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Domanda del 14 febbraio 2008:
Il titolare di un esercizio pubblico esibisce il contratto di locazione di un'area scoperta, confinante con il proprio locale, e chiede il rilascio del titolo all'ampliamento della superficie dell'esercizio. E' un atto dovuto, da parte del Comune? Trattandosi di un'area scoperta deve essere intesta come «area» di pubblico esercizio? Se si, è corretto chiedere, per la nuova superficie di circa 35 mq., una verifica " igienico - sanitaria"ex novo ? Tanto si richiede anche in relazione al canone rr.ss.uu.

Risposta: Non è stato specificato se la Regione competente ha emanato disciplina specifica, dopo la novella dell’art. 117 Cost, o se, invece, nel territorio regionale continua ad applicarsi la legge 287 del 1991. Nell’ipotesi in cui sia ancora in vigore la legge 287 del 1991 si evidenzia che l’articolo 3 (Rilascio delle autorizzazioni) della legge in questione, dispone che:

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvergliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

Come appare evidente, l’unico riferimento all’ampliamento della superficie, è contenuto nell’ultimo inciso. In pratica, l’ampliamento di superficie non è soggetto ad alcuna autorizzazione e ciò è motivato dal fatto che l’apertura del PE è soggetta a criteri e parametri e che, quindi, una volta attivo la superficie può essere ampliata o ridotta senza particolari formalità se non quelle connesse alla sorvegliabilità. Diversa è la questione per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari. Infatti, è in tal senso l’articolo 2 (Oggetto della vigilanza) del dpr 327 del 1980, che dispone quanto segue:

Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:

1) delle sostanze destinate all'alimentazione;
2) degli utensili da cucina e da tavola;
3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:
a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della
produzione e del commercio delle sostanze alimentari; b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;

L’estensione dell’ambito del controllo anche all’area esterna è stata sostenuta dal Tar Lazio con la sentenza la cui massima che qui di seguito si riporta:

In relazione all'onnicomprensiva formulazione dell'art. 2 commi 1 e 2 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, deve ritenersi sottoposta alla vigilanza dell'autorità sanitaria, necessitando pertanto di specifica autorizzazione, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che si svolga in area aperta (nella fattispecie sulla superficie del lastrico solare del locale autorizzato). T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 marzo 2004 , n. 2676

Abrogata l’autorizzazione sanitaria, oggi la disciplina di riferimento è il pacchetto igiene CE (reg.to 852) il quale non prevede più alcun parere preventivo con competenza esclusiva assegnata alle regioni e alle usl. Infine, per quanto riguarda il canone rr.ss.uu è evidente che la soluzione va ricercata nel relativo regolamento e nello specifico, effettivo, utilizzo dell’area in questione.

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