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Domanda del 6 agosto 2008:
Questo fine settimana č stata accertata un'attivitą presumibilmente abusiva di parcheggiatore o guardia macchine all'interno di un'area privata la quale viene utilizzata come parcheggio di una locale discoteca.

Risposta:

E’ necessario premettere che non tutte le attività sono disciplinate. Anzi, in base all’articolo 41 della Costituzione, l’esercizio dell’attività di impresa è libero e può essere sottoposto a vincoli soltanto per tutelare l’interesse pubblico.

L’attività di posteggiatore avrebbe, un tempo, potuto rientrare all’interno della disciplina prevista dall’articolo 121 tulps (elenco mestieri girovaghi) ma, com’è noto, l’articolo è stato abrogato già con il Dpr 311/2001. Di conseguenza, non è possibile contestare al posteggiatore abusivo il mancato possesso della licenza di esercizio.
 
Tuttavia, è il Codice dell Strada che, all’articolo 7, comma 15 bis, introdotto dall'art. 02, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione a fornire la base giuridica di riferimento. Infatti, il comma in questione dispone che:
.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a euro 2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
E’ evidente, peraltro, che la norma in questione, proprio per la sua collocazione disciplina (e vieta) l’esercizio dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, esclusivamente su strada. Diversa è, invece, la situazione per quanto riguarda l’attività su area privata. I parcheggiatori o posteggiatori abusivi, anche detti in Campania guardiamacchina, sono persone che esercitano l’attività di guardiani di motoveicoli in zone, per lo più pubbliche, adibite regolarmente o meno, al parcheggio.
Il fenomeno è diffuso essenzialmente in Italia meridionale, Campania e Sicilia, dove è legato alla criminalità organizzata. Tuttavia si sta estendendo un po’ dappertutto. Questa precisazione è necessaria in quanto, come risulta dalla disposizione contenuta nel Codice della strada, viene fatto riferimento all’eventuale reato (di estorsione) Insomma, con minacce di danni all'autovettura in caso di mancato pagamento.
Se l’attività viene esercitata in area privata, la Cassazione civile, ha affermato che: “In relazione ad un'area destinata, ex art. 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a parcheggio non custodito, non è inconcepibile, di per sé, l'instaurarsi di un contratto di parcheggio privato (perfezionabile perciò anche ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.) con il soggetto cui sia stata affidata dal Comune le gestione del parcheggio medesimo ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498. Sez. I, sent. n. 8027 del 24-07-1999, Azienda Torinese Mobilità c. Spina (rv 528924).
 
Infine, si potrebbe prendere in considerazione l’esercizio di attività di rimessa disciplinato dal D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480, "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”
 
Trattandosi, in questo caso, di problematica complessa, per un eventuale approfondimento su questa problematica, si consiglia la lettura del seguente approfondimento:  http://www.marilisabombi.it/doc/articoli/310807rimesse.pdf
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