: La questione della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è stata adeguatamente approfondita nel contributo pubblicato in questo sito, nella sezione “approfondimenti”. In sostanza, non solo la somministrazione, ma anche la vendita
di bevande alcoliche è vietata e, in quanto tale, punita dal codice penale e, precisamente, dall’articolo 689, il quale dispone che:
“L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
E’ un dato di fatto, tuttavia, che pochi negozianti conoscono questo divieto e, quindi, è raro sia rispettato. Onore al merito va, quindi, alla catena di Supermercati Superconti che opera in Umbria e alto Lazio che, alle casse, ha esposto un inequivocabile cartello.
Marilisa Bombi
20 settembre 2008