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Domanda del 30 novembre 2008:
La Legge Regionale Umbria n.24/99 fissava al 31/05 e al 30/11 il termine ultimo per effettuare le vendite promozionali. Con il D.L. 223/06 convertito nella L. 248/06, all'art. 3, veniva affermato che non possono essere previste limitazioni di alcun tipo alle "vendite promozionali" ... "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione", .... rimandando alle Regioni il compito di legiferare in merito. La Regione Umbria non ha emanato alcuna normativa in proposito. Premesso quanto sopra, può essere considerato comunque valido il termine ultimo del 30/11 per effettuare le vendite promozionali, e quindi sanzionare coloro che le effettuano dopo tale data, in considerazione che i saldi di fine stagione inizieranno in data 07.01.09?
Risposta: Siamo di fronte, nel caso in esame, ad una questione di “intepretazione” della norma contenuta nella l.r. umbra che prevede l’obbligo di rispettare le date prefissate per le vendite promozionali in funzione del periodo dei saldi, anche dopo l’emanazione del dl 223/2006 che vieta di porre limiti alle vendite promozionali, se non nei periodi “immediatamente precedenti i saldi di fine stagione”. Con maggior precisazione, il dl 223/2006, all’articolo 3, lettera f) dispone che (non è soggetto a limiti o prescrizioni): f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.
Come è ormai stato ampiamente dibattuto, il legislatore dovrebbe omettere di utilizzare termini vaghi come certamente è la locuzione “immediatamente precedenti” in quanto pone, inevitabilmente, l’interprete ad interrogarsi sul suo preciso significato: un giorno, due giorni, una settimana?
Il quarto comma dell’articolo 3 del decreto Bersani dispone, peraltro, che: 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007 La giurisprudenza, a tale riguardo, si è pronunciata in maniera esaustiva, anche con riferimento al termine che precede i saldi. Una interessante sentenza è stata emessa dal Tar della regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta della sentenza n. 786 del 13 dicembre 2007. Il testo della sentenza ed un interessante commento è pubblicato sul sito www.diritto.it a questo indirizzo: http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25466.html
A prescindere dai contenuti della sentenza del tar Friuli Venezia Giulia, si ritiene che l’Amministrazione comunale, nell’ambito della propri della disciplina regionale al decreto Bersani, individuando, con precisione e in accordo con i soggetti portatori di interessi diffusi (associazioni di categoria e commercianti), il termine durante il quale “ragionevolmente” le vendite promozionali sono ritenute inopportune.30 novembre 2008
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