: Si ritiene che, nel quesito posto, il riferimento ai pubblici esercizi sia riferito agli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è, allo stato attuale, disciplinata dalla legge 287/1991, a meno che non sia presente nell’ordinamento regionale eventuale legge di disciplina emanata dalla Regione dopo la novella del titolo V Cost. Poiché non sono stati forniti elementi specifici la risposta viene fornita con riferimento alla normativa contenuta nella legge 287/1991 che rappresenta, rispetto al tulps, la legge speciale e, quindi, prevalente rispetto a quanto contenuto nel testo unico di pubblica sicurezza nelle eventuali disposizioni in contrasto.
La legge 287/1991, all’articolo 4, dispone che:
Art. 4.
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 e' revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu' iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Come appare evidente dalla lettura della sopraindicata disposizione evidenziata: comma 1, lettera a), il Comune deve pronunciare la decadenza dell’autorizzazione prevista per l’esercizio dell’attività nel caso in cui la chiusura si protragga per un periodo superiore all’anno. Il comma 2 del medesimo articolo, precisa anche che per gli esercizi pubblici di somministrazione non si applica l’articolo 99 del tulps. Questo articolo (che invece si applica a tutti gli altri esercizi pubblici) dispone che:
Art. 99
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
A sua volta, l’articolo 10 della medesima legge 287/1991, dispone che
Art. 10.
Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonche' la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.
3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.
In pratica, l’articolo 10 della legge 287/1991 non punisce specificatamente la chiusura del pubblico esercizio non autorizzata ma soltanto comportamenti specifici conseguenti ad altre fattispecie.
Le possibilità di intervento per l’amministrazione comunale per punire il comportamento trasgressivo del titolare del pubblico esercizio, al di fuori dell’ipotesi pluriannuale espressamente normata dalla legge speciale vanno, quindi, ricercate nel medesimo tulps.
La costruzione ermeneutica che intende punire il comportamento abusivo del titolare del PE porta alla rilettura di quanto prevede l’articolo 8 della legge 287/1991 e l’articolo 9 del tulps il quale pone l’obbligo di rispettare le prescrizioni poste.
E’ evidente, a tale proposito, che l’attività di somministrazione viene assentita in forza di un interesse pubblico che, non a caso, per la sua tutela prevede una specifica regolamentazione. Di conseguenza il non esercitare, con regolarità, l’attività configura una violazione delle prescrizioni imposte. Com’è noto, la sanzione prevista dal tulps per il mancato rispetto delle prescrizioni è contenuta, per quanto in esame, nell’articolo 17 bis del medesimo tulps.