LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
<<Torna all'elenco

Leale collaborazione tra Stato e regioni. La Corte Costituzionale mette i puntini sulle “i”
 

L’importante è non equivocare sui termini. Sentire le regioni è cosa ben diversa dall’operare d’intesa con le stesse e questa distinzione comporta la parziale incostituzionalità della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), perché viola il principio di leale collaborazione.
La legge, ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 76 depositata il 20 marzo scorso, su ricorso della Regione Veneto, è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Insomma una gran bella differenza che dà sostanza al federalismo. I regolamenti previsti dalla legge 244/2008 dovranno prevedere procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire l'aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese del settore. Queste procedure in pratica, dovranno privilegiare le azioni finalizzate alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché alla definizione di specifici moduli procedimentali idonei a coordinare l'esercizio dei poteri pubblici.
La disposizione, ha precisato la Corte, rientrando nella materia del turismo, appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza (in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale) possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione. A condizione, naturalmente, che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. Tuttavia, ha concluso la Corte, considerato che una tale disciplina regolamentare è destinata ad incidere in maniera significativa sulle competenze delle Regioni in materia di turismo (in particolare introducendo procedure e termini che dovranno essere osservati anche dalle strutture amministrative regionali), la norma impugnata deve prevedere l'incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
<<Torna all'elenco

© è vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - è comunque possibile linkare pagine interne del sito