: Il titolare di una media struttura di mq 2500 (superficie totale dell’esercizio mq 6068) opera, di fatto, su una superficie superiore. A prescindere dalle sanzioni amministrative, ci si chiede quali altri adempimenti sono a carico del Comune.
Le disposizioni di riferimento sono le seguenti:
Art. 8.
Medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
Se la superficie autorizzata era pari a mq 2500, ne consegue che con l’ampliamento il limite è stato sforato e, quindi, è stata aperta una grande struttura di vendita, in carenza di autorizzazione. Si potrebbe, pertanto, ritenere come il Comune stesso ha evidenziato, sia possibile applicare la sanzione prevista dal successivo comma 6, dell’articolo 22 ovvero disporre la chiusura dell’esercizio. La disposizione, infatti, così dispone:
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina emanate in vigenza della precedente disciplina erano, in prevalenza, orientate a soluzioni diverse. E’ innegabile, infatti, che l’esercizio di media struttura è stato autorizzato e, di conseguenza, opera legittimamente. Ciò che, invece, non è stato autorizzato è l’ampliamento della superficie di vendita ed è questo ampliamento illegittimo, di conseguenza, che deve essere rimosso.
Prendiamo in esame, gli altri commi della disposizione sanzionatoria:
Art. 22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Esclusa, quindi, l’applicabilità del già indicato comma 6 in quanto l’attività fino a mq 2500 è stata autorizzata, c’è da capire quali possono essere le sanzioni accessorie da comminare, eventualmente con riferimento al comma due. Come risulta evidente dalla lettura del comma in questione, l’eventuale sospensione dell’attività non è comunque atto dovuto, bensì discrezionale e, in quanto tale, va adeguatamente motivato in relazione alla sua “gravità” che, sola, rende legittima la sospensione dell’attività stessa. Esemplificando, un ampliamento di 50 metri può, dal punto di vista sostanziale, essere irrilevante, mentre l’ampliamento di 1000 mq può essere considerata infrazione grave tenuto conto dei diversi adempimenti tecnico-amministrativi ai quali sono soggette le grandi strutture di vendita.
In conclusione, va senz’altro emessa ordinanza di ripristino della superficie autorizzata con la chiusura al pubblico della parte di locale non autorizzata. Successivamente, e con riferimento alla gravità dell’infrazione, sarà valutata l’eventuale sospensione dell’attività.