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Stop alla vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni
Il Comune di Gorizia, piccolo centro a Nordest, a confine con la Slovenia, è corso ai ripari invitando le associazioni dei commercianti a sensibilizzare i propri associati. L’approccio è stato soft, ed infatti, per ora, ha inviato solo una comunicazione nella quale richiede sostegno all’iniziativa, consapevole che solo condividendo gli obiettivi è possibile contenere un fenomeno preoccupante. Per il Comune, che nelle scorse settimane ha emesso un’ordinanza per la chiusura anticipata, alle 23, dei locali ubicati nel centro cittadino, questa iniziativa è un ulteriore segnale per sensibilizzare i negozianti sul fenomeno dell’alcolismo. “Questa decisione del resto, precisa l’assessore alla polizia municipale Fabio Gentile, è in linea con l’azione del Governo che ha riportato in primo piano il fenomeno dell’alcolismo all’interno del decreto legge sulla sicurezza. Il problema rende necessarie azioni concrete, perché l’abuso di alcolici, anche da parte dei minori, sta assumendo dimensioni allarmanti. Non vediamo il motivo perché se una legge esiste, questa non debba essere rispettata”. Il riferimento è all’articolo 689 del cp che punisce, secondo quanto l’assessore precisa, l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande il quale somministra bevande alcoliche a un minore di anni sedici. Non solo, quindi, le osterie ma anche negozi e supermercati. In tal senso si è mossa anche, alla fine del 2007, la provincia di Trento che, con la legge provinciale n. 19 del 15 novembre ha espressamente previsto una sanzione. “Ma quest’obbligo, secondo autorevole dottrina già esiste, precisa Francesco Donolato, avvocato penalista del foro Goriziano che, da anni, è impegnato a districare il bandolo della matassa tra il diritto amministrativo e il codice penale, per comprendere come, nella nozione di somministrazione, non rientri solo quella che oggi, comunemente, si ritiene esser fatta nei locali pubblici. La somministrazione, infatti, va intesa in un’accezione ben più ampia del termine.” Non è questione di poco conto se a causa di questo equivoco la provincia di Trento ha ritenuto necessario prevedere una specifica legge per vietare la vendita degli alcolici nei negozi e che pone serie problematiche. Infatti, in base alla Costituzione, regioni e province autonome non possono prevedere nuove sanzioni penali ma soltanto sanzioni amministrative. In pratica, l’equivoco tra somministrazione e vendita e, quindi, l’applicabilità, o meno del codice penale, è sorto in quanto la legge che regola l’apertura di bar, ristoranti e pizzerie dà una definizione del termine “somministrazione” che è diversa da quella immaginata dal legislatore per il codice penale. La conseguenza è che mentre sul fronte della sicurezza si cerca di sanzionare i comportamenti conseguenti all’abuso di bevande alcoliche, dall’altro, sul fronte della prevenzione, una disposizione che già esiste non viene fatta rispettare.
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