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La Corte Costituzionale dà ragione al Ministro Bersani
 

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Non c’è stata invasione alle prerogative regionali e, quindi, la prima lenzuolata del Ministro Bersani ha avuto il benestare della Corte costituzionale con la sentenza 430 depositata il 14 dicembre scorso. Contro il decreto legge 223 del 4 luglio 2006 e la relativa legge di riconversione, avevano ricorso due regioni, il Veneto e la Sicilia, seppur con motivi diversi. Il ricorso era stato motivato dal presunto contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che, dopo la novella del 2001, ha ridisegnato l’ambito della potestà legislativa tra Stato e regioni. In particolare, uno dei motivi del ricorso del Veneto era l’incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto Bersani, che introduceva sostanziali liberalizzazioni per il settore del commercio e dei pubblici esercizi, tra i quali l’abolizione del registro esercenti il commercio e la possibilità del consumo sul posto utilizzando attrezzature di proprietà dell’azienda. La Corte, che ha dedicato gran parte delle argomentazioni della sentenza a questo problema, ha precisato che, se una disposizione è strumentale “ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed alla libera esplicitazione della capacità imprenditoriale”, rientra nella tutela della concorrenza che è prerogativa dello Stato e, di conseguenza, il ricorso è da ritenersi infondato.
Con questa sentenza, tuttavia, la Corte fissa un punto di vista diverso rispetto alla decisione 339 del 12 ottobre. In tale occasione, la Corte ha preso in esame - su ricorso delle regioni Lazio e Toscana - la legge 20 febbraio 2006, n. 96, in materia di agriturismo. Tra gli articoli dei quali il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, è incluso l’articolo 6, che disciplina il sistema autorizzatorio per l’esercizio dell’attività agrituristica. Il legislatore nazionale, nella legge 96 del 2006, ha operato in base al processo di semplificazione in atto che ha sostituito alle autorizzazioni la forma delle dichiarazione dell’inizio dell’attività o della comunicazione.
E’ stata la Regione Toscana, allora, ad impugnare parte dell’articolo 6 della legge sull’agriturismo, sostenendo che, nell’indicare analiticamente il procedimento necessario all’avvio all’esercizio dell’attività agrituristica, (dalla comunicazione di inizio attività, ai tempi e ai modi per formulare eventuali rilievi da parte del comune), esso contrastava con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, oltre che con la legge regionale della Toscana che subordina l’esercizio dell’attività agrituristica ad autorizzazione. La Corte ha concordato su questo punto osservando che la disciplina del procedimento amministrativo per l’avvio di un agriturismo attiene unicamente ad aspetti relativi all’attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato.
In realtà, la scelta del legislatore nazionale era coerente con il sistema di liberalizzazioni in atto, delineato nelle cosiddette lenzuolate del Ministro Bersani del luglio 2006 e febbraio 2007, in occasione delle quali è stata sottoposta a dichiarazione d’inizio attività l’apertura dei panifici e l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista.
Arrivederci alla prossima puntata!
 

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