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Domanda del 14 novembre 2008:
Come va sanzionata l’installazione di un numero di apparecchi superiore a quello previsto dalle disposizioni?

Risposta:

******************* RETTIFICA:

In un parere del 15 settembre 2007 sono state affrontate le problematiche connesse al regime sanzionatorio per il mancato rispetto dei contingenti previsti da due diverse disposizioni:
  1. dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003
  2. dal decreto del Direttore dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato del 18 gennaio 2007.
 
Nel parere si analizzava quindi il contenuto dell’articolo 110 del tulps per cercare di individuare, in quel contesto, la sanzione alla violazione delle disposizioni in materia di contingentamento.
A tale proposito, è mio dovere precisare che, l’interpretazione fornita il 15 settembre 2007 (sostenuta da altri interpreti) è stata da me condivisa per un brevissimo spazio temporale e, purtroppo, anche nel periodo in cui il quesito mi è stato posto. Era ed è, infatti, mio personale convincimento che il contingentamento relativo agli apparecchi da gioco si pone come “prescrizione” alla licenza principale del pubblico esercizio e, in quanto tale, sanzionato in base all’articolo 17 bis del tulps il quale, testualmente dispone che:
Art. 17-bis
 
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.
 
La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
 
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.
 
Questa interpretazione è sostenuta anche dall’Associazione di categoria SAPAR che nel suo sito informa quanto segue:
 
“A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute alla associazione in merito a notizie ed interpretazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni inerenti gli obblighi previsti nei decreti si contingentamento degli apparecchi in pubblici esercizi (D. Dirett. n. CGV/50/2007 del 18 gennaio 2007 e D. Interdirett. Prot. n. 495/UDG 27 ottobre 2003) si ritiene utile ribadire quanto già chiarito in sede di Workshop alla scorsa Enada e pubblicato sulla rivista Automat.
 
La mancata osservanza degli obblighi previsti nei citati decreti non integra in nessun caso la violazione prevista nell’art. 110 Tulps comma 9 lett. c); infatti tale disciplina pur facendo riferimento alla installazione (di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi) non può essere interpretata nel senso che tale violazione è integrata nella fattispecie in commento.
Premesso che la materia delle sanzioni amministrative è regolata da stretta riserva di legge (una sanzione amministrativa è applicabile solo quanto esiste una norma di legge che la rende applicabile) bisogna interpretare il disposto dell’art. 110 Tulps sopra riportato nel senso letterale e cioè che tale sanzione sia applicabile per l’inosservanza delle disposizioni amministrative attuative dei commi 6 e 7 dello stesso articolo: i decreti sul contingentamento non sono attuativi dell’art. 110 c. 6 o 7 del Tulps, bensì sono attuazione di un potere che la legge 289/2002 art. 22 comma 6 ha delegato – previa fissazione dei parametri da rispettare - ad Aams in via autonoma (per i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici: negozi di gioco, sala giochi, sale bingo e agenzie di scommesse) e/o di concerto con il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per i punti di raccolta dove il gioco è attività accessoria: corner, pubblici esercizi e altre tipologie di locali autorizzati alla installazione degli apparecchi da gioco a norma degli artt. 86 c. 2 e 3 Tulps).
In definitiva i decreti sul contingentamento degli apparecchi sono atti amministrativi attuativi dell’art. 22 c. 6 della legge 289/2002 e succ. modif. ed integrazioni e dell’art. 110 Tulps c. 3 (non dei commi 6 o 7): in nessun caso quindi è possibile applicare il regime sanzionatorio di cui all’art. 110 Tulps comma 9, 10 e 11 per violazioni di detti decreti.
Ciò non deve però far supporre che la normativa dettata in materia di contingentamento sia priva di sanzioni.
In realtà la previsione di un numero massimo di apparecchi installabili comporta delle prescrizioni che si traducono in una limitazione della licenza del titolare del punto di raccolta e la cui inosservanza implica la violazione dell’art. 17-bis c. 1 e 2 del Tulps (che prevede una sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098 con PMR di € 1.032).
Si noti che a seguito della eventuale contestazione della sanzione prevista all’art. 17–bis si rendono applicabili le previsioni di cui all’art. 17-ter: obbligo di adeguarsi alle prescrizioni (rimuovere gli apparecchi installati in eccedenza), in caso di mancato adempimento nel termine assegnato il rischio di sospensione dell’attività e l’applicabilità delle sanzioni penali previste all’art. 650 del CP.”


******************* 15/09/2007

L’esercizio dell’attività di gioco lecito mediante l’utilizzo di apparecchi da intrattenimento è disciplinata dagli articoli 86 e 110 del t.u.l.p.s. e dall’art. 194 del relativo regolamento. Alla data odierna, a seguito di una successione di modifiche all’articolo 110 del t.u.l.p.s., gli apparecchi da intrattenimento previsti dai commi 6 e 7 di tale articolo sono soggetti a contingentamento. Solo questa tipologia di giochi può essere contingentata. Lo ha precisato il T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. IV con la sentenza del 9 novembre 2005, n. 3951. L’eventuale intervento regolamentare dei Comuni nella materia dell’attività di videogioco non può riguardare, rileva il Tar, la disciplina del contingentamento numerico degli stessi, già definito dalla normativa statale (legislativa e regolamentare), giacché l’eventuale regolazione comunale configurerebbe non solo un indebito intervento nella materia della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica (rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma II, lett. h della Costituzione), ma anche una indebita restrizione del diritto di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Costituzione). Di conseguenza può essere sanzionata esclusivamente l’installazione di un numero di giochi superiore alle disposizioni emanate.

Premesso un tanto, si rileva che il numero di apparecchi installabili in un pubblico esercizio è quello individuato dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 e del Direttore dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato del 18 gennaio 2007. In calce è riprodotta la tabella riassuntiva delle disposizioni contenute nei due decreti di contingentamento.

Le norme sanzionatorie per il mancato rispetto del contingentamento sono contenute nel medesimo articolo 100 del tulps e, precisamente, al comma 9:

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

Ad ogni buon fine, si riporta qui di seguito anche il contenuto del comma 10:
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

E del comma 11:
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Come si evince dalle sopraindicate disposizioni e, precisamente dalla lettera c) del comma 9, dell’art. 110 del t.u.l.p.s., chiunque distribuisce od installa o comunque consente l'uso nei pubblici esercizi di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi (compresi quindi i decreti sul contingentamento), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. Inoltre, è prevista obbligatoriamente la sospensione della licenza e quindi dell’attività (per il distributore e l’esercente) da uno a trenta giorni. Da tenere in considerazione anche la facoltà concessa al Questore, con riferimento all’ultimo comma 11 dell’articolo 110 sopraindicato, di disporre in particolari ipotesi la sospensione dell’attività per 15 giorni.
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