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Domanda del 3 maggio 2008:
A proposito di revoca del posteggio su area pubblica, premesso che è pervenuto all'ufficio, da parte di un commerciante su area pubblica con posto fisso, un certificato medico riguardante una malattia neoplastica in fase progressiva per cui le possibilità di ripresa dell'attività lavorativa nel lungo termine sono difficili, si chiede se le assenze giustificate ai sensi dell'art. 29, c. 4 , del decreto legislativo 114 del 1998, siano da ritenersi a tempo indeterminato.
Risposta: L’articolo 29 del decreto legislativo 114 del 1998 citato nel quesito prevede che: L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
Il capo VI della citata delibera della Giunta regionale 2 aprile 2001 (così come successivamente modificata) dispone che:
Capo VI REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
La sospensione e la revoca, da adottarsi d’ufficio nei casi previsti dall’articolo 29 c. 3 e 4 del d.lgs.114/98, sono adottate previa contestazione all’interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine , non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A e dal Comune di residenza nel caso di autorizzazioni di tipo B.
Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l’attività nei limiti consentiti dall’art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l’autorizzazione è revocata.
In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall’art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell’autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati
Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all’esercizio dell’attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche .
Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall’art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall’operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell’arco dell’anno.
Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 29 c. 3 del d.lgs.114-98, il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del cambio di residenza nei casi ed entro i termini previsti dal precedente capo V sez. II.
Dal complesso quadro identificato dalla sopraindicata disposizione non può non emergere la volontà di tutelare colui il quale è impossibilitato a frequentare il mercato. La questione va, di conseguenza, esaminata sotto altro profilo.
E’ palese, infatti, che la mancata presenza al mercato a fronte di una concessione decennale, non esonera il concessionario dal pagamento della relativa tassa (TOSAP) o canone (COSAP). Ed è, quindi, in relazione all’assolvimento degli obblighi finanziari che la questione può trovare adeguata soluzione. Il regolamento per la TOSAP o la COSAP, infatti, prevede senza alcuna ombra di dubbio, la revoca della concessione nel caso del mancato pagamento (per un determinato periodo) della relativa tassa o canone. Nell’ipotesi, invece, in cui il concessionario (o chi per esso) provveda con regolarità al pagamento di quanto dovuto in funzione della titolarità della concessione, l’Amministrazione comunale non ha alcun potere per disporre la decadenza (che è atto sanzionatorio) della concessione, proprio in relazione al fatto che il legislatore ha voluto tutelare il titolare della concessione assente involontariamente.
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