Risposta: Il quesito posto non è banale e, implicitamente, mette il dito sulla piaga di una problematica complessa che riguarda un po’ tutte le regioni, anche se la regione Lombardia è, sotto un certo punto di vista, da considerarsi avvantaggiata. C’è stato, infatti, un lungo periodo di tempo in cui c’era convinzione che le attività di somministrazione dovessero essere autorizzate dalla legge sulla somministrazione, ma poi, il quadro è mutato. Relativamente alla regione Lombardia, c’è da dire, innanzitutto, che il comma 6 bis dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000 , n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche", dispone che:
6 bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie”
Da questa disposizione, si evince, chiaramente che il titolare di un posteggio decennale per la vendita su aree pubbliche, può anche esercitare l’attività di somministrazione, ovvero anche collocare tavoli e sedie per il consumo sul posto.
Successivamente, la regione Lombardia, ha emanato la legge regionale 24 dicembre 2003 , n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" che, all’art. 2., dispone che:
Ambito di applicazione della legge.
1. La presente legge si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita all’articolo 4, comma 1, lettera a) e altresì all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- presso il domicilio del consumatore;
- in locali non aperti al pubblico;
- su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"),
limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
Dalla lettura della disposizione sottolineata si evince, quindi, che la disciplina per la somministrazione, si applica ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, limitatamente ai requisiti morali e professionali.
Si tratta di capire, quindi, specificatamente, se “il chiosco” va inquadrato nella disciplina per il commercio su aree pubbliche o (totalmente) nella disciplina per le attività di somministrazione. L’elencazione dell’articolo 2 amplia l’ambito di applicazione della disciplina generale che assoggetta l’autorizzazione all’attività di:
- per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
In pratica, il concetto di “locale” fa da confine da le due discipline. In tal senso si è, a suo tempo, pronunciato il Ministero, in una risoluzione che può essere reperita sul sito e, recentemente, anche la giurisprudenza:
“E' la disciplina in materia di commercio su aree pubbliche e non la legge 287/1991 a normare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quando la stessa è esercitata su aree pubbliche a mezzo di chiosco. E' quanto ha sentenziato il Consiglio di Stato con sentenza n. 2124 dell'8 maggio 2007.
Marilisa Bombi