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La roulette della competenza
 

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Parlare di gioco lecito in Italia, oggi, è un eufemismo perché è davanti agli occhi di tutti il risultato di una politica fiscale che ha portato a liberalizzare il gioco d’azzardo al fine di batter cassa. Se ciò non bastasse, non c’è stata disciplina, in questi ultimi anni, che abbia eguagliato in fatto di modifiche, integrazioni e sostituzioni, quella del gioco, con particolare riferimento, per ciò che riguarda l’attività del Comune agli articoli 86 e 110 del tulps.
Cercare di venire a capo, quindi, delle diverse questioni è arduo ed è per questo motivo che risulta utile segnalare, di volta in volta, all’attenzione degli operatori pubblici che si occupano di questo settore le novità dottrinali o giurisprudenziali che rilevano ai fini di una compiuta (se mai fosse possibile!) conoscenza di questa materia.
Ciò di cui si dà conto, oggi, è la sentenza del Tar Lombardia, sezione IV, n. 294 del 7 febbraio 2008. Con tale sentenza il giudice assegna al Sindaco la competenza alla chiusura dell’esercizio pubblico nei casi previsti dall’articolo 110, comma 10 del tulps. Il quale recita:

“10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88”

Il dubbio che sorgeva a proposito della sopraindicata disposizione era: a chi compete la sospensione temporanea dell’attività, tenuto conto che il riferimento al sindaco sembra più direttamente collegato al potere di revoca? La giurisprudenza non era univoca, in relazione al fatto che la competenza al rilascio delle autorizzazioni e alle eventuali conseguenti revoche, aveva subito una diversa attribuzione con il riparto delle competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma l’argomentazione contenuta nella citata sentenza è convincente. Oggi la distinzione tra polizia amministrativa e pubblica sicurezza è delineata. La materia della polizia amministrativa è stata definita nel decreto legislativo 112 del 1998 ed individuata espressamente nelle diverse disposizioni contenute nei decreti 616 del 1977 e nello stesso 112 del 1998. Per quanto concerne gli articoli in esame, l’articolo 86 rientra nella materia della polizia amministrativa, mentre l’articolo 110 in quella della pubblica sicurezza che è materia statale. Ne consegue, automaticamente, che la competenza ad emettere ordinanza di sospensione dell’attività per violazioni contenute nell’articolo 110, non può che essere di un soggetto che opera a nome e per conto dello Stato e, quindi, nel caso in questione il sindaco.
La disposizione di riferimento relativamente a questa competenza è, infatti, contenuta all’articolo 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale) del Tuel 267 del 2000 il quale al comma 1 recita che:

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

In pratica, trattando la disciplina contenuta nell’articolo 110 tulps della “materia” statale di pubblica sicurezza, il soggetto competente ad emanare gli atti previsti dalla legge, non può che essere il Sindaco che opera a nome e per conto dello stato, così come indicato alla lettera b) dell’elencazione del sopraindicato articolo 54 del Tuel.

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