LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
<<Torna all'elenco dei pareri

Domanda del 11 aprile 2009:
Visto il DLGS 306/02 che recepisce vari Reg. CEE (Es. 1148/01 e 2200/96) che sanziona la vendita di prodotti ortofrutticoli senza indicare la varietà, l'origine del prodotto e la categoria si chiede: detto obbligo (e quindi la sanzione) spetta anche ai produttori agricoli che vendono nei mercati? In base a quale disposto normativo sono ricompresi o esonerati dall'obbligo? Vi è differenza se vendono prodotti di propria produzione da quelli che invece comprano per rivenderli? Si chiede la procedura sanzionatoria applicabile ai commercianti su area pubblica e, se previsto, anche ai produttori.

Risposta:

I CONTROLLI DI CONFORMITA’ ALLE NORME COMUNI DI QUALITA’ SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
 
(I testi riprodotti sono stati estratti dal manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli (adottato con DM 3 dicembre 2003 e modificato dal DM 15 giugno 2004) e la loro pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.)
 
La qualità dei prodotti ortofrutticoli
 
Il concetto di qualità merceologica è stato oggetto di una standardizzazione a livello europeo, attraverso l’adozione di regolamenti comunitari che stabiliscono i parametri merceologici che devono obbligatoriamente essere rispettati per ogni singolo prodotto, affinché questo possa essere commercializzato sia all’interno della UE e sia in esportazione/importazione per i Paesi terzi.
 
Per ciascun prodotto le norme di qualità valutano alcuni parametri esteriori come ad esempio la forma, il colore, il calibro ed individuano, tra l’altro, le modalità di presentazione.
 
I parametri di valutazione esteriori sono precisamente definiti nelle diverse categorie di prodotto (extra, prima e seconda); per tali parametri sono inoltre definite le relative tolleranze.
 
Tale sistema di classificazione è utilizzato a tutti i livelli della filiera, fino al punto di vendita, ove il consumatore ritrova sull’etichetta o su appositi cartelli le indicazioni obbligatorie stabilite dalle norme di qualità. I controlli di conformità devono quindi estendersi a tutti i livelli della filiera.
 
La normativa
 
-          DM del 28 dicembre 2001
Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento Ce n.1148/01 della Commissione Ce in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (G.U. n.54 del 5.03.2002)
 
-          DM del 15 giugno 2004, n.1353
Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli di cui all’art.9, comma 1, del DM 28 dicembre 2001, adottato con decreto ministeriale 3 dicembre 2003, in attuazione del Reg. Ce n.1148/01 della Commissione Ce, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (G.U. n.164 del 15 luglio 2004)
 
-          DM del 3 dicembre 2003
Adozione del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsti all’articolo 9, comma 1, del DM 28 dicembre 2001, recante disposizioni di attuazione del Regolamento Ce n.1148/01 della Commissione Ce in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (G.U. n.286 del 10.12.2003)
 
-          D. Lgs. n.306 del 10 dicembre 2002
Disposizioni sanzionatorie in attuazione al Regolamento Ce n.1148/01 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell’art.3 della legge 1° marzo 2002, n.39 (G.U. n.25 del 31.01.2003)
 
Organismi preposti all’attività di controllo
 
In applicazione al Regolamento n.1148/01 l’art.3 del DM 28 dicembre 2001 individua:
-          nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l’Autorità di coordinamento;
-          nelle Regioni e Province autonome, gli Organismi responsabili dei controlli.
 
Questi ultimi svolgono le attività legate ai controlli di conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli, commercializzati sia sul mercato interno, che da e per i Paesi terzi, anche a destinazione industriale.
 
Con direttive del 28 dicembre 2001 e del 30 dicembre 2002, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, prendendo atto della indisponibilità da parte del Ministero delle strutture necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati, ha designato l’A.G.E.A. quale Organismo delegato a svolgere operativamente, per conto del Ministero, tutti i compiti attribuiti all’Autorità di coordinamento dalla normativa comunitaria e nazionale richiamata.
L’Organismo incaricato di eseguire i controlli sulla merce sia relativa al mercato interno che all’import ed export è l’Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.) che possiede una rappresentanza a livello centrale (Ufficio di Roma) ed una serie di Uffici periferici (per la Lombardia a Milano).
 
Oggetto dei controlli
 
I controlli di conformità vengono eseguiti sui prodotti ortofrutticoli commercializzati e destinati al consumo allo stato fresco, per i quali sono previste norme comuni di commercializzazione nonché presso gli operatori rientranti nelle categorie di cui all’allegato 1 al DM 28.12.2001.
Si puntualizza che possono essere sottoposti a verifica anche le imprese che non sono tenute all’iscrizione alla banca dati nazionale, le quali sono comunque tenute all’osservanza delle norme suddette.
 
