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Domanda del 9 gennaio 2008:
Come aprire e gestire un maneggio in Lombardia?

Risposta: Premesso che la FISE è l’associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato costituita ai sensi dell'art.18 del d.lgs 242 del23 luglio 1999. La FISE è costituita da società ed associazioni, anche in forma di società di capitali senza fini di lucro,che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo. La FISE è riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e gode di autonomia tecnica,organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso. La FISE, in base al suo Statuto, approvato dal CONI e dal Ministero dei beni culturali, è la sola Federazione autorizzata a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche ed addestrative. Va verificata, quindi eventualmente, l’adesione o meno del centro in questione a tale organismo.
Relativamente alle questioni di stretta competenza della PM, la disciplina di riferimento è la seguente:
Legge regionale Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria.
Art. 4 (Funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria.)
1. Restano ferme le competenze del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per:
a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148;
b) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 concernente il «Regolamento di polizia veterinaria»;
c) il rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta e lavorazione di avanzi animali;
d) il rilascio di autorizzazioni per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante.

2. Gli atti e provvedimenti del Sindaco, quando non siano adottati su proposta del servizio di medicina veterinaria dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, sono adottati sentito il servizio predetto.
D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320. Regolamento di polizia veterinaria.
Art. 17
L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.
Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.
Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.
Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.
Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
Tulps Art. 86 Esercizi pubblici
Comma I:
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
Regolamento tulps Art. 174
(seppur) Agli effetti degli artt. 96 della legge  e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffè e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette
Con d.p.r. 480 del 2001 l’attività di rimessa di autoveicoli e di vetture, che il legislatore nazionale fin dalle origini aveva associato all’attività di stallaggio, è stata sottoposta a disciplina semplificata. Il legislatore, reciuts il Governo, nulla ha detto riguardo a quella parte dell’articolo 86 che completava l’elencazione delle tipologie di attività assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 86 del t.u.l.p.s. Ad onor del vero, diventa un po’ difficile ritenere che la procedura semplificata decisa dal Governo con la de-legificazione della disciplina abbia volutamente escluso l’attività di stallaggio, ritenendo la stessa attività che presuppone necessariamente maggior rigore nella procedura autorizzatoria, al fine di ponderare l’interesse pubblico. E’ più facile pensare che il Governo abbia trascurato i locali di stallaggio in quanto, QUEI locali di stallaggio che il legislatore nazionale aveva disciplinato con il t.u.l.p.s., semplicemente, non esistono più.
L’attività di coloro i quali, oggi, danno ospitalità a cavalieri ed amazzoni in quei percorsi ippoturistici che si stanno diffondendo nel territorio nazionale non si può certamente configurare come attività di stallaggio, bensì come servizio aggiuntivo all’attività ricettiva, che viene/deve essere (essa sì) regolarmente autorizzata. Un centro ippico che “prende a pensione” i cavalli (perché le abitazioni in città e neppure in campagna molto spesso sono attrezzate a tal fine) non configura, neppure, attività di stallaggio, nel senso preso in considerazione originariamente dal legislatore.
Rimangono, vigenti, ed in quanto tali applicabili le disposizioni in materia sanitaria indicate in premessa. Sarà, quindi, il settore veterinario dell’ Asl di riferimento ad accertare il possesso dei requisiti strutturali delle stalle ed il sindaco, di conseguenza, a rilasciare la relativa autorizzazione (sulla base del parere a mio avviso vincolante dell’Asl).
Riguardo, infine, ad eventuali altre autorizzazioni necessarie per l’esercizio legittimo dell’attività, c’è da capire che tipo di manifestazioni si svolgono all’interno del complesso: se attività sportive, ricreative, ludiche ecc. Insomma l’eventuale articolo 68 del tulps assoggetta ad autorizzazione la manifestazione (e tra queste anche le corse di cavalli) qualora le stesse siano organizzata in forma imprenditoriale. Una gara sportiva, o meglio, la gara sportiva che si tiene nel maneggio in questione, lo è? O, imprenditoriale, è il contorno? Albergo, ristorante ecc. Un’ultima precisazione, peraltro, doverosa e che riguarda la sicurezza: l’agibilità dei luoghi. Un luogo transennato che sulle scalinate ospita migliaia di spettatori, a mio avviso dovrebbe garantire ogni condizione di sicurezza, ovvero va fatta la verifica ex articolo 80 del tulps a prescindere da qualsiasi altra autorizzazione sia stata o debba essere rilasciata.

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