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Riecco le risoluzioni del Ministero!
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo on-line le 6 risoluzioni
emanate dall’11 settembre al 16 novembre 2007. Alla fin fine, si tratta, di
risoluzioni di ridotto interesse in quanto, come ha precisato lo stesso
Ministero nella risoluzione 10538 del 16 novembre, “l’art. 117 della
Costituzione, come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, ha profondamente modificato la distribuzione delle competenze
legislative tra Stato e Regioni. Il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione
individua al comma 2 le materie di competenza esclusiva dello Stato e, al comma
3, le materie nelle quali le Regioni hanno competenza concorrente. Aggiunge al
comma 4 che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. La materia
del commercio non viene menzionata nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato né viene inserita nel novero delle materie nelle quali le Regioni godono
di potestà legislativa concorrente con quella dello Stato. Pertanto, rientra
nella competenza esclusiva delle Regioni”. Questa precisazione del Ministero
appare assolutamente puntuale nel momento in cui l’interpretazione restrittiva
del Ministero è stata aspramente contestata dal Garante antitrust e,
indirettamente, dal Tar Lombardia, sezione IV. Il Tribunale ha accolto il
ricorso di un soggetto che si era visto negare il rilascio di una licenza per
l’apertura di un esercizio pubblico, nonostante l’articolo 3 della legge 248 del
2006 (prima lenzuolata del Ministro Bersani) avesse vietato l’introduzione di
contingenti determinati sulla base del “rispetto di limiti riferiti a quote di
mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale”. La questione delle risoluzioni e delle circolari – insomma, il
punto di vista del Ministero oggi limitatamente competente - pone l’opportunità
di una riflessione complessiva su una questione di grande interesse:
l’interpretazione della disposizione.
Si sa che le proposizioni di una circolare ministeriale, (per loro natura non
vincolanti, in quanto meramente interpretative), se erronee, devono essere
semplicemente disapplicate. E' quanto testualmente ha anche rilevato il
Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 21 giugno 2006 n. 3714, ma
ben fa il Ministero dello Sviluppo Economico a rendere pubblica la propria
interpretazione, puntualizzando che dovranno essere, poi, regioni e comuni a
decidere, in ultima istanza, modalità e termini della questione.
Il Ministero dell’Interno ormai da tempo non dirama più alle sedi periferiche
delle Prefetture o delle Questure i pareri sulle questioni che hanno visto
esprimersi le direzioni centrali, per lasciare, si dice, autonomia
interpretativa alle sedi periferiche. Le notizie tuttavia circolano, si
diffondono da nord a sud via fax, mail o attraverso i tanti forum che per
iniziativa di privati (per passione) o imprese (per interesse/tornaconto) sono
stati attivati. Tuttavia, molto spesso il passa parola purtroppo conduce a
notizie che, estrapolate da un contesto, rendono ancor più problematica
l’interpretazione della disposizione.
Così, gli operatori della pubblica amministrazione, i pratici, cercano di venire
a capo di problematiche spesse volte “per sentito dire”, come è avvenuto, ad
esempio, con l’assolvimento dell’obbligo scolastico per l’esercizio
dell’attività commerciale che molti comuni chiedono anche se nessuna legge lo
prevede, o per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento previsti dal
comma 6 dell’articolo 110 del t.u.l.p.s., che molti ritengono sottratti ad ogni
disciplina soltanto perché è stata diffusa la notizia che il Ministero
dell’Interno ha puntualizzato che per l’installazione degli apparecchi in
questione non è necessaria l’autorizzazione di cui al terzo comma dell’articolo
86 del t.u.l.p.s. Insomma, a volte ci si trova di fronte all’interpretazione
dell’interpretazione. A questo proposito, chiarito che lo Stato non ha più
alcuna competenza in materia di disciplina delle attività economiche e che,
comunque, circolari e risoluzioni devono essere disapplicate se in contrasto con
la legge, perlomeno poter conoscere il punto di vista del Ministero sarebbe cosa
utile. Nell’era dell’informatizzazione, della digitalizzazione e
dell’amministrazione digitale, peraltro più virtuale che reale, tutto questo non
è ancora avvenuto, nonostante ci sia un preciso obbligo di legge che, forse, non
tutti conoscono se non rispettano.
L’obbligo di rendere pubbliche le interpretazioni alle disposizioni è stato
introdotto dalla legge 241 del 1990 – chiamata, non a caso, la legge sulla
trasparenza. Le l. 241 del 1990 ha creato le condizioni per orientare
l’interprete rendendo pubblico non solo il testo normativo di una determinata
legge ma pubblicando anche sulla Gazz. Uff. le relative interpretazioni. Recita,
infatti: “Obbligo di pubblicazione”, la rubrica dell’articolo 26 della l. 241
del 1990:
“Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella gazzetta ufficiale
della repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai
singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e
ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.”
Il Ministero della Funzione Pubblica Nicolais che sta proficuamente proseguendo
sul cammino di miglioramento della qualità dell’azione della PA, avviato con le
leggi 241 del 1990 e 59 del 1997, dovrebbe fornire, a tale proposito, le
necessarie direttive perchè il cittadino e l’impresa hanno sì bisogno di
risposte precise ma anche di risposte univoche che non siano diverse da una
località all’altra.
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