: Il titolo V Offerta di vendita del decreto legislativo 114 del 1998 che ha riformato la disciplina del commercio, all’articolo 14 Pubblicita' dei prezzi) prevede espressamente che:
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura
Questo articolo va letto in combinato disposto con l’articolo 3 (Obbligo di vendita) del medesimo decreto 114 del 1998. L’articolo 3, dispone che:
1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
L’articolo 1336 Offerta al pubblico del codice civile, a sua volta, recita:
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Premesso un tanto, è evidente che elemento essenziale del contratto di vendita è il prezzo, ed è questo il motivo che ha indotto il legislatore nazionale ad introdurre nella riforma della disciplina del commercio, l’elemento obbligatorio dell’esposizione del prezzo di vendita su tutte le merci, nessuna esclusa. In pratica, contrariamente al passato con la previgente disciplina, l’esposizione del prodotto posto in vendita quando è accompagnato dall’indicazione del prezzo, e solo in questo caso, vale come proposta contrattuale. E’ una norma a garanzia del consumatore il cui codice civile, ormai, considera come soggetto da tutelare. Tra l’altro va evidenziato che per le vendite/acquisti effettuati al di fuori dei locali commerciali esiste una disciplina specifica.
Il quesito parla di una vendita effettuata all’interno di un circolo privato. Il contesto al quale il quesito stesso si riferisce non è ben chiaro. Si tratta di una attività commerciale effettuata da un imprenditore che, occasionalmente, ha ottenuto la disponibilità della sede sociale di un’associazione per esporre la sua merce? Se così fosse nulla muta rispetto alle considerazioni sopraesposte, in quanto il titolo V del decreto legislativo 114 del 1998 è disposizione a carattere generale che si applica a tutte le tipologie commerciali, sia in pratica commercio su aree private che commercio su aree pubbliche in tutte le forme in cui esso è esercitato e, quindi, anche al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Il primo comma dell’articolo 14 Pubblicita' dei prezzi che, ad ogni buon fine di riproduce qui di seguito, è, sottoquesto punto di vista esaustivo:
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
Se, invece, l’ipotesi prospettata riguarda l’attività commerciale esercitata DA un circolo privato, la fattispecie è disciplina dall’articolo 16 Spacci interni, che apre il titolo VI Forme speciali di vendita al dettaglio. Tale articolo dispone che:
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
In conclusione, non pare alla luce delle considerazioni sopraesposte, che l’attività di vendita esercitata dal circolo a favore dei propri soci presupponga l’obbligo dell’esposizione dei prezzi.