: La questione posta non è di facile soluzione e necessita,
innanzitutto, di alcune precisazioni. L’iniziativa privata economica è libera e,
via via, il legislatore nazionale in base a quanto espressamente (consentito)
dal terzo comma dell’articolo 41 ha previsto una specifica disciplina laddove
riteneva ci fosse un interesse giuridico da tutelare.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
E’ difficile che, ormai, ci siano ville antiche i cui
proprietari non abbiano (oculatamente) previsto una destinazione “pubblica”
anche per far fronte alle notevoli spese di gestione che tali immobili
comportano. Ma, personalmente, penso che a nessuno verrà mai l’idea di
richiedere (o imporre) al proprietario di una villa aperta al pubblico, per la
sua visita, il rispetto delle norme di prevenzione incendi previste per i musei,
o il certificato di agibilità, anche se scorrendo le fattispecie individuate in
una vecchissima circolare degli anni 50, questa ipotesi potrebbe rientrarci. Di
conseguenza, le disposizioni vanno lette alla luce di quella che è la
destinazione principale dell’immobile.
Riguardo alle feste di matrimonio e battesimo, la fattispecie va distinta
dall’eventuale uso per meeting e convegni. Nella prima ipotesi, infatti, i
locali vengono concessi in locazione (seppur per un breve periodo) e, di
conseguenza, per quel breve periodo l’antica villa (o una parte di essa) può
essere considerata la dimora del soggetto conduttore. Di conseguenza non c’è la
necessità di nessuna particolare autorizzazione neanche per l’attività di
catering che viene ad essere effettuata a “domicilio” del cliente qualsiasi esso
sia stato individuato: un bel prato, la spiaggia, un castello ecc. Ugualmente,
non è necessaria alcuna autorizzazione per l’eventuale allietamento musicale,
come non potrebbe essere richiesta alcuna autorizzazione per l’eventuale
concertino nella abituale residenza/dimora, destinato ad allietare il
proprietario ed i suoi ospiti.
Riguardo, invece, i meeting o i convegni in genere, è evidente che la questione
assume connotazione diversa, ma l’eventuale verifica dell’ agibilità prevista
dall’articolo 80 tulps è solo l’ultimo anello della catena che questo
particolare tipo di utilizzo comporta. Infatti, ben diversi devono essere i
requisiti di una dimora privata, rispetto i requisiti di una struttura aperta al
pubblico. Se, peraltro, permane il timore di un abuso nell’utilizzo delle
strutture che possano determinare pericolo per l’incolumità pubblica, il Comune
ha la possibilità di individuare la capienza massima consentita per le diverse
tipologie di attività, aperte al pubblico che vi vengono organizzate. In tal
senso anche la Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo potrebbe
fornire utili indicazioni in relazione alle professionalità che la commissione
stessa esprime al suo interno.
Marilisa Bombi