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Novità dal Ministero
Tralasciando la prima risoluzione n. 44380 che riguarda il
settore degli apparecchi di distribuzione automatica, a
proposito dei quali ci si impegna a ritornare per un
approfondimento, nelle altre ci sono alcuni spunti
interessanti e, quindi, utili. La risoluzione n. 50445
affronta la questione dei requisiti professionali per
esercitare l'attività di somministrazione. secondo il
ministero, l'aver fatto il cuoco in un agriturismo è
considerato requisito sufficiente. Nella seconda il
Ministero risponde ad un quesito su una legge della
regione Puglia. In altri tempi, il Ministero avrebbe
dichiarato l'incompetenza, mentre adesso che è privato
della materia, non gli sarà parso vero poter intervenire!
Personalmente ritengo pericolosa questa invadenza perché
fa venir meno quell'autonomia cementata dalla novella
dell'art. 117 Cost. Ciò, nonostante sia riconosciuta al
Ministero una professionalità che a volte a livello di
periferia è carente. Ma così va il Mondo: l'autonomia
territoriale si paga. Interessanti sono anche altre due
risoluzioni: quella del 19 dicembre e quella del 13
gennaio. Trattano questioni specifiche e, forse,
marginali. Ma può essere d'aiuto in futuro sapere ciò che
pensa il Ministero nell'ipotesi in cui il problema dovesse
porsi: il pane non si può vendere a pezzo ed un locale con
pratica di richiesta di condono in itinere può essere
utilizzato (se un regolamento comunale lo prevede). Tratta
della questione della competenza relativa alle irrogazioni
delle sanzioni relative all'etichettatura la risoluzione
n. 5312 che riconosce la competenza alle regioni. Infine,
sono relative al commercio su aree pubbliche le due ultime
risoluzioni rispettivamente dell'11 e 12 febbraio. Per il
Ministero dello sviluppo economico è legittima (e non
rientra nella disciplina del commercio) bensì in quella
dell'artigianato la vendita di spremute fatte sul posto,
anche in forma mobile. Ecco un'ottima idea imprenditoriale
(peraltro diffusissima all'estero!). Che l'attività di
somministrazione esercitata in un chiosco non configuri
attività autorizzata dalla legge sui pubblici esercizio
bensì in quella sull'attività di vendita su aree
pubbliche, il Ministero l'aveva già affermato. Ora lo
ribadisce.
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