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Domanda del 5 aprile 2009:
Una societą che ha sede nel nostro territorio e che possiede terreni idonei con alcuni hangar, dove detiene alcuni apparecchi da volo da diporto o sportivo, ha manifestato l'intenzione di avviare un'attivitą economica consistente nel noleggio di questi apparecchi. Abbiamo cercato riferimenti in alcune normative (L. 106/1985 e D.P.R. n° 207/1993), ma tale attivitą non viene mai citata, nč si comprende se č consentita ed eventualmente a quali condizioni e con quali adempimenti. E' possibile avere qualche indicazione normativa di riferimento? A chi č possibile rivolgersi? In caso venisse accertato il compimento di tale attivitą in difetto di titolo autorizzatorio, quali sanzioni andrebbero applicate? Ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione.

Risposta:

Il legislatore del 1942, avendo scelto di "unificare" il diritto privato, non ha emanato un Codice di commercio, in sostituzione di quello del 1882, bensì - per le materie non confluite nel Codice Civile, quali la legge fallimentare e il Codice della navigazione (marittima e aerea), ha operato con distinti codici. L'attuale codice della navigazione è stato approvato con il Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 entrato in vigore il 17 aprile dello stesso anno. Il codice della navigazione è stato incisivamente novellato, per la parte aerea, dal decreto legislativo 96/2005 e dal decreto legislativo 151/2006.
 
Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265"
L’attuale articolo 698 del c.n.. dispone che:
Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile)
Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:
a)      gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;
b)      gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c)      gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
 
Relativamente agli aeroporti privati, l’art. 694 (Aerodromi privati).dispone che:
Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
 
Tra l’altro, va rilevato quanto previsto anche dall’art. 701 (Aviosuperfici) del medesimo codice della navigazione:
“Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonchè delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.
I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio”
 
A prescindere, quindi, dalle disposizioni note:
  1. Legge 25 marzo 1985, n.106 Disciplina del volo da diporto o sportivo.
  2. d.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo
 
appare necessario precisare che, prima ancora, dell’esercizio dell’attività di noleggio di aerei da diporto a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, è necessario che l’area privata sia riconosciuta idonea all’uso, mediante autorizzazione dell’ENAC che fornisce anche tutte le direttive, indicazioni, obblighi ecc. connessi al volo.
 
Marilisa Bombi
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