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Domanda del 5 ottobre 2008:
Quali autorizzazioni deve avere la proprietaria di un villa che vuole adibire la stessa a convegni, meeting, feste di matrimonio, piuttosto che di battesimo ecc.. Quali sanzioni sono applicabili qualora senza autorizzazione effettua le riunioni di cui sopra all'inteno delle quali avviene la somministrazione di alimenti e bevande mediante una società di catering e piccoli tarttenimenti musicali per allietare i convenuti?

Risposta:

La questione posta non è di facile soluzione e necessita, innanzitutto, di alcune precisazioni. L’iniziativa privata economica è libera e, via via, il legislatore nazionale in base a quanto espressamente (consentito) dal terzo comma dell’articolo 41 ha previsto una specifica disciplina laddove riteneva ci fosse un interesse giuridico da tutelare.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

E’ difficile che, ormai, ci siano ville antiche i cui proprietari non abbiano (oculatamente) previsto una destinazione “pubblica” anche per far fronte alle notevoli spese di gestione che tali immobili comportano. Ma, personalmente, penso che a nessuno verrà mai l’idea di richiedere (o imporre) al proprietario di una villa aperta al pubblico, per la sua visita, il rispetto delle norme di prevenzione incendi previste per i musei, o il certificato di agibilità, anche se scorrendo le fattispecie individuate in una vecchissima circolare degli anni 50, questa ipotesi potrebbe rientrarci. Di conseguenza, le disposizioni vanno lette alla luce di quella che è la destinazione principale dell’immobile.

Riguardo alle feste di matrimonio e battesimo, la fattispecie va distinta dall’eventuale uso per meeting e convegni. Nella prima ipotesi, infatti, i locali vengono concessi in locazione (seppur per un breve periodo) e, di conseguenza, per quel breve periodo l’antica villa (o una parte di essa) può essere considerata la dimora del soggetto conduttore. Di conseguenza non c’è la necessità di nessuna particolare autorizzazione neanche per l’attività di catering che viene ad essere effettuata a “domicilio” del cliente qualsiasi esso sia stato individuato: un bel prato, la spiaggia, un castello ecc. Ugualmente, non è necessaria alcuna autorizzazione per l’eventuale allietamento musicale, come non potrebbe essere richiesta alcuna autorizzazione per l’eventuale concertino nella abituale residenza/dimora, destinato ad allietare il proprietario ed i suoi ospiti.

Riguardo, invece, i meeting o i convegni in genere, è evidente che la questione assume connotazione diversa, ma l’eventuale verifica dell’ agibilità prevista dall’articolo 80 tulps è solo l’ultimo anello della catena che questo particolare tipo di utilizzo comporta. Infatti, ben diversi devono essere i requisiti di una dimora privata, rispetto i requisiti di una struttura aperta al pubblico. Se, peraltro, permane il timore di un abuso nell’utilizzo delle strutture che possano determinare pericolo per l’incolumità pubblica, il Comune ha la possibilità di individuare la capienza massima consentita per le diverse tipologie di attività, aperte al pubblico che vi vengono organizzate. In tal senso anche la Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo potrebbe fornire utili indicazioni in relazione alle professionalità che la commissione stessa esprime al suo interno.

Marilisa Bombi
 

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