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Novità dal Ministero
 

Tralasciando la prima risoluzione n. 44380 che riguarda il settore degli apparecchi di distribuzione automatica, a proposito dei quali ci si impegna a ritornare per un approfondimento, nelle altre ci sono alcuni spunti interessanti e, quindi, utili. La risoluzione n. 50445 affronta la questione dei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione. secondo il ministero, l'aver fatto il cuoco in un agriturismo è considerato requisito sufficiente. Nella seconda il Ministero risponde ad un quesito su una legge della regione Puglia. In altri tempi, il Ministero avrebbe dichiarato l'incompetenza, mentre adesso che è privato della materia, non gli sarà parso vero poter intervenire! Personalmente ritengo pericolosa questa invadenza perché fa venir meno quell'autonomia cementata dalla novella dell'art. 117 Cost. Ciò, nonostante sia riconosciuta al Ministero una professionalità che a volte a livello di periferia è carente. Ma così va il Mondo: l'autonomia territoriale si paga. Interessanti sono anche altre due risoluzioni: quella del 19 dicembre e quella del 13 gennaio. Trattano questioni specifiche e, forse, marginali. Ma può essere d'aiuto in futuro sapere ciò che pensa il Ministero nell'ipotesi in cui il problema dovesse porsi: il pane non si può vendere a pezzo ed un locale con pratica di richiesta di condono in itinere può essere utilizzato (se un regolamento comunale lo prevede). Tratta della questione della competenza relativa alle irrogazioni delle sanzioni relative all'etichettatura la risoluzione n. 5312 che riconosce la competenza alle regioni. Infine, sono relative al commercio su aree pubbliche le due ultime risoluzioni rispettivamente dell'11 e 12 febbraio. Per il Ministero dello sviluppo economico è legittima (e non rientra nella disciplina del commercio) bensì in quella dell'artigianato la vendita di spremute fatte sul posto, anche in forma mobile. Ecco un'ottima idea imprenditoriale (peraltro diffusissima all'estero!). Che l'attività di somministrazione esercitata in un chiosco non configuri attività autorizzata dalla legge sui pubblici esercizio bensì in quella sull'attività di vendita su aree pubbliche, il Ministero l'aveva già affermato. Ora lo ribadisce.
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