Risposta: L’articolo 86 del vigente tulps dispone che:
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande
anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti
o stabilimenti di bagni,
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di
birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì
necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già
in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od
in circoli privati. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui
sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività
di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario
comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.
Prima di analizzare il contenuto di questo articolo, che rappresenta la base
giuridica per l’esame della problematica posta, si evidenzia che la Costituzione
tutela l’associazionismo e che una specifica disciplina individua le
agevolazioni per le associazioni di promozione sociale: legge 7 dicembre 2000,
n. 383).
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute
e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati
o terzi, senza finalità di lucro (non profit) nel pieno rispetto della dignità e
della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n.
383).
Il sopraccitato articolo 86 del tulps prevede l’obbligatorietà di una specifica
“licenza” per l’apertura di un esercizio pubblico adibito a sale pubbliche per
bigliardi o per altri giuochi leciti. Un esercizio pubblico, tuttavia, si
configura in astratto come l’antitesi della sede di un’associazione dove ha la
possiblità di accedere soltanto il socio del sodalizio. Di conseguenza, con
riferimento al primo comma dell’articolo 86 tulps, si può affermare che non è
soggetta a licenza l’attività di gioco esercitata all’interno di un circolo
privato sia essa esercitata mediante il gioco delle carte, sia mediante il gioco
del calcetto o altro.
Riguardo al comma secondo dell’articolo 86, il legislatore nazionale, al fine
della tutela dell’alcolismo, ha voluto assoggettare alla licenza dell’articolo
86 anche la somministrazione di bevande alcoliche effettuata all’interno di un
circolo privato. La scelta è stata motivata dall’esigenza di consentire
l’accesso alla sede del circolo da parte degli organi di polizia, al fine di
accertare la conformità alle norme di legge di quanto, all’interno, viene
svolto.
Con riferimento, infine, al terzo comma del medesimo articolo 86 tulps, il
legislatore nazionale ha recentemente esteso l’obbligatorietà della licenza ai
circoli privati nell’ipotesi in cui all’interno degli stessi siano stati
installati apparecchi da intrattenimento appartenenti alla tipologia di cui al
comma 6 o 7 dell’articolo 110 tulps. Questa previsione normativa, come per la
somministrazione degli alcolici, rende possibile l’accesso per i necessari
controlli, agli organi di polizia.
Da quanto sopra espresso si evince che i circoli privati non sono soggetti alla
licenza di cui all’articolo 86 del tulps con le sottoindicate eccezioni:
- se intendono somministrare bevande alcoliche (ed in tal senso è stato emanato
il dpr 235/2001)
- se intendono effettuare l’attività di gioco, mediante l’utilizzo degli
apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 tulps.