del 29
ottobre 2007 e che entrerà in vigore, progressivamente, dal 13 novembre
prossimo. Al di là della solennità della rubrica, la sostanza dell’unico
articolo è di rilevante importanza perché impone l’obbligo di inserire
nell’etichetta che accompagna il prodotto ingredienti che prima potevano
rimanere esclusi. Infatti, prima della modifica, l’articolo 7 del decreto
legislativo n. 109 del 1992, che in attuazione di una direttiva comunitaria
detta disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari, non considerava ingredienti un insieme di prodotti quali
additivi, coadiuvanti tecnologici, solventi o supporti per gli additivi e per
gli aromi. D’ora innanzi, o meglio dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni, in etichetta non ci potranno essere esenzioni per i prodotti
inclusi nell’elenco degli alimenti considerati allergeni. Un allergene, si
precisa, è una sostanza solitamente innocua per la maggior parte delle persone,
ma che in taluni individui, i soggetti allergici, è in grado di produrre
manifestazioni allergiche che possono essere di varia natura quali ad esempio
asma o orticaria. Gli allergeni possono penetrare nell’organismo attraverso
diverse vie, quelle respiratorie, ed è il caso dei pollini, ma anche quelle
dovute agli allergeni alimentari contenuti in prodotti di uso comune. E’
indispensabile, pertanto, che questi prodotti risultino noti ai soggetti
allergici o intolleranti, prima del loro acquisto. Con il medesimo decreto del
29 ottobre, nell’elenco dei prodotti allergeni sono stati inclusi i lupini e i
molluschi. L’articolo 3 del medesimo decreto prevede le norme transitorie per
l’entrata in vigore dei nuovi obblighi. E’ disposto, infatti, che le etichette
non conformi ai nuovi obblighi possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008
e i prodotti così etichettati potranno essere venduti fino al 23 dicembre 2008,
mentre per lupini e molluschi le nuove disposizioni si applicano all’esaurimento
delle scorte per le confezioni etichettate prima del 23 dicembre 2008.
Allergeni alimentari
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
Crostacei e prodotti derivati;
Uova e prodotti derivati;
Pesce e prodotti derivati;
Arachidi e prodotti derivati;
Soia e prodotti derivati;
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale),
noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. och), noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
e prodotti derivati;
Sedano e prodotti derivati;
Senape e prodotti derivati;
Semi di sesamo e prodotti derivati;
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 g/kg o 10 mg/l
espressi come SO2