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Spettacolo viaggiante a metà del guado
 

Un anno fa sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di sicurezza per lo spettacolo viaggiante. Queste danno tempo agli operatori di settore di registrare le attrazioni, entro il 12 dicembre del 2009. Le nuove regole contenute nel decreto 18 maggio 2007 pubblicate in GU il 14 giugno 2007, hanno fatto seguito dell’emanazione delle norme UNI EN 13814 del 2005. Con questo decreto, già a regime per le nuove attrazioni che non possono essere installate se il loro corretto funzionamento non è, prioritariamente, accertato dalla commissione comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo, si è dato tempo alle attrazioni costruite prima delle norme UNI di mettersi a norma per ottenere la certificazione di validità da parte del comune. Ma negli enti locali, gravati sempre più da oneri burocratici, a fronte della riduzione del trasferimento delle risorse, ci si interroga anche sulla legittimità di questa nuova funzione assegnata con un decreto ministeriale. Il dubbio è più che legittimo anche in relazione al fatto che il riparto delle competenze in materia di polizia amministrativa e pubblica sicurezza ha ormai copertura costituzionale con la chiara ed inequivocabile distinzione operata dal decreto leg.vo 112/1998. Insomma, si chiedono i comuni, l’intervento richiesto alle amministrazioni locali attiene alla materia della pubblica sicurezza o della polizia amministrativa? L’interrogativo non è di poco conto in quanto nel primo caso la competenza sarebbe del sindaco che la potrebbe comunque delegare ad un funzionario, mentre nel caso in cui la materia rientrasse nella polizia amministrativa la funzione sarebbe di competenza del dirigente competente in base alla distinzione operata dal tuel 267/2000. La questione è rilevante perché l’emanazione di atti da parte di un soggetto incompetente ne potrebbe determinare la loro nullità. Un altro aspetto pratico che ha allarmato i comuni, è quello connesso alla variazione della titolarità degli atti di registrazione delle giostre che, in base al decreto del Ministero dell’Interno di un anno fa, devono essere variati in base al soggetto che detiene la disponibilità delle attrazioni. La questione riguarda soprattutto la categoria dei gommosi o delle piccole attrazioni che vengono prese in affitto anche dalle amministrazioni comunali o dalle pro loco, in occasione di feste paesane o di particolari eventi. In questo caso, infatti, in base al decreto sicurezza, dovrebbe essere richiesto al comune che, a suo tempo, aveva registrato l’attrazione, la modifica degli atti di registrazione. E’ evidente che tale procedura è impraticabile. Di conseguenza, dovrebbe essere imposta ai noleggiatori, siano associazioni o imprenditori, l’esercizio di attività di impresa per lo spettacolo viaggiante con la conseguente titolarità, quindi, a loro nome degli atti di registrazione delle diverse attrazioni senza dover operare, di volta in volta, la modifica della titolarità.
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