Risposta: La disciplina per l’attività di noleggio di natanti(*) da diporto è contenuta nel “Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172)
Specificatamente, l’articolo 27 (Natanti da diporto) recita:
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Come risulta evidente dal sopraindicato comma 6 dell’articolo 27, il sistema autorizzatorio è deciso congiuntamente dalla “competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.” E’ necessario, di conseguenza, acquisire conoscenza dei contenuti di detta ordinanza che, unica, è legittimata a disciplinare l’attività. Nell’ipotesi in cui non fosse stata emanata alcuna disposizione, l’attività deve essere considerata libera da vincoli.
Riguardo all’alternativa, se autorizzazione o Dia, sono stati scritti fiumi di parole su questo argomento, soprattutto dopo la novella dell’articolo 19 della legge 241 del 1990 introdotta dal d.l. 35 del 2005. In sostanza, la linea discriminante tra i due procedimenti è l’esistenza, o meno, di elementi discrezionali all’interno del procedimento autorizzatorio. In pratica, la presenza di valutazioni discrezionali da parte della PA comporta inevitabilmente l’ assoggettabilità del procedimento ad autorizzazione. Eventuali ulteriori osservazioni potranno essere fornite dopo la lettura dell’ordinanza della Capitaneria.
(*) La differenza tra un natante e un’imbarcazione da diporto riguarda la lunghezza dello scafo. Il natante è un’unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, mentre l’imbarcazione ha una lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri. Per nave da diporto, invece, si intende un’unità da diporto che supera i 24 metri di lunghezza.