: Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede, all’articolo 4, comma 2, lettera f), che la disciplina non si applica
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
Premesso un tanto, nell’ipotesi in cui l’attività commerciale esercitata nell’immobile non rientra nel caso di esclusione sopraindicato, è necessario accertare la superficie dell’esercizio di vendita, al fine di accertare se la disposizione violata è l’articolo 7, 8 o 9, ovvero se ci si trova davanti ad esercizio di vicinato, a una media o una grande struttura di vendita disciplinati dal decreto legislativo 114 del 1998.
Le disposizioni sanzionatorie sono tutte contenute al primo comma dell’articolo 22, comma 1 del medesimo decreto, tuttavia, il riferimento puntuale alla disposizione violata rende incontestabile il verbale di accertamento, perlomeno in questo aspetto.