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in formato .pdfPuntuale, come sempre, il Ministero dello sviluppo economico nell’inserire on-line, le sue risoluzioni, ovvero il suo punto di vista sulle disposizioni in materia di disciplina delle attività economiche. Come già in passato, correttamente, quasi tutte le risoluzioni si concludono con l’invito, alla relativa regione, di comunicare l’eventuale parere difforme. Infatti, va ricordato che la materia è, dopo la modifica del titolo V della Costituzione, affidata alla competenza delle regioni anche se sotto l’ampio cappello della non-materia della tutela della concorrenza che rientra, invece, in quella statale.
Ma vediamo, seppur in sintesi, quali sono gli argomenti trattati e se, a tale proposito, ci sono degli spunti che meritano una riflessione.
Rilascio di autorizzazione per attività alberghiera con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati. (risoluzione del 18 aprile)
Il secondo comma della nota in questione, evidenzia un errato uso del copia/incolla. Infatti, il riferimento all’ “iscrizione” non è contenuto all’articolo 9, bensì all’articolo 7 della legge 135/2001 e precisamente al comma 3 che, infatti, dispone:
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
Il primo comma dell’articolo 9, recita, invece quanto segue:
“ …… Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.”
Ne consegue che, per esercitare l’attività di somministrazione, è necessario non soltanto essere in possesso dell’autorizzazione per esercitare l’attività alberghiera, ma anche aver perfezionato la procedura per l’iscrizione al registro delle imprese che, com’è noto, per ora, può essere effettuata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.
Requisito professionale per la vendita nel settore alimentare (risoluzione del 22 aprile 2008)
La questione riguarda l’annosa questione del requisito professionale per l’attività di vendita. Il ministero ha sempre interpretato in maniera restrittiva le disposizioni anche con riferimento alla vendita da parte degli artigiani o dei produttori agricoli. E’ difficile sostenere (condividere) il rigore di una interpretazione così restrittiva e, quindi, va espresso il plauso nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia che, all’interno del regolamento per le medie e grandi strutture di vendita (reg.to 069/2007), ha espressamente previsto che, con riferimento ai requisiti professionali richiesti “ (per) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione (deve intendersi) qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione”
E’ un esempio da imitare inserendo analoga disposizione nei regolamenti comunali che, in base al quartultimo comma dell’articolo 117 Cost. (vedi legge di attuazione la Loggia 131/2003) i comuni hanno la possibilità di adottare.
Requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività di somministrazione (29 maggio 2008)
Che dire a tale proposito? Forse, se il Ministero avesse messo on – line – anche i pareri del Mininterno ai quali fa riferimento, avremmo avuto la possibilità di avere le idee più chiare a proposito. Si coglie l’occasione del presente parere tuttavia, per ribadire quanto (personalmente) non smetterò mai di sostenere fino a quando ogni singola regione non interverrà nella materia della “polizia amministrativa”. L’attuale articolo 11 del tulps prevede, all’articolo 11, comma secondo, l’esercizio della discrezionalità in relazione a particolari ipotesi reati. Di conseguenza, i procedimenti allo stato attuale ancora disciplinati dal tulps, non possono essere assoggettati a dichiarazione di inizio attività, in quanto tale istituto di semplificazione, riguarda esclusivamente i procedimenti privi di contenuto discrezionale.
Commercio su aree pubbliche (29 maggio 2008)
Questa risoluzione affronta la questione relativa al subentro per gli operatori nel settore del commercio su aree pubbliche e la possibilità per l’acquirente ( o l’affittuario dell’azienda) di fruire dei diritti sorti in capo al cedente e, tra questi, anche quello delle presenze nei mercati in cui è privo di posteggio (cosiddette spunte). Ma la risoluzione affronta anche un’altra questione, che si rivela di non secondario interesse, ed è quella di aver voluto puntualizzare che le prescrizioni contenute nel decreto Bersani (223/2006) e precisamente all’articolo 3, comma 1, lettera c) non si applica a questa particolare forma commerciale. Con ciò si potrebbe interpretare sussista la possibilità, per i Comuni, di individuare specializzazioni merceologiche per i mercati su strada
Apertura corner farmaceutico (6 giugno 2008)
Il parere è stato sollecitato dalla Federazione dei farmacisti della provincia di Gorizia e, purtroppo, non tiene conto di una specificità contenuta nella disciplina di questa regione che impone, per la vendita dei farmaci da banco, la gestione “indipendente” del “reparto” di un farmacista nell’ambito di una struttura di vendita. O il quesito è stato mal posto (senza fare riferimento alle disposizioni specificatamente previste nell’ordinamento regionale) o il Ministero non era a conoscenza delle specificità. La legge del Friuli Venezia Giulia, infatti, impone la gestione separata (cosiddetta gestione di reparto) del corner farmacia e, di conseguenza, il farmacista non è alle dipendenze dell’azienda in cui il corner è realizzato, bensì titolare dell’attività del suo corner.
Legge 4 agosto 2006 n. 248 (19 giugno 2008)
La risoluzione affronta l’ormai annosa questione del contingentamento delle licenze di PE. Si ritiene inutile sprecare ulteriori parole se non per precisare che, seppur dopo l’ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato nei confronti della sentenza tar Lombardia, altro tribunale e, precisamente quello del Friuli Venezia Giulia, ha deciso in senso liberista, con la sentenza n. 288 del 26 maggio scorso. A tale proposito, va registrata la dichiarazione del segretario generale della Fipe, la federazione dei pubblici esercizi. Per Edi Sommariva, tutti sono d’accordo nel ritenere che il principio in base al quale il comune può programmare in termini economici non esiste più. Altri, in pratica, devono essere oggi i presupposti e la Fipe sta studiando modelli alternativi di programmazione nell’ottica dell’impatto sociale. Un sindaco, secondo Sommariva, ha il diritto-dovere di governare il proprio territorio, ed oggi, per il tipo di offerta dei pubblici esercizi, molto legata al trattenimento, alcuni problemi di impatto sociale sulla quiete, sul livello della qualità della vita, palesemente ci sono. Se nel settore del commercio, in pratica, è il ragionamento della Fipe, la concentrazione porta alla valorizzazione della concorrenza, nel settore degli esercizi pubblici la concentrazione porta all’invivibilità di una zona, che certamente nessun sindaco desidera.
7 settembre 2008