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Domanda del 28 aprile 2009:
Una impresa artigiana individuale ha presentato la DIAP per esercitare nello stesso locale l'attività di acconciatore L. 174/2005 e di estetista L. 1/90. Il titolare dell'impresa artigiana sopraccitata è in possesso della qualifica professionale di acconciatore e non della qualifica professionale di estetista. Per svolgere l'attività di estetista ha nominato un Direttore Tecnico in possesso della qualifica professionale di estetista. Al riguardo: - poiché l'impresa artigiana de quo è individuale, per svolgere l'attività di estetista la titolare deve essere in possesso personalmente della qualifica professionale ex art. 3 L. 1/90 o può nominare un Direttore Tecnico in sua vece ? - nell'ipotesi di impresa individuale non artigiana, per svolgere l'attività di estetista la titolare deve essere in possesso personalmente della qualifica professionale ex art. 3 L. 1/90 o può nominare un Direttore Tecnico in sua vece ?
Risposta: Il comma 7, dell’articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell’attività di acconciatore ", dispone che:
“L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.”
Non esiste, relativamente al quesito posto, giurisprudenza che consenta di interpretare la disposizione citata in maniera più ampia rispetto alla lettura della disposizione stessa. Di conseguenza si può ritenere impraticabile, l’esercizio congiunto delle due attività da parte di una medesima impresa artigiana in carenza del requisito professionale, pur in presenza di un direttore tecnico in grado di supplicare alla carenza, a meno che venga costituita una società (società artigiana). Il soggetto giuridico potrà, in tal caso, nominare un direttore tecnico.
Peraltro non va taciuto il fatto che Commissione Regionale per l’artigianato del Veneto (7400/49.02 del 3.12.01) e fatto proprio da quelle provinciali, nel quale si afferma che “l’imprenditore artigiano può svolgere anche un’attività secondaria non artigiana, per la quale non possiede personalmente i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge, purchè vi sia un altro soggetto abilitato con il quale l’impresa è in rapporto d’immedesimazione. In tale ipotesi l’attività complementare non sarà ascrivibile all’albo imprese artigiane, ma dev’essere iscritta al registro delle imprese.” Per far questo l’interessato deve presentare alla CPA un piano dettagliato dell’attività indicando fatturato, tempo impiegato, numero dipendenti. La Commissione Provinciale accerterà in sopralluogo se l’attività è effettivamente secondaria e, in caso negativo, procederà alla sua cancellazione dall’AIA.
Del resto, a sostegno di questa tesi, rileverebbe anche la legge. 174/05 la quale dispone, al comma 5 dell’articolo 3, che:
“Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.”
In sostanza, se è consentita l’apertura di una unità locale la cui responsabilità è affidata alla direzione tecnica di un familiare o un dipendente, sarebbe riduttivo ritenere che, nella medesima sede, non possa essere esercitata attività in questo caso “commerciale in senso lato” da parte di un soggetto che per l’esercizio della medesima si avvale di soggetto in possesso della prescritta abilitazione.
Quanto è necessario fare, in sostanza, è segnalare la problematica alla Commissione provinciale dell’artigianato presso la competente Camera di commercio per quanto di loro competenza.
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