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Domanda del 19 gennaio 2009:
Può un circolo privato installare al suo interno un biliardo? Quali autorizzazioni, eventualmente, deve prioritariamente acquisire?

Risposta:

L’articolo 86 del vigente tulps dispone che:
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni,

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.


Prima di analizzare il contenuto di questo articolo, che rappresenta la base giuridica per l’esame della problematica posta, si evidenzia che la Costituzione tutela l’associazionismo e che una specifica disciplina individua le agevolazioni per le associazioni di promozione sociale: legge 7 dicembre 2000, n. 383).

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit) nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).

Il sopraccitato articolo 86 del tulps prevede l’obbligatorietà di una specifica “licenza” per l’apertura di un esercizio pubblico adibito a sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti. Un esercizio pubblico, tuttavia, si configura in astratto come l’antitesi della sede di un’associazione dove ha la possiblità di accedere soltanto il socio del sodalizio. Di conseguenza, con riferimento al primo comma dell’articolo 86 tulps, si può affermare che non è soggetta a licenza l’attività di gioco esercitata all’interno di un circolo privato sia essa esercitata mediante il gioco delle carte, sia mediante il gioco del calcetto o altro.

Riguardo al comma secondo dell’articolo 86, il legislatore nazionale, al fine della tutela dell’alcolismo, ha voluto assoggettare alla licenza dell’articolo 86 anche la somministrazione di bevande alcoliche effettuata all’interno di un circolo privato. La scelta è stata motivata dall’esigenza di consentire l’accesso alla sede del circolo da parte degli organi di polizia, al fine di accertare la conformità alle norme di legge di quanto, all’interno, viene svolto.

Con riferimento, infine, al terzo comma del medesimo articolo 86 tulps, il legislatore nazionale ha recentemente esteso l’obbligatorietà della licenza ai circoli privati nell’ipotesi in cui all’interno degli stessi siano stati installati apparecchi da intrattenimento appartenenti alla tipologia di cui al comma 6 o 7 dell’articolo 110 tulps. Questa previsione normativa, come per la somministrazione degli alcolici, rende possibile l’accesso per i necessari controlli, agli organi di polizia.

Da quanto sopra espresso si evince che i circoli privati non sono soggetti alla licenza di cui all’articolo 86 del tulps con le sottoindicate eccezioni:
- se intendono somministrare bevande alcoliche (ed in tal senso è stato emanato il dpr 235/2001)
- se intendono effettuare l’attività di gioco, mediante l’utilizzo degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 tulps.
 

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