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Domanda del 10 febbraio 2007:
Con l’entrata in vigore della legge regionale della RegioneVeneto n. 32 del 30 novembre 2007 pubblicata sul Bur n. 104 del 4 dicembre 2007, possono in un medesimo locale coesistere un’attività commerciale di vicinato ed un’attività di telefonia? Se entrambe le attività sono esercitate dal medesimo soggetto possono essere ancora svolte congiuntamente nello stesso locale promiscuo o, invece, vi è necessità che i locali siano materialmente divisi, con servizi igienici indipendenti?

Risposta: Con la sopraindicata legge, anche la regione Veneto, come precedentemente la Regione Lombardia, ha emanato disposizioni in materia di phone center che vanno ad integrare la disciplina statale la cui efficacia è stata prorogata, a fine anno, con il decreto legge milleproroghe.
L’articolo 2 individua l’ambito di applicazione della legge e definendo l’oggetto delle tipologie di attività consentite, esclude la possibilità di esercitare contemporaneamente, all’interno dello stesso esercizio, l’attività commerciale che non sia strettamente connessa all’attività di phone center. Va letta in questo senso, infatti, la lettera e) del comma 2. dell’articolo 2 della legge.

L’articolo 12 della legge in questione detta le norme transitorie. Specificatamente, in tale articolo è previsto, al comma 4, che nei centri di telefonia in sede fissa deve cessare, dalla data di entrata in vigore della legge (e, quindi, 19 dicembre 2007) ogni attività commerciale che non sia quella espressamente prevista dal legislatore. Di conseguenza è necessario che i locali destinati rispettivamente a phone center e all’attività commerciale siano materialmente divisi.
Relativamente a queste problematiche, tuttavia, va posta all’attenzione degli operatori, la recente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del Tar Lombardia per il giudizio di incostituzionalità di alcune delle disposizioni che rilevano anche nella legge del Veneto che (vedi news www.marilisabombi.it del 10 febbraio 2007) è stata impugnata dal Governo relativamente all’articolo 8.
E’ opinione di chi scrive, inoltre, che relativamente alla questione di cui trattasi, il divieto alla commercializzazione tout cour presuppone la revoca dell’autorizzazione formatosi mediante silenzio assenso a fronte della presentazione della Dia e che tale revoca comporta il rispetto dell’articolo 21 quinquies della legge 241/1990. Infine, sempre a livello di interpretazione, con riferimento all’articolo 12, comma 1 della legge, il termine di cui alla lettera a) che prevede la domanda del privato che già esercita l’attività di phone center, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, non è da considerarsi perentorio non essendo prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine.

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