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Laguna Veneta contesa. Il Tar dà ragione all’acquicoltore
 

La proprietà pubblica o privata di un tratto di laguna deve essere incontroversa. Nel dubbio, il Comune ha l’obbligo di verificare la reale natura, demaniale o meno, dei terreni. Così ha disposto il Tar Veneto che con la sentenza n. 123 del 21 gennaio scorso, ha dato ragione alla società che alleva molluschi nella laguna di Caleri, in comune di Rosolina. La sentenza ha annullato il diniego alla delimitazione della zona interessata alla produzione, richiesta dall’Ass di Adria competente ad autorizzare l’allevamento dei molluschi. Aveva dubbi il Comune di Rosolina che l’area indicata fosse privata, ma le incertezze non possono sospendere un provvedimento autorizzatorio. Di conseguenza, lo stesso Tar Veneto chiamato una prima volta a dirimere la questione, ha imposto al Comune di decidere in un senso o nell’altro. Se l’area è di chiara natura demaniale ha però concluso il Comune di Rosolina non è possibile un uso privato dell’area stessa; i contratti di compravendita esibiti dalla ditta, sono stati ritenuti irrilevanti ed è stato negato l’assenso per l’intervento tecnico richiesto. Chiaro è stato il Tar nella sentenza. “Il demanio marittimo, cui appartengono il lido del mare, la spiaggia e le lagune, ha, a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, una conformazione mutevole”. Ed è proprio a causa di tale naturale mutevolezza, ha sottolineato, che “il codice della navigazione all’art. 32 prevede, in capo all’Autorità marittima, un potere di accertamento della esatta delimitazione delle aree demaniali”. Potere questo, tuttavia, che va esercitato “in contraddittorio con i privati proprietari ogni volta che vi sia una situazione di incertezza obiettiva in relazione alle linee di confine”. Nel caso della laguna di Caleri, ha rilevato il giudice, sussiste incertezza; prova ne è il fatto che proprio la Provincia di Rovigo, interpellata dal Comune di Rosolina ha informato che “sono in corso i lavori di valutazione da parte dell’apposita Commissione Tecnica Ministeriale per definire formalmente la natura dei luoghi per una sua classificazione di diritto, se siano cioè da considerarsi privati o demaniali”. Insomma, secondo il Tar, in attesa che la commissione decida le sorti della laguna contesa, non è legittimo il diniego basato sulla demanialità dei terreni, quando esistono atti, quali quelli di compravendita, che la demanialità, invece, equivocavano.
Leggi la sentenza.
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