Prodotti oggetto dei controlli
 
Di seguito si elencano i prodotti ortofrutticoli che attualmente sono normalizzati:
 
·         Frutta
-          Agrumi (arance dolci, limoni, mandarini-ivi inclusi tangerini e satsuma-, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi)
-          Albicocche
-          Avocadi
-          Ciliegie
-          Cocomeri
-          Fragole
-          Kiwi
-          Mele e pere
-          Meloni
-          Pesche e nettarine
-          Prugne
-          Uva da tavola
-          Noci comuni con guscio
-          Nocciole con guscio
 
·         ortaggi
-          Agli
-          Asparagi
-          Carciofi
-          Carote
-          Cavolfiori
-          Cavoli di Bruxelles
-          Cavoli, Cappucci e Verzotti
-          Cetrioli
-          Cicoria Witloof
-          Cipolle
-          Fagiolini
-          Lattughe, indivie ricce e scarole
-          Melanzane
-          Pimenti e Peperoni dolci
-          Piselli
-          Pomodori
-          Porri
-          Sedani da coste
-          Spinaci
-          Zucchine
-          Funghi di coltivazione
-          Miscugli di ortofrutticoli
 
 
Banca Nazionale dati degli operatori ortofrutticoli
 
A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell’art.3 del Regolamento Ce n.1148/01 è istituita una banca nazionale dati, alla quale sono tenuti ad iscriversi - fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie definite nell’allegato 1) al DM 28.12.2001 e che detengono prodotti ortofrutticoli allo stato fresco ai fini del consumo, soggetti alla conformità con le norme comuni di commercializzazione, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi.
 
Le categorie degli operatori ortofrutticoli tenute all’iscrizione alla banca dati sono le seguenti:
-          grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all’interno o al di fuori dei mercati all’ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti;
-          imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
-          organizzazioni dei produttori;
-          cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
-          imprenditore agricolo (non associato ad OP o a cooperativa) con un volume annuo commercializzato superiore a € 60.000,00;
-          centrali di acquisto per la grande distribuzione;
-          grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000,00;
-          dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a € 60.000,00.
 
Per una più puntuale articolazione delle categorie di cui sopra si rimanda al quadro “C” del modulo di iscrizione alla banca nazionale dati AGEA.
 
Gli operatori che non sono tenuti all’iscrizione alla banca nazionale dati sono rappresentati da:
-          all’interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli ai centri di confezionamento, d’imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio;
-          gli imprenditori agricoli che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
-          gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
-          le imprese agricole che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
-          le cooperative che esclusivamente conferiscono prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
-          gli imprenditori agricoli ortofrutticoli (non associati ad OP o a cooperativa) con un volume annuo di commercializzato inferiore a € 60.000,00 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
-          strutture della GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a                 € 60.000,00 (fatto salvo per le imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
-          dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti) con un volume annuo di commercializzato inferiore a € 60.000,00 (fatto salvo per le imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
-          le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci.
 
La banca dati contiene per ciascun operatore:
-          il numero di registrazione;
-          il nome;
-          l’indirizzo;
-          le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione nelle categorie (in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale);
-          un’indicazione dell’importanza dell’operatore;
-          informazioni relative alle risultanze dei controlli precedentemente subiti;
-          qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo ed in particolare tutti gli elementi che identificano ogni possibile punto di potenziale controllo e relativo referente per la conformità.
 
Il Regolamento Ce 1148/01, inoltre, stabilisce all’art.3 che gli operatori siano tenuti a fornire le informazioni che l’Autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l’aggiornamento della banca dati.
 
È di fondamentale importanza che le domande siano correttamente compilate, che contengano tutti i dati richiesti dalla modulistica e che siano redatte in forma chiara e facilmente leggibile, pena la nullità della richiesta. 
 
Come disposto dal Decreto del MiPAF del 15 giugno 2004, “l’operatore iscritto o che ha presentato domanda di iscrizione alla banca nazionale dati, nonché quello iscritto al previgente registro degli operatori ortofrutticoli assicura, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto e secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3, l’aggiornamento delle previste informazioni, ai fini dell’applicazione dell’analisi dei rischi, in base all’art.4 del Regolamento Ce n.1148/01”.
Di conseguenza, gli operatori sopra descritti avrebbero dovuto formulare domanda di iscrizione o di aggiornamento entro il giorno 12 novembre 2004. La mancata iscrizione o aggiornamento comporta per l’operatore inadempiente la sanzione amministrativa pecuniaria, così come descritta al comma 1, art.2 del D.Lgs n.306 del 10-12-2002, variabile da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 1.550,00.
 
(Le informazioni sono fornite dall’Assessorato regionale all’agricoltura della Regione Lombardia)
<<Torna all'elenco dei pareri

© è vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - è comunque possibile linkare pagine interne del sito