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Tar veneto rigoroso in materia di destinazioni d'uso
Non è possibile trasformare un agriturismo in un ristorante, se questo è ubicato in zona agricola che il piano regolatore comunale destina solo alle attività connesse alla coltivazione del fondo. Si è occupato di conformità delle destinazioni d’uso nelle varie zone urbane il tar Veneto che, con sentenza n. 796 del primo aprile scorso, ha rigettato il ricorso avverso il diniego al rilascio della licenza per l’apertura di un ristorante nel comune di Vo’ Euganeo. La vicenda che è durata più di dieci anni perché la originaria domanda, seppur più volte riproposta, risale al 1995, ha visto via via proposti un insieme di motivi che vanno dalla necessità di concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla legge alla incompetenza della giunta municipale ad incidere sulle destinazioni d’uso previste dal piano regolatore. Una storia di persecuzione e favoritismi nei confronti di altri soggetti, secondo il ricorrente, la necessità di far prevalere il principio di legalità, secondo il Comune di Vo’ Euganeo che evidenzia anche nella memoria difensiva come “quand’anche le autorizzazioni rilasciate agli altri fossero da ritenere anch’esse illegittime ciò giustificherebbe tutt’al più l’emissione di un provvedimento di annullamento nei loro confronti e giammai un provvedimento, illegittimo per quanto precede, a favore del ricorrente”. Negare il rilascio della licenza per un immobile situato in zona agricola, secondo il Tribunale veneto, era per il Comune doveroso perché la legge 287 del 1991, che regola l’attività di somministrazione, espressamente prevede la compatibilità urbanistica tra l’attività che si intende esercitare e le destinazioni d’uso ammesse dal prg del comune. Secondo il Tar Veneto, l’ubicazione dell’immobile in zona soggetta a tutela ambientale, poteva consentire al massimo un’ attività agrituristica ma giammai un’attività di natura meramente commerciale com’è il servizio di ristorazione. A nulla rileva, poi, secondo il tribunale, il fatto che la nuova legge della Regione Veneto n. 29 del 2007 preveda, all’articolo 1, la salvaguardia e riqualificazione della rete dei locali pubblici nelle zone rurali, perché la stessa legge, in altro articolo, precisa che il titolare deve essere in regola con le norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria. Nulla è mutato, in pratica, rispetto alla vecchia legge.
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