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Domanda del 19 aprile 2008:
Chiediamo, in relazione alla vendita di auto nuove e usate:
1) della comunicazione preventiva ex art. 126 TULPS (ora dichiarazione inizio att. art.19 Legge 241) è possibile reperire il modello aggiornato?
2) il registro di carico/scarico ex art. 128 TULPS è ancora vidimato dalla Questura o dal Comando P.L.? Qualora dovesse essere ancora vidimato, il modello COM 1 e gli adempimenti precedenti sono sufficienti per l'esercizio dell'attività indicata?

Risposta: L'art. 126 del t.u.l.p.s. dispone che “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza”.
L'art 2 del d.p.r. 311/2001 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti” ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art.247 del r.d. 635/1940, il regolamento del t.u.l.p.s. stabilendo che l'obbligo della dichiarazione prevista dall’art. 126 del t.u.l.p.s. e della tenuta del registro delle operazioni giornaliere previsto dall’art. 128 del t.u.l.p.s., sussiste per il commercio di cose usate quali: “gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo”
Per commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo si intendono, ad esempio: vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto.
Nel caso in cui si intenda effettuare la vendita di cose usate, antiche per conto di terzi, quindi con mandato alla vendita, l'esercente deve munirsi anche della licenza di cui all'art. 115 del t.u.l.p.s., (agenzia d'affari).
C’è da rilevare, a tale proposito, che la disciplina ha avuto, nel tempo, una rilevante evoluzione. Originariamente si ritenevano disciplinate tre categorie di operatori: gli antiquari (antichità e oggetti d’arte), i rigattieri (cose usate di nessun pregio) e i cenciaioli (stracci) Quest’ultimi non venivano assoggettati all’articolo 126 del t.u.l.p.s. ma iscritti nel registro ex articolo 121 (mestieri girovaghi). Nel 2001, con il dpr 311 la disciplina ha subito ulteriori modifiche con la sottrazione dell’obbligo della dichiarazione per coloro i quali commercializzano cose usati prive di valore. Si potrebbe ritenere, quindi, soggetti all’obbligo ex articolo 126 soltanto gli antiquari, ma il Ministero dell’Interno su richiesta esplicita della Polizia stradale, ha ritenuto che l’obbligo sussiste anche per il commercio di autovetture usate.

La dichiarazione prevista dall’articolo 126 non è, in termini sostanziali, la dichiarazione ex articolo 19 della legge 241 del 1990, in quanto la dichiarazione ex articolo 19 sostituisce l’autorizzazione, ovvero procedimento abilitativi della PA, nel caso di insussistenza di discrezionalità. La dichiarazione prevista dal t.u.l.p.s. è una autorizzazione implicita i cui elementi di connotazione sono diversi. Comunque, è immediatamente efficace.
Riguardo al registro e alla necessaria vidimazione, non si ritiene che la competenza alla vidimazione dello stesso possa essere ricondotta alla Questura che non ha più, in materia di polizia amministrativa, alcuna attribuzione. E’ evidente che il fine della vidimazione è assicurare la veridicità del documento (registro) e, di conseguenza, pare logico che alla vidimazione sia preposta l’Amministrazione competente a ricevere la dichiarazione.

Infine, con riferimento al COM1, lo stesso legittima (dopo un mese dalla sua presentazione) l’esercizio dell’attività di vendita, alla luce della disciplina commerciale. E’ evidente che il commercio di autovetture usate, prima dell’intervenuta presentazione della dichiarazione ex articolo 126 del t.u.l.p.s. comporta violazione alla norma stessa, tenuto conto che la dichiarazione stessa deve essere preventiva.

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