Risposta: La disciplina che, nel tempo, ha accompagnato la nascita e la crescita di questa figura professionale è estremamente articolata, in relazione alle competenze che via via sono state attribuite e che sono connesse al diverso grado di sensibilità che il legislatore nazionale ha mostrato nei confronti della tutela della salute del cittadino. Specificatamente, possiamo ricordare:
ll vigile sanitario comunale: istituito con R. D. 7042/ 1890
il vigile sanitario provinciale: istituito con l’art. 91 T. U. LL. SS. R. D. 1265/ 1934
l’operatore professionale 1° categoria: Personale di Vigilanza e Ispezione Legge 833 del 1978
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nel luogo di lavoro e relativo profilo professionale: istituito con decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n° 58:
Infine, la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" che, all’ art. 4. (Professioni tecniche della prevenzione) dispone che:
1.. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Comunque, è con il sopraindicato decreto 58/1997 che vengono ad essere definiti, specificatamente, compiti e funzioni:
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 17 gennaio 1997, n. 58
Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 ,recante:"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precipitate disposizioni, spetta al Ministro
della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili ,relativamente alle aree del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15
maggio 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento é stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. È individuata la figura professionale del tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro é l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante ,é responsabile,
nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione
,verifica e controllo in maniera d'igene e sicurezza ambientale nei luoghi di
vita e di lavoro, di igene degli alimenti e delle bevande, di igene di sanità
pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante
nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza é, nei limiti delle proprie
attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria
,finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per
attività soggette a controllo.
3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:
a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula
pareri nel campo delle proprie competenze;
b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di
effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in
relazione alle attività ad esse connesse;
d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
e)vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati
all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere
a successive indagini specialistiche;
f) vigila e controlla l'igene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie
competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;
g)vigila e controlla i prodotti cosmetici;
h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il
patrimonio ambientale, sulle condizioni di igene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e sugli alimenti;
i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di
prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.
4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con
autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure
professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro
della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della
pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio
della propria attività professionale.
5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa
ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari
e nei luoghi dove é richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla
formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo ed alla ricerca.
6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente, e nei luoghi di lavoro svolge la
sua attività professionale,
in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio
sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e
vigilanza previsti dalla normativa vigente.
Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
abilita all' esercizio della professione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 1997
Concludendo, dalla lettura delle disposizioni sopraindicate si può facilmente
desumere che al tecnico di prevenzione non compete un controllo diffuso su tutto
il comparto commerciale, ma soltanto nei limiti delle competenze allo stesso
attribuite dalla legge.