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La Corte Costituzionale dà ragione al Ministro Bersani
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Non c’è stata invasione alle prerogative regionali e, quindi, la prima
lenzuolata del Ministro Bersani ha avuto il benestare della Corte costituzionale
con la sentenza 430 depositata il 14 dicembre scorso. Contro il decreto legge
223 del 4 luglio 2006 e la relativa legge di riconversione, avevano ricorso due
regioni, il Veneto e la Sicilia, seppur con motivi diversi. Il ricorso era stato
motivato dal presunto contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che, dopo
la novella del 2001, ha ridisegnato l’ambito della potestà legislativa tra Stato
e regioni. In particolare, uno dei motivi del ricorso del Veneto era
l’incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto Bersani, che introduceva
sostanziali liberalizzazioni per il settore del commercio e dei pubblici
esercizi, tra i quali l’abolizione del registro esercenti il commercio e la
possibilità del consumo sul posto utilizzando attrezzature di proprietà
dell’azienda. La Corte, che ha dedicato gran parte delle argomentazioni della
sentenza a questo problema, ha precisato che, se una disposizione è strumentale
“ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed alla libera
esplicitazione della capacità imprenditoriale”, rientra nella tutela della
concorrenza che è prerogativa dello Stato e, di conseguenza, il ricorso è da
ritenersi infondato.
Con questa sentenza, tuttavia, la Corte fissa un punto di vista diverso rispetto
alla decisione 339 del 12 ottobre. In tale occasione, la Corte ha preso in esame
- su ricorso delle regioni Lazio e Toscana - la legge 20 febbraio 2006, n. 96,
in materia di agriturismo. Tra gli articoli dei quali il Giudice delle leggi ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale, è incluso l’articolo 6, che
disciplina il sistema autorizzatorio per l’esercizio dell’attività
agrituristica. Il legislatore nazionale, nella legge 96 del 2006, ha operato in
base al processo di semplificazione in atto che ha sostituito alle
autorizzazioni la forma delle dichiarazione dell’inizio dell’attività o della
comunicazione.
E’ stata la Regione Toscana, allora, ad impugnare parte dell’articolo 6 della
legge sull’agriturismo, sostenendo che, nell’indicare analiticamente il
procedimento necessario all’avvio all’esercizio dell’attività agrituristica,
(dalla comunicazione di inizio attività, ai tempi e ai modi per formulare
eventuali rilievi da parte del comune), esso contrastava con gli articoli 117 e
118 della Costituzione, oltre che con la legge regionale della Toscana che
subordina l’esercizio dell’attività agrituristica ad autorizzazione. La Corte ha
concordato su questo punto osservando che la disciplina del procedimento
amministrativo per l’avvio di un agriturismo attiene unicamente ad aspetti
relativi all’attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla
competenza legislativa dello Stato.
In realtà, la scelta del legislatore nazionale era coerente con il sistema di
liberalizzazioni in atto, delineato nelle cosiddette lenzuolate del Ministro
Bersani del luglio 2006 e febbraio 2007, in occasione delle quali è stata
sottoposta a dichiarazione d’inizio attività l’apertura dei panifici e
l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista.
Arrivederci alla prossima puntata!
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