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Domanda del 20 marzo 2008:
In un'area pubblica di proprietà della Provincia, (area parco) da molto tempo un'ambulante con licenza da itinerante sosta con il proprio automezzo, effettuando la somministrazione di alimenti e bevande. A volte in mancanza di controlli da parte della Polizia locale, sosta più di due ore continuative non rispettando la normativa della l.r. - omissis – 1- Quali soni i provvedimenti che la Polizia locale deve adottare nei confronti dell'ambulante? 2- Essendo presente la Polizia provinciale nel territorio, in assenza della Polizia locale la stessa può intervenire con le stesse modalità? 3- Se l'ambulante dopo le due ore, persiste nell'attività nonostante l'invito a spostarsi si può applicare l'art. 650 del c.p. senza dover applicare l'art. 28 commi 2 e 4, e art. 29 comma 1 del d.lgs.n.114/98 in quanto in un contesto ambientale simile con la presenza di centinaia di turisti creerebbe difficoltà?
Risposta: Nella regione Veneto, l’esercizio del commercio su aree pubbliche è normato, oltre che dal decreto legislativo 114 del 1998, anche dalla l.r. 10 del 2001 e dai criteri ai quali i comuni si devono attenere, fatto salvo l’esercizio della potestà regolamentare, ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost.
L’articolo 4, Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, al comma 3) dispone che: 3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
Il limite temporale indicato va letto nel senso che la sosta è consentita al fine di servire il consumatore e comunque (in presenza dei consumatori) non può protrarsi per più di due ore. A tale proposito si cita anche il parere del Ministero dello sviluppo economico n. 2120 del 24 febbraio 2006, nella parte in cui sottolinea che: “Dalla citata norma consegue che la vendita su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b) deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l’occupazione occasionale del suolo pubblico può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.”
Il comma 8, del punto 3, parte II dei criteri applicativi, puntualizza che:
8. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
Il successivo punto 13, invece, dispone che:
13. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
L’esistenza della disposizione sopraindicata è di rilevante interesse, anche in relazione alla parte di quesito che è stata omessa, per motivi di riservatezza in quanto presuppone violazioni che, allo stato dei fatti, non pare formalmente accertata e contestata.
Relativamente ai quesiti di natura sanzionatoria di cui ai sopraindicati punti 1), 2) e 3) ed in considerazione delle argomentazioni sopraindicate si ritiene che:
Fermo restando altre ipotesi delittuali riconducibili ai fatti segnalati e non riprodotti nel presente parere, le sanzioni che vanno comminate sono quelle previste dal decreto legislativo 114 del 1998, articolo 29, comma 1 e comma 3. Non pare che alla luce del regolamento di Polizia provinciale esista in capo alla stessa alcuna competenza in materia se non in base a specifiche disposizioni alla stessa impartite da parte della Presidenza.
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