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L’importanza della rilevanza nel giudizio della Corte Costituzionale
 

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Le sanzioni penali che puniscono le violazioni all’articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza rimangono tali anche se è intervenuta una legge che ha depenalizzato le violazioni in materia di gioco lecito. In pratica, la legge che ha trasformato in illecito amministrativo quello che, fino a ieri, era illecito penale, ha espressamente derogato al principio di non ultrattività della legge penale, lasciando inalterato il sistema per le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge; ma, per ora, la legge rimane così com’è, lo ha deciso la Corte costituzionale. Caratteristica fondamentale del giudizio in via incidentale è il rapporto di pregiudizialità che collega il processo di costituzionalità con il processo cosiddetto a quo. In pratica, perché il giudice costituzionale valuti se una questione di legittimità costituzionale sia ammissibile o meno, la condizione imprescindibile è che la questione stessa sia «rilevante» ai fini della decisione del processo nel corso del quale la questione è stata sollevata. Lo prevede espressamente l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Questa rilevanza è mancata nelle ordinanze di remissione dei tribunali di Lanciano, Lucca e Lecce. In particolare, “il Tribunale di Lanciano ed il Tribunale di Lucca”, rileva la Corte, “hanno omesso di descrivere le fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus, essendosi limitati a riferire che agli imputati vengono contestate talune tra le molteplici violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del testo unico di pubblica sicurezza, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla legge finanziaria 2006, senza neppure fornire puntuali indicazioni in ordine alla data dei commessi reati, precludendo, in tal modo, ogni possibilità di controllo sulla rilevanza delle questioni.” Inoltre, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, precisa ancora il giudice delle leggi, “nel formulare il giudizio sulla rilevanza, non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, non avendo argomentato, sia pure per escluderne l'incidenza, in merito alla nuova sostituzione dell'art. 110, nono comma, del tulps disposto dalla legge finanziaria del 2007.” E così, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 55 del 13 marzo 2008, non ha potuto far altro che dare ragione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, intervenuta nel giudizio, ha chiesto di dichiarare la questione inammissibile. Insomma, una questione importante, come quella della deroga al principio di non ultrattività della legge penale, che era stata introdotta dalla norma contestata, e che tra l’altro evidenziava l'intento del legislatore, di abbandonare la sede penale e relegare le fattispecie di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. ad un ambito eminentemente amministrativo, non ha trovato, per ora, accoglimento.
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