L’esigenza di “mettere in rete” le risoluzioni, ovvero le
interpretazioni che le Direzioni regionale del commercio forniscono a coloro i
quali manifestano dubbi interpretativi persegue il fine di creare una
interpretazione uniforme, a vantaggio di una situazione di “regione di diritto”
che non può che agevolare le imprese che intendono investire nel territorio. E’
fuor di dubbio, infatti, che i dubbi, le perplessità e le incertezze mal si
coniugano con quella certezza di cui l’imprenditore ha bisogno. Plauso, quindi,
alla Regione FVG che, puntualmente, aggiorna la relativa sezione dei quesiti e
che rappresentano, comunque, UN punto di vista, come la Regione stessa ha più
volte puntualizzato. Le ultime due risoluzioni emanate nei giorni scorsi
affrontano due distinte problematiche: il piano di settore del commercio e le
vendite effettuate al di fuori dei locali commerciali: nella fattispecie
all’interno di un albergo.
Riguardo il piano di settore del commercio che la
disciplina della regione FVG rende obbligatorio per i comuni che intendono
allocare sul proprio territorio GSV, la Direzione del commercio afferma che il
piano stesso è necessario non soltanto per l’apertura di nuove strutture di
vendita ma anche per l’ampliamento di quelle esistenti. Di conseguenza se un
comune, in via teorica, in base ai parametri previsti dalla Regione stessa, non
avrebbe la possibilità di consentire l’apertura di alcuna nuova struttura, non
per questo è esonerato dall’obbligo di redigere il piano, nell’ipotesi in cui
sia comunque disponibile a consentire l’ampliamento delle strutture già attivate
sul territorio.
L’altra risoluzione riguarda la possibilità di effettuare,
all’interno di un albergo, delle vendite promozionali temporanee. La questione è
complessa perché la Regione effettua il connubio: temporaneo e occasionale, con
ciò escludendo l’ipotesi della professionalità per le vendite temporanee. Questo
assioma non può essere condiviso perché il carattere temporaneo può presupporre
comunque una attività esercitata in forma professionale: si pensi ad esempio ad
un imprenditore che ogni anno apre un esercizio di vendita per 59 giorni in
piazza Unità e Trieste e l’utile che ne consegue gli consente di vivere di
rendita nel resto dell’anno. L’assioma non regge per un altro aspetto. Infatti,
è fuor di dubbio che l’impianto stesso sul quale è costruita (ed era costruita)
la disciplina per l’esercizio dell’attività commerciale riguarda
“esclusivamente” l’attività esercitata in forma professionale e non a caso il
legislatore ha posto tale definizione commerciale all’inizio delle definizioni.
Del resto, per chi ha avuto modo di conoscere il fenomeno attraverso la stampa
specializzata, avrà appreso la tendenza di aprire negozi mordi e fuggi: si cerca
di colpire la curiosità del consumatore aprendo in location competitive
(centri storici, aree di forte passaggio ecc.) delle attività commerciali che
rimangono aperte poche settimane. E’ questa chiaramente, un’attività temporanea
esercitata in forma professionale.
Altro aspetto è quello connesso alla destinazione d’uso dei
locali e alla percentuale assentita (dal regolamento regionale) perché non si
configuri l’ipotesi di modifica della destinazione d’uso.
Ma su questa questione ci si riserva di ritornare perché merita un
approfondimento.