Risposta: Il quesito posto dalla POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Orciano Pisano è molto interessante per la novità delle argomentazioni poste. Tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni. Il Regolamento CE è stato introdotto nell’ordinamento comunitario per responsabilizzare il titolare della industria alimentare che si troverà in prima persona a decidere come gestire la propria azienda anche dal punto di vista igienico sanitario, essendo lui che meglio di tutti conosce la realtà della propria lavorazione e quindi sa quali sono i rischi ad essi connessa.
Specificatamente, il cosiddetto pacchetto igiene, di cui fa parte il Reg.CE 852/04 ha sostanzialmente sostituito, per la parte di competenza, la legge 283/62 ed il DPR 327/80. Non solo, ma diverse regioni, e tra queste la regione Toscana, hanno emanato ulteriori disposizioni con ciò anche creando quella stratificazioni di disposizioni che creano confusione e difficoltà negli interpreti. Infatti, i regolamenti della Comunità europea sono immediatamente eseguibili in tutti i Paesi appartenenti alla comunità. Le stesse linee guida emanate a livello nazionale sono in contrasto con lo spirito della Comunità. Che la regione Toscana abbia emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R il regolamento regionale attuativo del regolamento CE la dice lunga sulle difficoltà in cui si viene a trovare l’operatore che il regolamento comunitario deve applicare. E’ costante, in tal senso, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, nell’affermare che non solo il giudice ma anche l’operatore della pubblica amministrazione deve applicare la normativa comunitaria e disapplicare la normativa statale e (ahimé quella regionale). Esaminando le linee guida scaturite dall’accordo Stato – regioni e il regolamento della regione Toscana, si rileva che il soggetto imprenditore è tenuto a presentare una Dia. E’ ben noto che la Dia è provvedimento di semplificazione (dopo la novella della legge 80/2005) sostitutivo di autorizzazione, ma sempre di autorizzazione si tratta. Il regolamento CE parla, invece, di “notifica” che: tutt’altra cosa è.
Vista questa complessa situazione, l’indirizzo che può essere fornito agli organi di Polizia municipale è quello di un serio e costruttivo confronto con l’ azienda per i servizi sanitari di riferimento orientato ad una interpretazione univoca delle procedure da seguire nel caso di mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte delle imprese. La giurisprudenza ancora non si è pronunciata e, di conseguenza, una certa cautela è più che opportuna. L’unica risposta che può essere fornita, in tal senso, è quella di una diffida a provvedere e in caso di non ottemperanza operare di conseguenza. Un aiuto potrebbe venire dalla giurisprudenza sul D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 che è stata la prima ad introdurre il concetto di autocontrollo ma, ad oggi, è difficile reperire qualcosa di interessante. In sostanza, è necessario sia la Regione a pronunciarsi su questo specifico argomento ed alcune lo stanno facendo.