<<Torna all'elenco
Alcol, droga e rock'n'roll (in un PE)
Se nel pubblico esercizio le forze dell’ordine trovano frequentatori intenti alla preparazione di spinelli e all’abuso di bevande alcoliche; se nel medesimo luogo si organizzano spettacoli e serate danzanti ed inoltre sono stati installati apparecchi automatici con vincite in danaro senza la necessaria licenza e se, infine, nello stesso bar si utilizza personale extracomunitario in stato di clandestinità, bene ha fatto il Questore di Firenze a sospendere l’attività per un mese. E’ quanto afferma il tribunale amministrativo della Toscana, che della questione se ne è occupato nell’udienza dell’8 febbraio 2008 che la chiusura disposta dalla Questura sia lunga il doppio rispetto a quella prevista dalla legge 287 del 1991 che disciplina l’attività di bar e ristoranti. Visti i verbali di accertamento del commissariato di Oltrarno e il numero di infrazioni commesse che denotano pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica, per il buon costume e per la sicurezza dei cittadini, si legge nella sentenza n. 123 del tribunale, appare corretta la sanzione così come determinata dalla Questura. Ai riscontri effettuati dalle forze dell’ordine, che vanno dalla mancanza di cartelli indicanti il divieto di fumare e le uscite di emergenza, alla mancanza dei libri paga e matricola nonchè dei registri delle presenze e degli infortuni del personale, a tutto questo, precisa ancora il Tar nella sentenza, più volte il locale è stato oggetto di denuncie per schiamazzi degli avventori fino a tarda sera nonché per inquinamento acustico e per situazioni igienico-sanitarie precarie delle strade adiacenti, dovute alla abitudine degli avventori di espletare i bisogni corporali fuori dal locale. Insomma il ricorso presentato dal titolare del bar nel quale erano state accertate le infrazioni e che si basava su una serie articolata di punti, dalla violazione del principio del contradditorio introdotto dalla legge sul procedimento del 1990 al fatto che l’ordinanza di chiusura sia stata emessa con ingiustificata ed eccessiva rapidità ed, infine, alla violazione dell’articolo 24 della Costituzione in quanto sarebbe stato violato il diritto di difesa del ricorrente non sono stati sufficienti. Nessuno di questi rilievi, infatti, ha fatto breccia nel collegio giudicante del tar toscano, che ha respinto ogni eccezione e condannato il ricorrente al pagamento di 4000 euro per le spese processuali.
|